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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2023 (cui è stata riunita n. 1093/2023 R.G.)
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1092/2023 (cui è stata riunita n. 1093/2023 R.G.)
+ 1 Parte_1
/
ed altri Parte_2
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10:07, innanzi al giudice, dott.ssa Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, l'avv. Luca Costantini.
Nessuno è comparso per i convenuti opposti contumaci.
Il giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
L'avv. Luca Costantini, per parte attrice opponente, conclude come da atto introduttivo ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Sezione Civile
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, rispettivamente iscritte ai numeri 1092/2023 R.G.A.C. e 1093/2023 R.G.A.C.
(quest'ultima riunita alla prima), introitate a sentenza all'odierna udienza previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive, promosse da
c.f , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell' Avv. Luca Costantini C.F._2
Attori - Opponenti
Contro
c.f. , c.f. Parte_2 C.F._3 CP_1
, c.f. , C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
c.f. tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Roberto C.F._6
Mistichelli.
Convenuti – Opposti Contumaci
Oggetto. Opposizioni ad atti di precetto.
Conclusioni.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18/07/2023, spiegava opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in forza della sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data
11/05/2023 con la quale e venivano condannati al pagamento, in Parte_1 Parte_3 favore degli odierni convenuti opposti, , , Parte_2 Parte_4 CP_1 Pt_5
pagina 2 di 6 , alla somma di euro 4.271,13 oltre alle spese legali per euro 2.903,50, al rimborso delle spese Pt_5 generali del 15%, alla cassa e all' iva di legge, chiedendo volersi dichiarare l'inefficacia del precetto, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierno opponente asseriva:
-che con l'opposto atto di precetto controparte aveva erroneamente intimato al il pagamento Pt_1
della complessiva somma di euro 23.519,84 in solido con , senza che la solidarietà Parte_3
fosse portata dal surrichiamato titolo che, sul punto, testualmente dispone: “…in accoglimento della domanda degli attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…” ;
-che, pertanto, in assenza della condanna solidale, le spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., vanno ripartite in eguale quota, sicché, nella specie, la somma andava correttamente precettata quanto a complessivi euro 11.759,92 al e quanto a complessivi euro 11.759,92 alla;
Pt_1 Pt_3
La suddetta opposizione generava il procedimento iscritto al n. 1092/2023 r.g.a.c. dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno.
I convenuti non si costituivano ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
Con atto di citazione datato 18/07/2023, spiegava opposizione avverso l'atto di Parte_3
precetto notificato in forza della sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data 11/05/2023 con la quale e venivano condannati al pagamento, Parte_3 Parte_1 in favore degli odierni convenuti opposti, , , Parte_2 Parte_4 CP_1 Parte_5
, alla somma di euro 4.271,13 oltre alle spese legali per euro 2.903,50, al rimborso delle spese
[...] generali del 15%, alla cassa e all' iva di legge, chiedendo volersi dichiarare l'inefficacia del precetto, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente asseriva:
-che con l'opposto atto di precetto controparte aveva erroneamente intimato alla il pagamento Pt_3
della complessiva somma di euro 23.519,84 in solido con , senza che la solidarietà fosse Parte_1
portata dal surrichiamato titolo che, sul punto, testualmente dispone: “…in accoglimento della domanda degli attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…” ;
-che, pertanto, in assenza della condanna solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., le spese di lite vanno ripartite in eguale quota, sicché, nella specie, la somma andava correttamente precettata quanto a complessivi euro 11.759,92 alla e quanto a complessivi euro 11.759,92 al Pt_3 Pt_1
pagina 3 di 6 La suddetta opposizione generava il procedimento iscritto al n. 1093/2023 r.g.a.c. dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno.
I convenuti non si costituivano ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
I due procedimenti venivano riuniti, stante il rapporto di continenza poiché caratterizzati da parziale identità di soggetti ed identità di titolo e giungevano a decisione senza necessità di istruttoria.
Le cause riunite venivano trattenute in decisione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Va preliminarmente osservato in rito che il giudice ha rilevato l'opportunità di riunire i due procedimenti, per identità di causa petendi, petitum e delle parti, essendo ricomprese le due domande nella nozione di “stessa causa” di cui agli artt. 39, primo comma, e 273 c.p.c; riunione che non è stata preclusa dallo stato processuale dei due giudizi, poiché entrambi in fase istruttoria/pre- decisionale.
Nel merito, occorre precisare che, entrambe le opposizioni vanno parzialmente accolte, per le motivazioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 97 c.p.c “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
In ordine alla predetta norma, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/03/2022, n. 10256), per il caso di pluralità di soccombenti, ha statuito: “Dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 97 c.p.c., risulta quanto segue. 1) Se il giudice dispone in ordine alla ripartizione delle spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte nella causa e condannare proporzionalmente. 2) Con discrezionalità limitata, il giudice può pronunciare condanna solidale: il limite della discrezionalità è dato dall'interesse comune. 3) Se il giudice non dispone, la ripartizione delle spese si fa per quote uguali. Si ricava da questo regolamento che la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale dall'art. 1294 c.c., per le obbligazioni con pluralità di debitori, e applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza, incontra, appunto l'eccezione, espressamente prevista dall'art. 97 c.p.c., dell'obbligazione relativa al rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 814/1968; n. 2259/1975). Nel caso di pluralità di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art. 97, c.p.c, del codice di rito ( 970/1967)”.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato dal creditore, costituito dalla suddetta sentenza del giudice di pace di Ascoli Piceno ha testualmente disposto : “…in accoglimento della domanda degli pagina 4 di 6 attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…”.
