Art. 1. Articolo unico.
E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736 , convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483 , concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.
E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736 , convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483 , concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.