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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 863/2019 tra
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Siracusa, via Paolo Caldarella n. 7, presso lo studio dell'avv. AIELLO Massimo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
contro
), titolare della ditta “Happy Shop”, nata in [...] il CP_1 C.F._2
22.09.1956, elettivamente domiciliata in Catania, via Novara n. 32, presso lo studio dell'avv.
TROVATO Giampiero Maria, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2019, deduceva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di titolare di un esercizio commerciale sito in Siracusa, viale CP_1
Ermocrate n. 73, con la qualifica di “addetta alle vendite” ed inquadramento al livello IV ex CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.04.2018 al 20.10.2018, data in cui veniva licenziata verbalmente.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa con orario full-time sin dall'assunzione, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, per sei giorni alla settimana e quindi per complessive 260 ore mensili, ad eccezione del mese di aprile 2018 nel corso del quale aveva prestato attività lavorativa per 110 ore complessive.
1 Lamentava che la retribuzione corrispostale, pari ad € 600,00 mensili, erogata a fronte di un orario part-time, non era stata proporzionata alla quantità di lavoro svolto e deduceva, pertanto, di vantare un credito per differenze retributive pari a complessivi € 18.033,00 (come da conteggi prodotti in atti), quale differenza tra l'importo di € 21.633,04 dovuto per l'intero orario, di cui € 13.427,88 per retribuzione ordinaria, € 6.954,26 per ore di mancato riposo ed € 1.430,89 per TFR e l'importo di €
3.600,00, già corrisposto alla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo.
Precisava di aver inviato formale richiesta alla resistente, a mezzo del proprio legale, delle somme dalla stessa dovute, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, titolare dell'esercizio commerciale sito in Siracusa, viale Ermocrate CP_1
73, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Previo accertamento del relativo diritto, condannare la signora nata in [...] il [...], titolare dell'esercizio CP_1 commerciale sito in Siracusa, viale Ermocrate n. 73, a corrispondere, in favore della ricorrente,
, per le causali esposte in ricorso, la somma complessiva di € 18.033,00 al lordo Parte_1 delle ritenute di legge, per le voci specificate nei conteggi allegati, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole voci retributive fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dal medesimo Tribunale anche
a mezzo di CTU che sin d'or si richiede. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria depositata in data 02.01.2020, si costituiva quale titolare della CP_1 ditta “Happy Shop”, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la resistente deduceva di aver corrisposto a quanto a lei spettante Parte_1 per legge con riferimento alle retribuzioni risultanti dalle buste paga prodotte agli atti, dalla data di assunzione sino alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato alla scadenza concordata del 31.10.2018, non essendo stato intimato alla ricorrente alcun licenziamento verbale.
Quanto all'orario di lavoro, evidenziava che la non aveva mai prestato attività Parte_1 lavorativa in misura superiore a quella concordata, contestando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente per la quantificazione delle differenze retributive vantate.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed espletamento di CTU contabile e, all'esito dell'udienza del 20.03.2025 – la prima dinanzi allo scrivente magistrato- sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, osserva il giudicante che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di
2 ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo determinato part -time, in data 17.04.2018, prestando, tuttavia, attività lavorativa con orario full-time dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 per sei giorni alla settimana per complessive 260 ore mensili fino al 20.10.2018 così superando l'orario di lavoro contrattualmente stabilito e maturando, di conseguenza, il diritto alle differenze retributive per lavoro supplementare.
L'esito dell'istruttoria svolta ha confermato le circostanze dedotte con la proposizione del ricorso.
In particolare, entrambi i testi escussi hanno confermato che la lavorava sia la Parte_1 mattina che il pomeriggio;
in particolare il teste di parte ricorrente (cliente Parte_2 abituale del negozio di proprietà della convenuta), premettendo di aver conosciuto la ricorrente in quanto frequentatore assiduo del negozio ove la stessa lavorava sia di mattina che di pomeriggio, ha dichiarato che “A qualsiasi orario mi recassi in negozio, trovavo sempre la ricorrente presente al lavoro, sia la mattina che il pomeriggio, che la sera anche alle 19,00- 19,15….. la ricorrente si lamentava con me di ricevere solo € 600,00 al mese pur lavorando 10 ore al giorno e di non essere tutelata in caso di malattia in quanto le somme le venivano detratte dalla paga mensile e di non avere diritto alle ferie. Mi diceva anche che la busta paga la riceveva in ritardo e che era ingaggiata part-time. Io ho ricevuto confidenze analoghe anche dalle altre commesse del negozio”.