Dalla lettura del dispositivo del titolo esecutivo azionato emerge che, con riferimento al giudizio dinanzi al giudice di pace, nessuna condanna solidale tanto meno alle spese è stata giudizialmente disposta e pertanto sia la sorte capitale che le stesse spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 c.p.c. comma II, devono essere disposte per quote uguali a carico dei soccombenti, sicché di esse la parte creditrice opposta potrà pretendere il pagamento dagli odierni opponenti, nella misura complessiva di euro 11.759,92 ciascuno, e dunque complessivamente euro 23.519,84 ma non solidalmente nell'importo di euro 23.519,84 così come invece indicato negli opposti atti di precetto, con la conseguenza che le intimazioni restano valide per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Sulle spese processuali va osservato che la presente pronuncia di parziale accoglimento comporta la condanna dei convenuti opposti, rimasti contumaci, nella misura di cui al seguente dispositivo, poiché, ai fini della distribuzione tra le parti dell'onere delle spese del processo, costituisce essenziale criterio rivelatore della soccombenza l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri 1092/2023 R.G. e 1093/2023 R.G., vertenti tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
-accoglie parzialmente le opposizioni emarginate e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 [...]
sono tenuti ciascuno al pagamento della somma di euro 11.759,92 pari ad 1/2 della somma Parte_3
complessiva indicata negli atti di precetto predisposti per il recupero delle somme stabilite dalla sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data 11/05/2023; con declaratoria di efficacia degli opposti atti di precetto, nei limiti di cui sopra.
-condanna i convenuti opposti contumaci, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura del
70% in favore degli opponenti, e che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre il 15 rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 6 Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 4 marzo 2025
Trasmissione ore 17:06
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1092/2023 (cui è stata riunita n. 1093/2023 R.G.)
+ 1 Parte_1
/
ed altri Parte_2
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10:07, innanzi al giudice, dott.ssa Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, l'avv. Luca Costantini.
Nessuno è comparso per i convenuti opposti contumaci.
Il giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.
L'avv. Luca Costantini, per parte attrice opponente, conclude come da atto introduttivo ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Sezione Civile
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, rispettivamente iscritte ai numeri 1092/2023 R.G.A.C. e 1093/2023 R.G.A.C.
(quest'ultima riunita alla prima), introitate a sentenza all'odierna udienza previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive, promosse da
c.f , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell' Avv. Luca Costantini C.F._2
Attori - Opponenti
Contro
c.f. , c.f. Parte_2 C.F._3 CP_1
, c.f. , C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
c.f. tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Roberto C.F._6
Mistichelli.
Convenuti – Opposti Contumaci
Oggetto. Opposizioni ad atti di precetto.
Conclusioni.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 18/07/2023, spiegava opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificato in forza della sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data
11/05/2023 con la quale e venivano condannati al pagamento, in Parte_1 Parte_3 favore degli odierni convenuti opposti, , , Parte_2 Parte_4 CP_1 Pt_5
pagina 2 di 6 , alla somma di euro 4.271,13 oltre alle spese legali per euro 2.903,50, al rimborso delle spese Pt_5 generali del 15%, alla cassa e all' iva di legge, chiedendo volersi dichiarare l'inefficacia del precetto, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierno opponente asseriva:
-che con l'opposto atto di precetto controparte aveva erroneamente intimato al il pagamento Pt_1
della complessiva somma di euro 23.519,84 in solido con , senza che la solidarietà Parte_3
fosse portata dal surrichiamato titolo che, sul punto, testualmente dispone: “…in accoglimento della domanda degli attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…” ;
-che, pertanto, in assenza della condanna solidale, le spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., vanno ripartite in eguale quota, sicché, nella specie, la somma andava correttamente precettata quanto a complessivi euro 11.759,92 al e quanto a complessivi euro 11.759,92 alla;
Pt_1 Pt_3
La suddetta opposizione generava il procedimento iscritto al n. 1092/2023 r.g.a.c. dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno.
I convenuti non si costituivano ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
Con atto di citazione datato 18/07/2023, spiegava opposizione avverso l'atto di Parte_3
precetto notificato in forza della sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data 11/05/2023 con la quale e venivano condannati al pagamento, Parte_3 Parte_1 in favore degli odierni convenuti opposti, , , Parte_2 Parte_4 CP_1 Parte_5
, alla somma di euro 4.271,13 oltre alle spese legali per euro 2.903,50, al rimborso delle spese
[...] generali del 15%, alla cassa e all' iva di legge, chiedendo volersi dichiarare l'inefficacia del precetto, vinte le spese.
