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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2878/2022
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2878 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(c.f.: , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Curti (CE) al
Corso Piave n. 92, rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto e deliberazione di G.C. n. 85 del 16.06.2022 del - dall'avv. Parte_1
CE ON (c.f.: . C.F._1
Appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P.Iva e c.f.: , in persona del Presidente del C.d.A e legale rapp.te P.IVA_2
p.t. dott. (c.f.: ), con sede legale in Controparte_3 C.F._2
Caserta (CE) al Viale Lamberti fab. , rappresentato e Parte_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa ed in virtù della Disposizione Presidenziale n. 46/2022 prot. 10642 del 30.09.2022, dall'avv. Edoardo Tontoli
(c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia presso il suo C.F._3 studio in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 123.
Appellato
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1887/2017 emesso in data 10.07.2017 dal Tribunale di
Santa MA UA VE veniva ingiunto al di pagare, in Parte_1
favore dell'istante , la somma di Euro Controparte_2
690.258,22, oltre interessi, nonché le spese di procedura liquidate in favore del procuratore antistatario, avv. Edoardo Tontoli, in Euro 843,00 per esborsi ed
Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
L'importo oggetto di ingiunzione si riteneva dovuto da parte del per CP_2 effetto del ripianamento delle perdite di esercizio registrate dal a cui CP_2 dovrebbe contribuire il in ragione della propria quota di Parte_1
partecipazione consortile. Il era entrato a far parte del C.I.T.L. con Pt_1 effetto dal 1998 ed aveva manifestato, con delibera n. 3 del 05.04.2016 del
Commissario Prefettizio all'epoca insediato presso il Comune di a causa Pt_1 del commissariamento dello stesso, la volontà di recedere dal CP_2
medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto Consortile;
pertanto,
l'Ente Locale sarebbe stato tenuto, sempre a norma della disposizione statutaria e proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, a concorrere al ripianamento delle perdite e/o disavanzi risultanti dal bilancio approvato nell'esercizio precedente. Per tale ragione, avendo il esercitato Parte_1
il diritto di recesso nel mese di aprile 2016, con effetti a valere dal primo gennaio
2017, avrebbe avuto l'obbligo di ripianare, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio approvato al 31.12.2014 con
Deliberazione del C.d.A. n. 31 del 16.05.2016, per complessivi Euro 690.258,22.
L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal iscritta al numero di Pt_1
R.G. n 9030/2017 del Tribunale di Santa MA UA VE è stata respinta con la sentenza n. 2003/2022 pubblicata il 24.5.2022, oggetto del presente gravame.
In appello il si è costituito con comparsa in data 30.11.2022 ed Controparte_2 ha resistito all'impugnazione.
Disposta la comparizione in appello per l'udienza del 22.12.2022, poi svolta mediante trattazione scritta, con ordinanza in data 5.01.2023 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava al 15.10.2025 per la precisazione delle conclusioni. 3 Disposta con decreto del 25.9.2025 la trattazione scritta, con le note sostitutive della presenza fisica depositate congiuntamente dalle parti in data 2.10.2025, il ed il hanno formulato richiesta di estinzione del Pt_1 Controparte_2
giudizio, essendo intervenuta a definire la lite un accordo transattivo. All'esito della trattazione scritta, con ordinanza in data 15.10.2025, il Collegio ha introitato la presente causa in decisione.
§§§
Vale evidenziare che la rinuncia agli atti del giudizio proviene dai rispettivi difensori, entrambi muniti di procura speciale a transigere (cf procura in atti, per il depositata in calce al ricorso monitorio in favore dell'avv. Tontoli e CP_2
valido per tutti i gradi di giudizio, presente nella produzione di parte cartacea di primo grado r.g. 9030/17, per il procura ad litem per l'appello, entrambe Pt_1
inclusive della facoltà di rinunciare al giudizio).
Essendo la rinuncia un atto condiviso, alla stregua dell'art. 306 c.p.c., dunque, la
Corte non può che dichiarare estinto il giudizio.
