TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO LAZZERINI,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Firenze, via F. Puccinotti 10, presso il difensore avv. MATTEO
LAZZERINI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 30 agosto 2024, Parte_1 Parte_2
e citavano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso ( pagg. 2 e 3) svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 ciascuno per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il si costituiva in giudizio e, richiamando la sentenza n. Controparte_1
29961/2023 della Suprema Corte, sosteneva che:
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2018/2019 per aver prestato servizio Parte_3
con contratti di supplenza breve e saltuaria;
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2019/2020 per aver prestato servizio con Parte_2 orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
Non contestava, per il resto, le domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che le docenti abbiano svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che:
-la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste Parte_1 per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche (anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);
- la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste Parte_4 per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche (aa.ss. 2019/2020,
2021/2022 e 2022/2023) o sulla base di contratti sino al 31 agosto (a.s. 2020/2021);
-la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per Parte_3
il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00, per le annualità 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività didattiche.
La domanda non può trovare accoglimento, invece, con riguardo all' annualità 2018/2019, annualità nella quale la docente ha lavorato sulla base di supplenze brevi e saltuarie. Tali supplenze, infatti, seppur svolte per un numero di giorni che, sommati tra di loro, raggiungerebbero il periodo minimo proprio della figura tipica della supplenza sino al termine delle attività didattiche e seppur senza soluzione di continuità, sono state svolte presso due istituti scolastici differenti (Firenze Scuola Primo
Grado - Rignano – Rignano Sull'Arno e Scuola Primo Grado - Leonardo da Vinci – GL e IS
AL ) e, pertanto, il servizio svolto non può essere assimilabile a quello dei docenti con supplenza annuale. - la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il Parte_2 personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 oltre che per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività didattiche (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) o sulla base di contratti sino al 31 agosto (a.s. 2020/2021) anche per l'annualità 2019/2020, nella quale risulta aver lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche anche se con orario part-time inferiore al 50% (cfr. contratto allegato al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023, dalla partecipazione alla
“didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli Parte_4
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_3
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; • al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_2
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione a ciascuna di esse Controparte_1 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico rispettivamente richiesto;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
650,00 per compensi, oltre rimborso del C.U. pari ad € 118,50, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo Lazzerini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO LAZZERINI,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Firenze, via F. Puccinotti 10, presso il difensore avv. MATTEO
LAZZERINI
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 30 agosto 2024, Parte_1 Parte_2
e citavano in giudizio il Parte_3 Parte_4 Controparte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di CP_1
contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso ( pagg. 2 e 3) svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 ciascuno per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il si costituiva in giudizio e, richiamando la sentenza n. Controparte_1
29961/2023 della Suprema Corte, sosteneva che:
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2018/2019 per aver prestato servizio Parte_3
con contratti di supplenza breve e saltuaria;
- nulla era dovuto alla ricorrente per l'annualità 2019/2020 per aver prestato servizio con Parte_2 orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola secondaria di secondo grado.
Non contestava, per il resto, le domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che le docenti abbiano svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che:
-la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste Parte_1 per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche (anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023);
- la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste Parte_4 per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche (aa.ss. 2019/2020,
2021/2022 e 2022/2023) o sulla base di contratti sino al 31 agosto (a.s. 2020/2021);
-la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per Parte_3
il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00, per le annualità 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività didattiche.
La domanda non può trovare accoglimento, invece, con riguardo all' annualità 2018/2019, annualità nella quale la docente ha lavorato sulla base di supplenze brevi e saltuarie. Tali supplenze, infatti, seppur svolte per un numero di giorni che, sommati tra di loro, raggiungerebbero il periodo minimo proprio della figura tipica della supplenza sino al termine delle attività didattiche e seppur senza soluzione di continuità, sono state svolte presso due istituti scolastici differenti (Firenze Scuola Primo
Grado - Rignano – Rignano Sull'Arno e Scuola Primo Grado - Leonardo da Vinci – GL e IS
AL ) e, pertanto, il servizio svolto non può essere assimilabile a quello dei docenti con supplenza annuale. - la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il Parte_2 personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 oltre che per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività didattiche (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) o sulla base di contratti sino al 31 agosto (a.s. 2020/2021) anche per l'annualità 2019/2020, nella quale risulta aver lavorato con contratto fino al termine delle attività didattiche anche se con orario part-time inferiore al 50% (cfr. contratto allegato al ricorso).
Ad avviso del giudicante, - re melius perpensa rispetto a precedenti pronunciamenti su analoga controversa questione- , in caso di incarichi di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o di supplenza docente annuale (31 agosto), deve ravvisarsi la sussistenza del presupposto di comparabilità per l'attribuzione del beneficio in parola, rappresentato, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023, dalla partecipazione alla
“didattica annua”, in quanto trattasi “in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”, a nulla rilevando, quindi, in tali due ipotesi, la misura dell'eventuale orario part time osservato dal docente, dal momento che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua”…”. Afferma, del resto, la Corte che “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli Parte_4
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
• al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_3
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; • al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni Parte_2
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione a ciascuna di esse Controparte_1 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico rispettivamente richiesto;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_1
650,00 per compensi, oltre rimborso del C.U. pari ad € 118,50, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo Lazzerini, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.