Articolo 26 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 luglio 1912
Art. 26.

L'Amministrazione della Cassa di previdenza al momento dell'apertura del conto individuale degli ufficiali giudiziari ammessi al riscatto, inscrive in una sola volta a loro credito i nove decimi del totale dei premi che gli furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che lo Stato paga a rate successive.

Gli assegnamenti speciali inscritti in una sola volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912