3 La teste cliente abituale del negozio, ha riferito: “Posso dire che quando mi Testimone_1 recavo nel negozio di via Ermocrate, di pomeriggio dal lunedì al venerdì o la mattina del sabato, trovavo sempre al lavoro la ricorrente”.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi nel corso dell'istruttoria risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, quindi, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della resistente per un numero di ore maggiore rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e conseguentemente affermarsi il diritto della ricorrente al pagamento delle relative differenze retributive.
Venendo alla quantificazione degli importi può farsi riferimento alla relazione di CTU depositata in atti, nella quale il nominato consulente tecnico, ha accertato che risulta ancora dovuto dalla convenuta in favore di un credito di € 8.901,78 a titolo di retribuzione Parte_1 ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
La relazione tecnica, ad avviso del giudicante, appare immune da vizi logici o procedimentali, non ritenendo, pertanto, il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Nei termini innanzi indicati, il ricorso va accolto e va condannata al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 8.901,78, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta e con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 per le sole fasi introduttiva e decisionale. Il pagamento delle spese di lite deve essere effettuato a favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. 115/2002, essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come da istanza di ammissione depositata in allegato al ricorso introduttivo). Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 863/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di al pagamento delle Parte_1 differenze retributive e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze
4 della resistente, dal 17.04.2018 al 20.10.2018, con la qualifica di “addetta alle vendite” ed inquadramento al livello IV ex CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi;
2. condanna l pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma CP_1 di € 8.901,78 lordi, di cui € 6.420,83 dovuti per differenze retributive, € 809,38 per tredicesima mensilità, € 809,38 per quattordicesima mensilità ed € 862,19 dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto;
su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo;
3.condanna l pagamento, da effettuarsi a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. CP_1
115/2002, delle spese del giudizio sostenute da che liquida in complessivi € Parte_1
4.192,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Siracusa, 16/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 863/2019 tra
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Siracusa, via Paolo Caldarella n. 7, presso lo studio dell'avv. AIELLO Massimo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
contro
), titolare della ditta “Happy Shop”, nata in [...] il CP_1 C.F._2
22.09.1956, elettivamente domiciliata in Catania, via Novara n. 32, presso lo studio dell'avv.
TROVATO Giampiero Maria, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.03.2019, deduceva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di titolare di un esercizio commerciale sito in Siracusa, viale CP_1
Ermocrate n. 73, con la qualifica di “addetta alle vendite” ed inquadramento al livello IV ex CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.04.2018 al 20.10.2018, data in cui veniva licenziata verbalmente.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa con orario full-time sin dall'assunzione, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, per sei giorni alla settimana e quindi per complessive 260 ore mensili, ad eccezione del mese di aprile 2018 nel corso del quale aveva prestato attività lavorativa per 110 ore complessive.
1 Lamentava che la retribuzione corrispostale, pari ad € 600,00 mensili, erogata a fronte di un orario part-time, non era stata proporzionata alla quantità di lavoro svolto e deduceva, pertanto, di vantare un credito per differenze retributive pari a complessivi € 18.033,00 (come da conteggi prodotti in atti), quale differenza tra l'importo di € 21.633,04 dovuto per l'intero orario, di cui € 13.427,88 per retribuzione ordinaria, € 6.954,26 per ore di mancato riposo ed € 1.430,89 per TFR e l'importo di €
3.600,00, già corrisposto alla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo.
Precisava di aver inviato formale richiesta alla resistente, a mezzo del proprio legale, delle somme dalla stessa dovute, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, titolare dell'esercizio commerciale sito in Siracusa, viale Ermocrate CP_1
73, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Previo accertamento del relativo diritto, condannare la signora nata in [...] il [...], titolare dell'esercizio CP_1 commerciale sito in Siracusa, viale Ermocrate n. 73, a corrispondere, in favore della ricorrente,
, per le causali esposte in ricorso, la somma complessiva di € 18.033,00 al lordo Parte_1 delle ritenute di legge, per le voci specificate nei conteggi allegati, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole voci retributive fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta dal medesimo Tribunale anche
a mezzo di CTU che sin d'or si richiede. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria depositata in data 02.01.2020, si costituiva quale titolare della CP_1 ditta “Happy Shop”, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la resistente deduceva di aver corrisposto a quanto a lei spettante Parte_1 per legge con riferimento alle retribuzioni risultanti dalle buste paga prodotte agli atti, dalla data di assunzione sino alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato alla scadenza concordata del 31.10.2018, non essendo stato intimato alla ricorrente alcun licenziamento verbale.