L'accordo tra le parti, nel caso di specie intervenuto, nonché la mancanza di richiesta di condanna alle spese della controparte, giustifica che le spese di lite siano compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione. come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
--compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2878 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(c.f.: , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Curti (CE) al
Corso Piave n. 92, rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto e deliberazione di G.C. n. 85 del 16.06.2022 del - dall'avv. Parte_1
CE ON (c.f.: . C.F._1
Appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2
(P.Iva e c.f.: , in persona del Presidente del C.d.A e legale rapp.te P.IVA_2
p.t. dott. (c.f.: ), con sede legale in Controparte_3 C.F._2
Caserta (CE) al Viale Lamberti fab. , rappresentato e Parte_2
difeso, giusta procura in calce alla comparsa ed in virtù della Disposizione Presidenziale n. 46/2022 prot. 10642 del 30.09.2022, dall'avv. Edoardo Tontoli
(c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia presso il suo C.F._3 studio in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 123.
Appellato
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1887/2017 emesso in data 10.07.2017 dal Tribunale di
Santa MA UA VE veniva ingiunto al di pagare, in Parte_1
favore dell'istante , la somma di Euro Controparte_2
690.258,22, oltre interessi, nonché le spese di procedura liquidate in favore del procuratore antistatario, avv. Edoardo Tontoli, in Euro 843,00 per esborsi ed
Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
L'importo oggetto di ingiunzione si riteneva dovuto da parte del per CP_2 effetto del ripianamento delle perdite di esercizio registrate dal a cui CP_2 dovrebbe contribuire il in ragione della propria quota di Parte_1
partecipazione consortile. Il era entrato a far parte del C.I.T.L. con Pt_1 effetto dal 1998 ed aveva manifestato, con delibera n. 3 del 05.04.2016 del
Commissario Prefettizio all'epoca insediato presso il Comune di a causa Pt_1 del commissariamento dello stesso, la volontà di recedere dal CP_2
medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto Consortile;
pertanto,
l'Ente Locale sarebbe stato tenuto, sempre a norma della disposizione statutaria e proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, a concorrere al ripianamento delle perdite e/o disavanzi risultanti dal bilancio approvato nell'esercizio precedente. Per tale ragione, avendo il esercitato Parte_1
il diritto di recesso nel mese di aprile 2016, con effetti a valere dal primo gennaio
2017, avrebbe avuto l'obbligo di ripianare, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio approvato al 31.12.2014 con
Deliberazione del C.d.A. n. 31 del 16.05.2016, per complessivi Euro 690.258,22.
L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal iscritta al numero di Pt_1
R.G. n 9030/2017 del Tribunale di Santa MA UA VE è stata respinta con la sentenza n. 2003/2022 pubblicata il 24.5.2022, oggetto del presente gravame.
In appello il si è costituito con comparsa in data 30.11.2022 ed Controparte_2 ha resistito all'impugnazione.
Disposta la comparizione in appello per l'udienza del 22.12.2022, poi svolta mediante trattazione scritta, con ordinanza in data 5.01.2023 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava al 15.10.2025 per la precisazione delle conclusioni. 3 Disposta con decreto del 25.9.2025 la trattazione scritta, con le note sostitutive della presenza fisica depositate congiuntamente dalle parti in data 2.10.2025, il ed il hanno formulato richiesta di estinzione del Pt_1 Controparte_2
giudizio, essendo intervenuta a definire la lite un accordo transattivo. All'esito della trattazione scritta, con ordinanza in data 15.10.2025, il Collegio ha introitato la presente causa in decisione.
§§§
Vale evidenziare che la rinuncia agli atti del giudizio proviene dai rispettivi difensori, entrambi muniti di procura speciale a transigere (cf procura in atti, per il depositata in calce al ricorso monitorio in favore dell'avv. Tontoli e CP_2
valido per tutti i gradi di giudizio, presente nella produzione di parte cartacea di primo grado r.g. 9030/17, per il procura ad litem per l'appello, entrambe Pt_1
inclusive della facoltà di rinunciare al giudizio).
Essendo la rinuncia un atto condiviso, alla stregua dell'art. 306 c.p.c., dunque, la
Corte non può che dichiarare estinto il giudizio.
L'accordo tra le parti, nel caso di specie intervenuto, nonché la mancanza di richiesta di condanna alle spese della controparte, giustifica che le spese di lite siano compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione. come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
--compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo