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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2024, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 327/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 290/2022 pubblicata in data 28/01/2022
TRA
e per essa la mandataria (avv.to Ruccia Tommaso) Parte_1 Parte_2
(APPELLANTE)
E
(avv.to Barbaro Maria) Controparte_1
(avv.to Trivisonne Marco) CP_2
(APPELLATO )
All'udienza del 2.04.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
e proponevano opposizione avverso atto di precetto Controparte_1 CP_2 notificato dalla il 09/07/2019 dell'importo di € 48.600,99 fondato sul Parte_1
decreto ingiuntivo n. 206/2008 emesso dal Tribunale di Foggia il 7.03.2008.
Eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società e per essa della Parte_1
mandataria nonché la prescrizione del credito essendo trascorsi dieci anni dalla notifica Parte_2
pagina 1 di 5 del titolo (D.I. 206/2008 Trib. Foggia) avvenuta il 25-26.03.2008 e dal passaggio ingiudicato dello stesso, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Deducevano, altresì, la mancanza di prova in ordine alla cessione del credito azionato in sede esecutiva alla né del mandato da questa alla per cui eccepiva Parte_1 Parte_3
il difetto di legittimazione attiva di entrambe nonchè il difetto di rappresentanza del procuratore che avrebbe ricevuto mandato alle liti dalla e non anche dalla Parte_3 Parte_2
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria già Parte_1 Parte_2 per chiedere il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Il Tribunale, con sentenza n. 290/2022 pubblicata il 28.01.2022 accoglieva l'opposizione.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della valorizzando Parte_1
la prova documentale delle cessioni in blocco intervenute, anteriori a quella in favore di
[...]
nonché di tutti gli atti di fusione, dei cambi di denominazione delle società Parte_1
interessate alle cessioni e delle varie procure tra le stesse
Accoglieva l'eccezione di prescrizione del credito argomentando che la copia studio dell'atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 100/93 R.G.E. in danno del prodotta dalla parte opposta non integrava una prova idonea a dimostrare l'interruzione CP_1
della prescrizione del credito rinveniente dal D.I. 206/2008 Trib. Foggia notificato il 25-26.03.2008, mancando la prova dell'an e della data dell'intervento.
Aggiungeva che anche la comunicazione del delegato alla vendita, mirata a dimostrare la pendenza della procedura esecutiva n. 100/93 a tutto il 29/5/2013, non era sufficiente a provare indirettamente l'intervento in detta procedura da parte del precedente titolare del credito AS NA S.p.a., risultando incerta l'identità del credito azionato.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la e per essa la mandataria Parte_1
contestado che il primo giudice aveva erroneamente: Parte_2
- valutato le risultanze delle prove documentali in atti in violazione del disposto di cui all'art. 115 cpc.
Si costituivano con distinte comparse e eccependo Controparte_1 CP_2 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'appellante essendosi costituita tardivamente e, dunque, era decaduta da ogni produzione documentale.
Contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provate tutte le cessioni in blocco dei crediti alla Parte_1
Chiedevano il rigetto dell'appello nonché accertare e dichiarare la prescrizione del contestato credito derivante dal D.I. 206/2008 – RG 485/2008 del Tribunale di Foggia;
accertare e dichiarare il difetto di pagina 2 di 5 titolarità del diritto/legittimazione attiva di parte appellante;
accogliere le domande spiegate dall'odierno appellante con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti Controparte_1
e non riconoscendo effetto interruttivo della prescrizione né all'atto di
[...] CP_2
intervento di AS NA S.p.A nella procedura esecutiva immobiliare n. 100/93 né alla comunicazione del delegato alla vendita da cui si evince che la predetta procedura era pendente a tutto il 29.05.2013.
Argomentava che dai predetti atti non emergeva la prova dell'an e della data dell'intervento né
l'identità del credito azionato.