Quanto all'orario di lavoro, evidenziava che la non aveva mai prestato attività Parte_1 lavorativa in misura superiore a quella concordata, contestando, in ogni caso, i conteggi prodotti dalla ricorrente per la quantificazione delle differenze retributive vantate.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed espletamento di CTU contabile e, all'esito dell'udienza del 20.03.2025 – la prima dinanzi allo scrivente magistrato- sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, osserva il giudicante che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di
2 ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo determinato part -time, in data 17.04.2018, prestando, tuttavia, attività lavorativa con orario full-time dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 per sei giorni alla settimana per complessive 260 ore mensili fino al 20.10.2018 così superando l'orario di lavoro contrattualmente stabilito e maturando, di conseguenza, il diritto alle differenze retributive per lavoro supplementare.
L'esito dell'istruttoria svolta ha confermato le circostanze dedotte con la proposizione del ricorso.
In particolare, entrambi i testi escussi hanno confermato che la lavorava sia la Parte_1 mattina che il pomeriggio;
in particolare il teste di parte ricorrente (cliente Parte_2 abituale del negozio di proprietà della convenuta), premettendo di aver conosciuto la ricorrente in quanto frequentatore assiduo del negozio ove la stessa lavorava sia di mattina che di pomeriggio, ha dichiarato che “A qualsiasi orario mi recassi in negozio, trovavo sempre la ricorrente presente al lavoro, sia la mattina che il pomeriggio, che la sera anche alle 19,00- 19,15….. la ricorrente si lamentava con me di ricevere solo € 600,00 al mese pur lavorando 10 ore al giorno e di non essere tutelata in caso di malattia in quanto le somme le venivano detratte dalla paga mensile e di non avere diritto alle ferie. Mi diceva anche che la busta paga la riceveva in ritardo e che era ingaggiata part-time. Io ho ricevuto confidenze analoghe anche dalle altre commesse del negozio”.
3 La teste cliente abituale del negozio, ha riferito: “Posso dire che quando mi Testimone_1 recavo nel negozio di via Ermocrate, di pomeriggio dal lunedì al venerdì o la mattina del sabato, trovavo sempre al lavoro la ricorrente”.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi nel corso dell'istruttoria risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, quindi, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della resistente per un numero di ore maggiore rispetto a quelle risultanti dalle buste paga e conseguentemente affermarsi il diritto della ricorrente al pagamento delle relative differenze retributive.
Venendo alla quantificazione degli importi può farsi riferimento alla relazione di CTU depositata in atti, nella quale il nominato consulente tecnico, ha accertato che risulta ancora dovuto dalla convenuta in favore di un credito di € 8.901,78 a titolo di retribuzione Parte_1 ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
La relazione tecnica, ad avviso del giudicante, appare immune da vizi logici o procedimentali, non ritenendo, pertanto, il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Nei termini innanzi indicati, il ricorso va accolto e va condannata al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 8.901,78, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta e con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022 per le sole fasi introduttiva e decisionale. Il pagamento delle spese di lite deve essere effettuato a favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. 115/2002, essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (come da istanza di ammissione depositata in allegato al ricorso introduttivo). Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 863/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di al pagamento delle Parte_1 differenze retributive e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze
4 della resistente, dal 17.04.2018 al 20.10.2018, con la qualifica di “addetta alle vendite” ed inquadramento al livello IV ex CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi;
2. condanna l pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma CP_1 di € 8.901,78 lordi, di cui € 6.420,83 dovuti per differenze retributive, € 809,38 per tredicesima mensilità, € 809,38 per quattordicesima mensilità ed € 862,19 dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto;
su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo;
3.condanna l pagamento, da effettuarsi a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. CP_1
115/2002, delle spese del giudizio sostenute da che liquida in complessivi € Parte_1
4.192,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Siracusa, 16/07/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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