Art. 1.
Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541 , la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale e' comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.
Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541 , la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale e' comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.