La motivazione non è condivisibile perchè frutto di un esame atomistico dei predetti atti che, invece, devono essere letti e valutati in maniera unitaria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.) a cui l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; 09/05/2019, n. 12239; 13/02/2017, n. 3741;
06/06/2002, n. 8219; 25/03/2002, n. 4203; 07/12/1985, n. 6165).
Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, «quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili» (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17)
Orbene, nel caso di specie, in ordine all'atto di intervento di SP NA SP non è stato sollevato alcun profilo di falsità ma il Tribunale lo ha ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione non risultando la prova dell'an e della data dell'intervento.
L'atto, in realtà, riporta l'indicazione del numero della procedura esecutiva immobiliare (n. 100/93), del decreto ingiuntivo n. 206/2008, emesso dal Tribunale di Foggia, posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione e reca, come data, quella di dicembre 2009.
Peraltro, la pendenza della procedura esecutiva n. 100/93 trova puntuale riscontro nella comunicazione di incarico di vendita delegata e trasmissione ordinanza ex art. 569 3 co. cpc recante la pagina 3 di 5 data del 29.05.2013, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che ha ritenuto l'inidoneità di detta comunicazione unicamente come prova indiretta del predetto intervento.
In realtà, sia la pendenza della procedura esecutiva ai danni del che l'intervento spiegato in CP_1 detta procedura non hanno formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Quest'ultimo, infatti, in sede di memorie ex art. 183 co. VI cpc, si è limitato a censurare, in termini generici, la comunicazione del 29.05.2013 del professionista delegato alle vendite ma solo sotto il profilo della ricezione da parte del . CP_1
Detta comunicazione, per il resto, reca il numero della predetta procedura esecutiva (n. 100/93), è indirizzata al debitore ed alla creditrice SP NA SP (dante causa di CP_1 [...]
e mira a renderli edotti dell'esito di detta procedura ovvero dell'ordinanza del Parte_1
23.05.2013 adottata dal GE del Tribunale di Trani che ha disposto la vendita ex art. 569 co. 3 cpc e delegato il professionista al compimento delle relative operazioni.
Trattasi di una comunicazione che riscontra l'atto di intervento nella procedura da parte della AS
NA SP a nulla rilevando il profilo della omessa percezione da parte dell'opponente.
Ai sensi dell'art. 2945, comma secondo, cod. civ., deve essere riconosciuta efficacia interruttiva
“permanente” della prescrizione del credito alla procedura espropriativa immobiliare (RGE n. 100/93) promossa in danno di nel cui ambito, con atto in data 16/12/2009, è stato Controparte_1
spiegato intervento da parte di SP NA SP (dante causa di . Parte_1
Ciò posto, sono infondate le censure poste a fondamento dell'opposizione, reiterate nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Parte appellata ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società
[...]
già rigettata dal Tribunale che ha menzionato ed esaminato analiticamente la Parte_1
ricostruzione documentale di tutte le cessioni in blocco dei crediti che hanno preceduto quella in favore dell'odierna appellante.
Il Tribunale ha richiamato, altresì, la più recente giurisprudenza di legittimità in punto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario concludendo che, nella specie, dalla documentazione prodotta emergeva l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco con specificazione del dato temporale (tra il 1990 ed il 2009) conformemente ai principi dettatati dal Supremo Collegio.
Avverso detta articolata motivazione non è stato proposto appello incidentale non potendosi qualificare in tal senso l'atto di costituzione nel presente giudizio che le reitera le conclusioni già rassegnate con l'atto di opposizione aggiungendo il rigetto dell'appello.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€48.600,99) ai sensi del DM n. 55/2014.