A sostegno dell'opposizione, l'odierna opponente asseriva:
-che con l'opposto atto di precetto controparte aveva erroneamente intimato alla il pagamento Pt_3
della complessiva somma di euro 23.519,84 in solido con , senza che la solidarietà fosse Parte_1
portata dal surrichiamato titolo che, sul punto, testualmente dispone: “…in accoglimento della domanda degli attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…” ;
-che, pertanto, in assenza della condanna solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., le spese di lite vanno ripartite in eguale quota, sicché, nella specie, la somma andava correttamente precettata quanto a complessivi euro 11.759,92 alla e quanto a complessivi euro 11.759,92 al Pt_3 Pt_1
pagina 3 di 6 La suddetta opposizione generava il procedimento iscritto al n. 1093/2023 r.g.a.c. dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno.
I convenuti non si costituivano ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
I due procedimenti venivano riuniti, stante il rapporto di continenza poiché caratterizzati da parziale identità di soggetti ed identità di titolo e giungevano a decisione senza necessità di istruttoria.
Le cause riunite venivano trattenute in decisione all'odierna udienza fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Va preliminarmente osservato in rito che il giudice ha rilevato l'opportunità di riunire i due procedimenti, per identità di causa petendi, petitum e delle parti, essendo ricomprese le due domande nella nozione di “stessa causa” di cui agli artt. 39, primo comma, e 273 c.p.c; riunione che non è stata preclusa dallo stato processuale dei due giudizi, poiché entrambi in fase istruttoria/pre- decisionale.
Nel merito, occorre precisare che, entrambe le opposizioni vanno parzialmente accolte, per le motivazioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 97 c.p.c “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
In ordine alla predetta norma, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/03/2022, n. 10256), per il caso di pluralità di soccombenti, ha statuito: “Dal complesso delle disposizioni contenute nell'art. 97 c.p.c., risulta quanto segue. 1) Se il giudice dispone in ordine alla ripartizione delle spese deve tener conto dell'interesse di ciascuna parte nella causa e condannare proporzionalmente. 2) Con discrezionalità limitata, il giudice può pronunciare condanna solidale: il limite della discrezionalità è dato dall'interesse comune. 3) Se il giudice non dispone, la ripartizione delle spese si fa per quote uguali. Si ricava da questo regolamento che la presunzione di solidarietà, stabilita in linea generale dall'art. 1294 c.c., per le obbligazioni con pluralità di debitori, e applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza, incontra, appunto l'eccezione, espressamente prevista dall'art. 97 c.p.c., dell'obbligazione relativa al rimborso delle spese giudiziali (Cass. n. 814/1968; n. 2259/1975). Nel caso di pluralità di soccombenti, se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali, secondo quanto espressamente dispone l'art. 97, c.p.c, del codice di rito ( 970/1967)”.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato dal creditore, costituito dalla suddetta sentenza del giudice di pace di Ascoli Piceno ha testualmente disposto : “…in accoglimento della domanda degli pagina 4 di 6 attori nelle cause riunite sopra indicate, condanna i convenuti al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 4.271,13…Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.903,50…”.
Dalla lettura del dispositivo del titolo esecutivo azionato emerge che, con riferimento al giudizio dinanzi al giudice di pace, nessuna condanna solidale tanto meno alle spese è stata giudizialmente disposta e pertanto sia la sorte capitale che le stesse spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 c.p.c. comma II, devono essere disposte per quote uguali a carico dei soccombenti, sicché di esse la parte creditrice opposta potrà pretendere il pagamento dagli odierni opponenti, nella misura complessiva di euro 11.759,92 ciascuno, e dunque complessivamente euro 23.519,84 ma non solidalmente nell'importo di euro 23.519,84 così come invece indicato negli opposti atti di precetto, con la conseguenza che le intimazioni restano valide per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Sulle spese processuali va osservato che la presente pronuncia di parziale accoglimento comporta la condanna dei convenuti opposti, rimasti contumaci, nella misura di cui al seguente dispositivo, poiché, ai fini della distribuzione tra le parti dell'onere delle spese del processo, costituisce essenziale criterio rivelatore della soccombenza l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri 1092/2023 R.G. e 1093/2023 R.G., vertenti tra le parti sopra indicate, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
-accoglie parzialmente le opposizioni emarginate e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 [...]
sono tenuti ciascuno al pagamento della somma di euro 11.759,92 pari ad 1/2 della somma Parte_3
complessiva indicata negli atti di precetto predisposti per il recupero delle somme stabilite dalla sentenza n. 150/2023, emessa dal giudice di pace di Ascoli Piceno in data 11/05/2023; con declaratoria di efficacia degli opposti atti di precetto, nei limiti di cui sopra.
-condanna i convenuti opposti contumaci, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura del
70% in favore degli opponenti, e che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre il 15 rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 6 Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 4 marzo 2025
Trasmissione ore 17:06
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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