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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2429/2024 visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
INGLESE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. STEFANIA
INGLESE
nei confronti di
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
Resistente in relazione al RICORSO per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (CF.: ), nata a [...] in data [...]; Per_1 C.F._3
Rilevato , nonostante la regolarità delle notifiche, non è comparso CP_1 CP_1 all'udienza e che pertanto la mancata comparizione denota chiaramente disinteresse per le sorti della causa;
Rilevato altresì che la ricorrente ha rappresentato in udienza l'estrema difficoltà di Pt_1 interlocuzione con il padre della figlia minore anche in relazione alle decisioni di maggiore Per_1 importanza avuto riguardo al benessere della figlia e che, nonostante i reiterati tentativi di interlocuzione posti in essere, il NE ha reiteratamente manifestato il proprio disinteresse relativamente alla figlia Per_1
Che in particolare la ricorrente rappresentava che:
“- le parti hanno convissuto per un solo mese dopo la nascita della bambina presso l'abitazione del
NE in Roma, e poi hanno subito deciso di separarsi per incompatibilità di caratteri e stili di vita;
- il sig. però, che già si era dimostrato molto geloso e possessivo, non ha accettato la CP_1 separazione e continua a molestare la sig.ra al fine di tornare insieme;
Pt_1
- dopo la separazione si è totalmente disinteressato della bambina se non per usarla quale mezzo per arrivare alla ex compagna;
la ricorrente gli ha fatto sempre vedere la bambina, ad ogni richiesta, ma la piccola è stata accudita in tali occasioni dalla nonna paterna, non dimostrando il ricorrente alcun interesse né predisposizione alla paternità; quando la sig.ra portava la bambina Pt_1 presso la casa dell'ex compagno che vive con i genitori, quest'ultimo era spesso assente o usciva, di tal chè era la madre del resistente ad accudire la piccola;
- il sig. dal momento della separazione non versa alcunchè in favore della minore;
CP_1
pagina1 di 4 - interpellato più volte sulla possibilità di regolamentare l'affido, dopo l'invio da parte della scrivente di apposita comunicazione a mezzo a/r (all.2) ha fatto sapere alla ex compagna di non intendere provvedere in alcun modo, di essere depresso e di avere l'intenzione di rientrare nelle Filippine;
- la sig.ra svariate volte ha visto il resistente fare uso di stupefacenti”. Pt_1
Visto il verbale di udienza del 12.05.2025 nel corso della quale la ricorrente ha insistito affinchè il Collegio si pronunziasse a suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità del richiesto affidamento super esclusivo della figlia minore Per_1
Che in particolare la ricorrente chiedeva che il Collegio si pronunziasse nei termini che seguono: 1) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente che è il genitore Persona_2 più idoneo ad occuparsi, come sta già facendo, delle necessità della piccola, visto il disinteresse del padre, morale ed economico, allocando la minore presso l'abitazione sita in Sutri (Vt), via dei Corifei 14;
2) disporre che l'assegno unico per la minore sia percepito al 100% dalla madre;
3) Il padre prenderà la figlia, ove ne faccia richiesta, a fine settimana alterni il sabato e la domenica per il momento senza pernotto, fino a che la stessa non avrà compiuto i 3 anni, dalle 10:00 alle 19:00;
4) Per le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro; idem il 31 ed il 1° gennaio, l'epifania ad anni alterni;
Pasqua e Pasquetta alternate;
nel periodo estivo sempre a fine settimana alternati senza pernotto fino al terzo anno di vita;
5) disporre che il padre corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento della figlia a decorrere dalla domanda la somma di € 500,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre Pt_1 al 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo. Rilevato che all'udienza di comparizione delle parti la ricorrente chiedeva che le venisse riconosciuto l'affidamento “super esclusivo” della figlia e contestualmente la riduzione dell'assegno di mantenimento dai richiesti euro 500,00 mensili ad euro 300 mensili.
Viste le argomentazioni addotte dalla ricorrente, i documenti prodotti e sentita la ricorrente Parte_1
in udienza che peraltro, in maniera apprezzabilmente equilibrata attesa la mancata
[...] comparizione in udienza del NE, ha insistito nell'accoglimento della richiesta;
Rilevato e Ritenuto: Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente è possibile adottare le decisioni con riguardo alle condizioni di affidamento della figlia minore delle condizioni Per_1 economiche (come precisate nel verbale dell'udienza di comparizione) e del diritto di visita così come proposto nel ricorso dalla non apparendo necessaria attività istruttoria;
Pt_1
Che in particolare il Collegio, in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso e segnatamente del comportamento ostile, assente e oppositivo tenuto dal padre della minore condivide l'impostazione evidenziata nelle richieste e che pertanto sussistano i presupposti del riconoscimento, in capo alla dell'affidamento esclusivo anche nella forma più incisiva prevista dall'art. 337 Pt_1 quater comma 3 Cc (c.d. affidamento super esclusivo). Come è noto infatti l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può trovare una deroga giudiziale laddove ricorrano i presupposti contenuti nel precetto dell'art. 337 quater c.c. che rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali segnatamente avuto riguardo alle decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
pagina2 di 4 Ciò accade in quelle situazioni in cui il genitore non affidatario renda, come nella fattispecie, difficile o addirittura impraticabile, anche attraverso condotte ostili o comunque oppositive, l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli o, ancora, quando la conflittualità di coppia renda impraticabile tale condivisione. Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sulla prole, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell'affido, optando per una differente modalità. Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate per le quali non deve esistere un rapporto di automaticità tra un antecedente e un conseguente, nel caso in esame si ritiene che, allo stato, risultino presenti le condizioni per disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla madre considerando, al riguardo, l'attuale condizione del Per_1 padre verso la figlia, la lontananza dalla stessa, la presenza di forme di disinteresse manifestato attraverso volubilità di comportamenti e mancato rispetto delle condizioni di visita e frequentazione ed infine dell'omesso sostentamento economico. Per tali ragioni appare legittimo, in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 Cc – disporre l'affidamento super esclusivo con la conseguenza che anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore - rispetto ai quali è di regola prevista la condivisione - potranno essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore.
Ritenuto infine che, in merito alle ulteriori valutazioni da compiere con riguardo alle determinazioni economiche e di frequentazione, il Collegio, anche in considerazione della mancata interlocuzione sul tema da parte del NE, condivide l'impostazione assunta dalla ricorrente nel ricorso e le relative conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC, così
dispone
a) l'affidamento esclusivo della minore alla madre alla Persona_3 Parte_1 quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse anche quelle di natura straordinaria e di maggior rilevanza per la figlia con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore. b) l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre;
c) Il padre prenderà la figlia, ove ne faccia richiesta, a fine settimana alterni il sabato e la domenica per il momento senza pernotto, fino a che la stessa non avrà compiuto i 3 anni, dalle 10:00 alle 19:00; per le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro; idem il 31 ed il 1° gennaio, l'epifania ad anni alterni;
Pasqua e Pasquetta alternate;
nel periodo estivo sempre a fine settimana alternati senza pernotto fino al terzo anno di vita;
pagina3 di 4 d) il Sig. dovrà corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia a decorrere CP_1 Per_1 dalla domanda la somma di € 300,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo.
Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 2000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 16 Maggio 2025.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE
(Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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