pagina 4 di 5
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Foggia n. 290/2022 pubblicata in data 28/01/2022, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento, in solido, delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado che liquida in € 7.616,00 per il primo grado ed in € 9.991,00 per l'appello oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di appello di Bari del
25.06.2024
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 327/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 290/2022 pubblicata in data 28/01/2022
TRA
e per essa la mandataria (avv.to Ruccia Tommaso) Parte_1 Parte_2
(APPELLANTE)
E
(avv.to Barbaro Maria) Controparte_1
(avv.to Trivisonne Marco) CP_2
(APPELLATO )
All'udienza del 2.04.2024 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
e proponevano opposizione avverso atto di precetto Controparte_1 CP_2 notificato dalla il 09/07/2019 dell'importo di € 48.600,99 fondato sul Parte_1
decreto ingiuntivo n. 206/2008 emesso dal Tribunale di Foggia il 7.03.2008.
Eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società e per essa della Parte_1
mandataria nonché la prescrizione del credito essendo trascorsi dieci anni dalla notifica Parte_2
pagina 1 di 5 del titolo (D.I. 206/2008 Trib. Foggia) avvenuta il 25-26.03.2008 e dal passaggio ingiudicato dello stesso, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Deducevano, altresì, la mancanza di prova in ordine alla cessione del credito azionato in sede esecutiva alla né del mandato da questa alla per cui eccepiva Parte_1 Parte_3
il difetto di legittimazione attiva di entrambe nonchè il difetto di rappresentanza del procuratore che avrebbe ricevuto mandato alle liti dalla e non anche dalla Parte_3 Parte_2
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria già Parte_1 Parte_2 per chiedere il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Il Tribunale, con sentenza n. 290/2022 pubblicata il 28.01.2022 accoglieva l'opposizione.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della valorizzando Parte_1
la prova documentale delle cessioni in blocco intervenute, anteriori a quella in favore di
[...]
nonché di tutti gli atti di fusione, dei cambi di denominazione delle società Parte_1
interessate alle cessioni e delle varie procure tra le stesse
Accoglieva l'eccezione di prescrizione del credito argomentando che la copia studio dell'atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 100/93 R.G.E. in danno del prodotta dalla parte opposta non integrava una prova idonea a dimostrare l'interruzione CP_1
della prescrizione del credito rinveniente dal D.I. 206/2008 Trib. Foggia notificato il 25-26.03.2008, mancando la prova dell'an e della data dell'intervento.
Aggiungeva che anche la comunicazione del delegato alla vendita, mirata a dimostrare la pendenza della procedura esecutiva n. 100/93 a tutto il 29/5/2013, non era sufficiente a provare indirettamente l'intervento in detta procedura da parte del precedente titolare del credito AS NA S.p.a., risultando incerta l'identità del credito azionato.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la e per essa la mandataria Parte_1
contestado che il primo giudice aveva erroneamente: Parte_2
- valutato le risultanze delle prove documentali in atti in violazione del disposto di cui all'art. 115 cpc.
Si costituivano con distinte comparse e eccependo Controparte_1 CP_2 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'appellante essendosi costituita tardivamente e, dunque, era decaduta da ogni produzione documentale.
Contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provate tutte le cessioni in blocco dei crediti alla Parte_1
Chiedevano il rigetto dell'appello nonché accertare e dichiarare la prescrizione del contestato credito derivante dal D.I. 206/2008 – RG 485/2008 del Tribunale di Foggia;
accertare e dichiarare il difetto di pagina 2 di 5 titolarità del diritto/legittimazione attiva di parte appellante;
accogliere le domande spiegate dall'odierno appellante con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti Controparte_1
e non riconoscendo effetto interruttivo della prescrizione né all'atto di
[...] CP_2
intervento di AS NA S.p.A nella procedura esecutiva immobiliare n. 100/93 né alla comunicazione del delegato alla vendita da cui si evince che la predetta procedura era pendente a tutto il 29.05.2013.
Argomentava che dai predetti atti non emergeva la prova dell'an e della data dell'intervento né
l'identità del credito azionato.
