Articolo 1 della Legge 30 giugno 1952, n. 877
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3 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736 , convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483 , concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

Entrata in vigore il 3 agosto 1952