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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1314/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Bruno Parte_1
Buozzi n°259, C.F.: , rapp.to e difeso - giusta procura a CodiceFiscale_1 margine del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al R.G. n°20771/2022 Trib. Napoli - dall'avv. Raffaele Auricchio C.F.: ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c,
Comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi in virtù di procura generale alle liti per C.F._3
Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Persona_1
Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC CP_1
t Email_2
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza n. 7785/2023 pubbl. il 22/12/2023 del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione in proprio favore della prestazione assistenziale dell' per spettante con Parte_2 Parte_3 decorrenza dal 01/03/2022 così come stabilito nel verbale sanitario definitivo CP_1
e di condanna dell' , al pagamento della prestazione a decorrere dal CP_1
01/03/2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. L' infatti in corso di causa aveva soddisfatto la CP_1 pretesa del ricorrente. Le spese, regolate secondo soccombenza, erano state liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
L'appellante con unico articolato motivo ha censurato la liquidazione delle spese eseguita – senza alcuna motivazione - in violazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n°55/2014 (come integrate e sostituite da quelle riportate nel D.M. n°147/2022) a fronte di un valore di causa pari ad € 5.167,68 in base al criterio del disputatum (valore indicato a pag. 3 del ricorso introduttivo)
o ad € 3.241,70 in base al criterio del decisum (per effetto dell'importo posto in pagamento dall' con valuta 02/05/2023 che ha consentito la cessazione della CP_1 materia del contendere) quindi in entrambi i casi rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, senza tener conto, peraltro, dell'espletamento nel corso del giudizio di tutte le quattro le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale). Si è lamentato inoltre del mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dovuta per l'utilizzo di tecniche di redazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione, sebbene tale richiesta fosse stata ritualmente formulata sia in sede di ricorso introduttivo che di note di trattazione scritta depositate in data 15/12/2023. Ha concluso chiedendo:
-condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado CP_1 rideterminate in € 1.310,00 e, di conseguenza, alla differenza di € 440,00 (già detratto l'importo di € 870,00 liquidato in primo grado) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione al procuratore;
- condannare, altresì, l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n°147/2022, relativamente alle cause in appello di valore compreso nello scaglione tra € 0,01 e € 1.100,00, con attribuzione;
- riconoscere dovuta per entrambi i gradi di giudizio la maggiorazione del compenso ex art.4 comma 1bis D.M. n°155/2014 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. n°147/2022 e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento del relativo importo in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. Notificato l'atto, l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2 La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte del governo delle spese, regolate secondo soccombenza ma - ad avviso di parte appellante - ingiustamente ed immotivatamente liquidate in misura inferiore ai parametri minimi ed inadeguata alla tecnica di redazione dell'atto.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, compresa – per espressa indicazione dell'appellante - quella di istruttoria/trattazione. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e 3 s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano di particolari questioni di fatto e diritto o CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha indicato un prospetto spese e, applicando i minimi, ha chiesto la liquidazione di euro 1.310,00, oltre l'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
Il citato co.
1-bis prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Nella fattispecie l'atto contiene collegamenti ipertestuali, di immediata utilizzabilità; considerata la natura delle questioni giuridiche e la mole piuttosto contenuta di documenti informatici, l'aumento (che può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30%) può essere determinato nella misura del 10%, pari ad euro 131,00.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1441,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 571,00 CP_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 571,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione al procuratore anticipatario e con il CP_1 medesimo aumento del 10% già applicato per il primo grado per la tecnica di redazione dell'atto.
4
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.441,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 571,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Raffaele Auricchio;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 370,7 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1314/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Bruno Parte_1
Buozzi n°259, C.F.: , rapp.to e difeso - giusta procura a CodiceFiscale_1 margine del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al R.G. n°20771/2022 Trib. Napoli - dall'avv. Raffaele Auricchio C.F.: ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c,
Comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi in virtù di procura generale alle liti per C.F._3
Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Persona_1
Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC CP_1
t Email_2
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza n. 7785/2023 pubbl. il 22/12/2023 del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione in proprio favore della prestazione assistenziale dell' per spettante con Parte_2 Parte_3 decorrenza dal 01/03/2022 così come stabilito nel verbale sanitario definitivo CP_1
e di condanna dell' , al pagamento della prestazione a decorrere dal CP_1
01/03/2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. L' infatti in corso di causa aveva soddisfatto la CP_1 pretesa del ricorrente. Le spese, regolate secondo soccombenza, erano state liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
L'appellante con unico articolato motivo ha censurato la liquidazione delle spese eseguita – senza alcuna motivazione - in violazione dei parametri minimi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n°55/2014 (come integrate e sostituite da quelle riportate nel D.M. n°147/2022) a fronte di un valore di causa pari ad € 5.167,68 in base al criterio del disputatum (valore indicato a pag. 3 del ricorso introduttivo)
o ad € 3.241,70 in base al criterio del decisum (per effetto dell'importo posto in pagamento dall' con valuta 02/05/2023 che ha consentito la cessazione della CP_1 materia del contendere) quindi in entrambi i casi rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, senza tener conto, peraltro, dell'espletamento nel corso del giudizio di tutte le quattro le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale). Si è lamentato inoltre del mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dovuta per l'utilizzo di tecniche di redazione degli atti idonee ad agevolarne la consultazione, sebbene tale richiesta fosse stata ritualmente formulata sia in sede di ricorso introduttivo che di note di trattazione scritta depositate in data 15/12/2023. Ha concluso chiedendo:
-condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado CP_1 rideterminate in € 1.310,00 e, di conseguenza, alla differenza di € 440,00 (già detratto l'importo di € 870,00 liquidato in primo grado) oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione al procuratore;
- condannare, altresì, l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di CP_1 giudizio nel rispetto dei parametri di cui al D.M. n°147/2022, relativamente alle cause in appello di valore compreso nello scaglione tra € 0,01 e € 1.100,00, con attribuzione;
- riconoscere dovuta per entrambi i gradi di giudizio la maggiorazione del compenso ex art.4 comma 1bis D.M. n°155/2014 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.M. n°147/2022 e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento del relativo importo in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. Notificato l'atto, l' si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2 La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte del governo delle spese, regolate secondo soccombenza ma - ad avviso di parte appellante - ingiustamente ed immotivatamente liquidate in misura inferiore ai parametri minimi ed inadeguata alla tecnica di redazione dell'atto.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) .
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, compresa – per espressa indicazione dell'appellante - quella di istruttoria/trattazione. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e 3 s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023).
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano di particolari questioni di fatto e diritto o CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha indicato un prospetto spese e, applicando i minimi, ha chiesto la liquidazione di euro 1.310,00, oltre l'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
Il citato co.
1-bis prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Nella fattispecie l'atto contiene collegamenti ipertestuali, di immediata utilizzabilità; considerata la natura delle questioni giuridiche e la mole piuttosto contenuta di documenti informatici, l'aumento (che può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30%) può essere determinato nella misura del 10%, pari ad euro 131,00.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1441,00 come richiesto per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 571,00 CP_1 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del presente grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 571,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti, con la maggiorazione suddetta) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione al procuratore anticipatario e con il CP_1 medesimo aumento del 10% già applicato per il primo grado per la tecnica di redazione dell'atto.
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P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.441,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 571,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Raffaele Auricchio;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 370,7 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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