La motivazione non è condivisibile perchè frutto di un esame atomistico dei predetti atti che, invece, devono essere letti e valutati in maniera unitaria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.) a cui l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; 09/05/2019, n. 12239; 13/02/2017, n. 3741;
06/06/2002, n. 8219; 25/03/2002, n. 4203; 07/12/1985, n. 6165).
Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, «quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili» (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag. 17)
Orbene, nel caso di specie, in ordine all'atto di intervento di SP NA SP non è stato sollevato alcun profilo di falsità ma il Tribunale lo ha ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione non risultando la prova dell'an e della data dell'intervento.
L'atto, in realtà, riporta l'indicazione del numero della procedura esecutiva immobiliare (n. 100/93), del decreto ingiuntivo n. 206/2008, emesso dal Tribunale di Foggia, posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione e reca, come data, quella di dicembre 2009.
Peraltro, la pendenza della procedura esecutiva n. 100/93 trova puntuale riscontro nella comunicazione di incarico di vendita delegata e trasmissione ordinanza ex art. 569 3 co. cpc recante la pagina 3 di 5 data del 29.05.2013, come riconosciuto dallo stesso Tribunale che ha ritenuto l'inidoneità di detta comunicazione unicamente come prova indiretta del predetto intervento.
In realtà, sia la pendenza della procedura esecutiva ai danni del che l'intervento spiegato in CP_1 detta procedura non hanno formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Quest'ultimo, infatti, in sede di memorie ex art. 183 co. VI cpc, si è limitato a censurare, in termini generici, la comunicazione del 29.05.2013 del professionista delegato alle vendite ma solo sotto il profilo della ricezione da parte del . CP_1
Detta comunicazione, per il resto, reca il numero della predetta procedura esecutiva (n. 100/93), è indirizzata al debitore ed alla creditrice SP NA SP (dante causa di CP_1 [...]
e mira a renderli edotti dell'esito di detta procedura ovvero dell'ordinanza del Parte_1
23.05.2013 adottata dal GE del Tribunale di Trani che ha disposto la vendita ex art. 569 co. 3 cpc e delegato il professionista al compimento delle relative operazioni.
Trattasi di una comunicazione che riscontra l'atto di intervento nella procedura da parte della AS
NA SP a nulla rilevando il profilo della omessa percezione da parte dell'opponente.
Ai sensi dell'art. 2945, comma secondo, cod. civ., deve essere riconosciuta efficacia interruttiva
“permanente” della prescrizione del credito alla procedura espropriativa immobiliare (RGE n. 100/93) promossa in danno di nel cui ambito, con atto in data 16/12/2009, è stato Controparte_1
spiegato intervento da parte di SP NA SP (dante causa di . Parte_1
Ciò posto, sono infondate le censure poste a fondamento dell'opposizione, reiterate nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Parte appellata ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società
[...]
già rigettata dal Tribunale che ha menzionato ed esaminato analiticamente la Parte_1
ricostruzione documentale di tutte le cessioni in blocco dei crediti che hanno preceduto quella in favore dell'odierna appellante.
Il Tribunale ha richiamato, altresì, la più recente giurisprudenza di legittimità in punto di prova della titolarità del credito in capo al cessionario concludendo che, nella specie, dalla documentazione prodotta emergeva l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco con specificazione del dato temporale (tra il 1990 ed il 2009) conformemente ai principi dettatati dal Supremo Collegio.
Avverso detta articolata motivazione non è stato proposto appello incidentale non potendosi qualificare in tal senso l'atto di costituzione nel presente giudizio che le reitera le conclusioni già rassegnate con l'atto di opposizione aggiungendo il rigetto dell'appello.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€48.600,99) ai sensi del DM n. 55/2014.
pagina 4 di 5
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa la mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Foggia n. 290/2022 pubblicata in data 28/01/2022, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento, in solido, delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado che liquida in € 7.616,00 per il primo grado ed in € 9.991,00 per l'appello oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di appello di Bari del
25.06.2024
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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