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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1743/2024 R. G. vertente tra
(avv. Valerio Maione) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv. Eugenio Forni) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e ingiunzione di pagamento per CP_1 Pt_1 Parte_1
€.58.962,25, oltre interessi come da domanda e spese, a titolo di prezzo residuo corrispettivo alla fornitura della merce descritta nelle allegate fatture.
ha proposto opposizione, in primo luogo eccependo l'incompetenza territoriale Parte_1
del giudice adito in monitorio, e nel merito allegando l'incertezza del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
I. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Giudice adito in favore del Giudice del luogo ove l'obbligazione è sorta o in subordine del luogo ove ha sede il debitore
II. Rigettare ogni istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in ragione della presente opposizione fondata su prova scritta, e del necessario accertamento dei fatti di causa che non appare di pronta soluzione
III. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del succitato decreto ingiuntivo opposto N. 330/2024 (R.G. n. 736/24), emesso dal Tribunale di Modena nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli, in data 19/02/2024 e notificato al ricorrente il 20/02/2024, revocandolo per le ragioni come sopra espresse, siccome il credito non è certo, liquido ed esigibile, bensì solo eventuale e da accertare all'esito di puntuale istruttoria;
IV. All'esito di istruttoria, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
contrariis reiectis;
- in via preliminare :
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in via principale : - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dall'attrice;
- nel merito, in via subordinata :
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsivoglia motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore della in persona del rappresentante legale pro tempore, della CP_1
somma di euro 58.962,25, oltre agli interessi ex art. 4-5, D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate sino al saldo, oltre alle spese e alle competenze legali liquidate in decreto, oltre alle successive occorrende e accessori come per legge;
- in via subordinata istruttoria :.
- nelle denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. del 19.9.2024;
- In ogni caso , con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre a 15% di spese generali, oltre a
I.v.a. e C.p.a. come per legge.”
OSSERVA
1) Si reputa infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice di Modena adito in monitorio.
Pacifico che la domanda sia stata dal creditore proposta dinanzi al giudice territoriale individuato in base al proprio domicilio, quale luogo d'adempimento rilevante ex art.20 cpc;
l'opponente sostiene l'illiquidità del credito ingiunto e, quindi, individua il luogo d'adempimento nel proprio domicilio, ex art.1182 co.4° cc, non ricompreso nel circondario di Modena.
In tema, non può che aderirsi alla regula iuris affermata da Cass., SU n°17989 del 2016 che, a composizione di precedente contrasto, ha ritenuto rientrare nella previsione dell'art.1182 co.3° cc
“esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”; a tal fine precisando che liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”.
Nella specie, il creditore ha documentato la genesi del rapporto, avvenuta mediante sue conferme scritte, recanti quantità e prezzi, di ordini dell'opponente evidentemente orali;
nonché la sua regolare esecuzione, attraverso la produzione dei documenti di trasporto e delle lettere di vettura, recanti la sottoscrizione della società opponente, in cui risultano elencate le merci ed i prezzi, in coerenza con le rispettive conferme d'ordine e con le coeve fatture azionate in giudizio.
Risulta in tal modo evidente che l'accordo fra le parti si è concluso secondo le indicazioni delle conferme d'ordine in atti.
L'importo dovuto risulta, pertanto, dal titolo, nel senso che risulta indicato in documento riproducente il contenuto del contratto oralmente intercorso fra le parti.
1.1) In ogni caso, risulta poi che la creditrice ha inviato alla debitrice il partitario contabile del credito, attestante quale saldo dovuto l'importo poi richiesto in monitorio (doc 8 monitorio).
La risposta della debitrice, che dà conto della propria temporanea difficoltà economica, promettendo il pagamento, senza nulla contestare (doc.11 monitorio), costituisce riconoscimento del debito;
che a sua volta va inteso, a questi fini, quale titolo convenzionale posteriore atto a conferire liquidità al credito originariamente illiquido.
Ne consegue che “se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore”, trattandosi di “obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili” (ex multis Cass. n°4792 del 2021)
1.2) Infine, poiché “l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita, viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui dell'art. 1498 cc ultimo comma, che dispone che in tal caso il pagamento si fa al domicilio del venditore;
norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti” (ex multis Cass., n°32692 del 2019).
1.3) Il giudice di Modena è stato pertanto legittimamente adito dall'ingiungente.
2) Nel merito, si è già detto al punto precedente che il creditore ha dato compiuta prova della fonte negoziale del proprio diritto, che è certo, liquido ed esigibile.
Ha poi allegato l'altrui inadempimento.
Il debitore, “gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, non ha neppure allegato di aver adempiuto, nè dedotto altri fatti aventi attitudine totalmente o parzialmente estintiva dell'altrui credito. In base all'insegnamento di Cass. SU n°13533 del 2001, la conferma del decreto ingiuntivo s'impone.
3) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per le fasi istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e decisoria (non avendo l'opponente partecipato a tale fase), previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000.01 ed
€.260.000, in ragione della somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da e Pt_1 Parte_1
CONDANNA la predetta al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
9.200 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 10 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1743/2024 R. G. vertente tra
(avv. Valerio Maione) Parte_1
-ATTRICE-
e
(avv. Eugenio Forni) CP_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e ingiunzione di pagamento per CP_1 Pt_1 Parte_1
€.58.962,25, oltre interessi come da domanda e spese, a titolo di prezzo residuo corrispettivo alla fornitura della merce descritta nelle allegate fatture.
ha proposto opposizione, in primo luogo eccependo l'incompetenza territoriale Parte_1
del giudice adito in monitorio, e nel merito allegando l'incertezza del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione all'ingiunzione, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
I. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Giudice adito in favore del Giudice del luogo ove l'obbligazione è sorta o in subordine del luogo ove ha sede il debitore
II. Rigettare ogni istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in ragione della presente opposizione fondata su prova scritta, e del necessario accertamento dei fatti di causa che non appare di pronta soluzione
III. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del succitato decreto ingiuntivo opposto N. 330/2024 (R.G. n. 736/24), emesso dal Tribunale di Modena nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli, in data 19/02/2024 e notificato al ricorrente il 20/02/2024, revocandolo per le ragioni come sopra espresse, siccome il credito non è certo, liquido ed esigibile, bensì solo eventuale e da accertare all'esito di puntuale istruttoria;
IV. All'esito di istruttoria, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
contrariis reiectis;
- in via preliminare :
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in via principale : - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dall'attrice;
- nel merito, in via subordinata :
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsivoglia motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore della in persona del rappresentante legale pro tempore, della CP_1
somma di euro 58.962,25, oltre agli interessi ex art. 4-5, D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture azionate sino al saldo, oltre alle spese e alle competenze legali liquidate in decreto, oltre alle successive occorrende e accessori come per legge;
- in via subordinata istruttoria :.
- nelle denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. del 19.9.2024;
- In ogni caso , con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre a 15% di spese generali, oltre a
I.v.a. e C.p.a. come per legge.”
OSSERVA
1) Si reputa infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice di Modena adito in monitorio.
Pacifico che la domanda sia stata dal creditore proposta dinanzi al giudice territoriale individuato in base al proprio domicilio, quale luogo d'adempimento rilevante ex art.20 cpc;
l'opponente sostiene l'illiquidità del credito ingiunto e, quindi, individua il luogo d'adempimento nel proprio domicilio, ex art.1182 co.4° cc, non ricompreso nel circondario di Modena.
In tema, non può che aderirsi alla regula iuris affermata da Cass., SU n°17989 del 2016 che, a composizione di precedente contrasto, ha ritenuto rientrare nella previsione dell'art.1182 co.3° cc
“esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”; a tal fine precisando che liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”.
Nella specie, il creditore ha documentato la genesi del rapporto, avvenuta mediante sue conferme scritte, recanti quantità e prezzi, di ordini dell'opponente evidentemente orali;
nonché la sua regolare esecuzione, attraverso la produzione dei documenti di trasporto e delle lettere di vettura, recanti la sottoscrizione della società opponente, in cui risultano elencate le merci ed i prezzi, in coerenza con le rispettive conferme d'ordine e con le coeve fatture azionate in giudizio.
Risulta in tal modo evidente che l'accordo fra le parti si è concluso secondo le indicazioni delle conferme d'ordine in atti.
L'importo dovuto risulta, pertanto, dal titolo, nel senso che risulta indicato in documento riproducente il contenuto del contratto oralmente intercorso fra le parti.
1.1) In ogni caso, risulta poi che la creditrice ha inviato alla debitrice il partitario contabile del credito, attestante quale saldo dovuto l'importo poi richiesto in monitorio (doc 8 monitorio).
La risposta della debitrice, che dà conto della propria temporanea difficoltà economica, promettendo il pagamento, senza nulla contestare (doc.11 monitorio), costituisce riconoscimento del debito;
che a sua volta va inteso, a questi fini, quale titolo convenzionale posteriore atto a conferire liquidità al credito originariamente illiquido.
Ne consegue che “se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore”, trattandosi di “obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili” (ex multis Cass. n°4792 del 2021)
1.2) Infine, poiché “l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita, viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui dell'art. 1498 cc ultimo comma, che dispone che in tal caso il pagamento si fa al domicilio del venditore;
norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti” (ex multis Cass., n°32692 del 2019).
1.3) Il giudice di Modena è stato pertanto legittimamente adito dall'ingiungente.
2) Nel merito, si è già detto al punto precedente che il creditore ha dato compiuta prova della fonte negoziale del proprio diritto, che è certo, liquido ed esigibile.
Ha poi allegato l'altrui inadempimento.
Il debitore, “gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, non ha neppure allegato di aver adempiuto, nè dedotto altri fatti aventi attitudine totalmente o parzialmente estintiva dell'altrui credito. In base all'insegnamento di Cass. SU n°13533 del 2001, la conferma del decreto ingiuntivo s'impone.
3) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva e di studio, e minimi per le fasi istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e decisoria (non avendo l'opponente partecipato a tale fase), previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000.01 ed
€.260.000, in ragione della somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da e Pt_1 Parte_1
CONDANNA la predetta al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.
9.200 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 10 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-