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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice o.t. SO SU deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 43460 dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 da:
con sede in Roma alla Via Velletri n. 10, C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempre C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Andrea Brunale del Foro di Campobasso (C.F. - fax 0874- C.F._2
493908 - pec che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 su foglio separato (all. n. 1 citazione) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Alessio Palladino sito alla Via Giunio Bazzoni n. 3;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Controparte_2
Via Di Casal Selce n. 293/C, C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale-restituzione somma.
CONCLUSIONI: quelle precisate con note depositate in data 13.6.2025 e trascritte nel verbale che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La società agisce contro la allegando l'inadempimento al contratto CP_1 Controparte_2 di appalto scritto intercorso tra le parti e datato 8.3.2019, avente ad oggetto (cfr. doc. 2 )“assistenza tecnica professionale per la progettazione e predisposizione di tutte le pratiche amministrative relative all'unità immobiliare sita in Via Francesco Valesio 24/26 da destinare ad Artigianato di Servizio” nonché esecuzione di ogni altra attività anche di carattere edile necessarie e utili all'avvio della nuova attività della Con un compenso stabilito in favore della società di servizi convenuta di CP_1 euro 15.000,00 quale acconto e la restante parte da definire in base allo stato di avanzamento dei lavori.
In punto di fatto l'attrice allega inoltre: che il giorno 28/03/2019 veniva effettuato il pagamento in acconto (all. n. 3) e, di conseguenza, era emessa da controparte contestuale fattura per complessivi € 15.000,00; che le attività oggetto della scrittura privata non venivano mai iniziate dalla;
Parte_2
che erano inviati solleciti (all. n. 5-6); che controparte non aderiva all'invito alla negoziazione assistita che le era stato notificato a mezzo pec il 13.09.2024 (all. n. 7).
L'attrice conclude chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'inadempimento della e Controparte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
2) condannare la
[...]
alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo di € 15.000,00 dall'attrice e CP_2 indebitamente trattenuta (con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo); 3) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da a seguito del CP_1 summenzionato inadempimento, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. 4) condannare la
[...]
al pagamento delle competenze professionali e spese del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come CP_2 per legge, in favore della parte attrice”.
Il caso in esame soggiace al rispetto della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 2697 primo comma c.c., secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio dare la prova della sua pretesa, ossia dimostrare i fatti costitutivi il fondamento del diritto fatto valere.
In altri termini sull'attore che assume di essere creditore grava l'onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali realizzate dal convenuto, oltre all'esistenza del nesso di causalità e dei danni conseguenti, restando invece a carico del convenuto la prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.
Il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo della condotta illecita posta in essere dal danneggiante, ma anche dell'esistenza dei danni concreti, di cui chiede di essere risarcito e della riconducibilità della lesione al fatto del soggetto responsabile dell'illecito.
In altri termini oltre alla prova della condotta asseritamente inadempiente occorre la prova del danno risarcibile.
In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto.
Orbene nel caso in esame l'attrice ha provato con i documenti prodotti e con la prova testimoniale resa dal teste escusso la fondatezza delle seguenti allegazioni in fatto: conclusione del contratto posto alla base della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale;
versamento della somma pari a Euro 15.000,00 a titolo di acconto, che trova riscontro dalla fattura emessa dalla società convenuta;
solleciti ad adempiere con messa in mora, recapitati alla controparte;
invito alla negoziazione assistita.
In particolare dalla prova testimoniale svolta e dalle dichiarazioni rese dal teste, che è apparso attendibile considerate la sua estraneità economica alle vicende della causa e al contempo la conoscenza diretta dei fatti sui quali è stato interrogato, è emerso con sufficiente chiarezza: 1) che il documento sub 2 è il contratto con il quale le parti si sono reciprocamente impegnate;
2) che dopo l'avvenuto incasso dell'anticipo la società convenuta non ha neanche avviato i lavori.
Conseguentemente all'esito dell'istruttoria svolta è emerso con la dovuta certezza che la
[...]
è rimasta totalmente inadempiente al contratto del 8.3.2019 da dichiararsi risolto per Parte_2 colpa della società convenuta, che va perciò condannata alla restituzione della somma incassata in acconto di Euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione come richiesti.
Con riferimento all'ulteriore danno, di cui pure parte attrice ha chiesto di essere risarcita, nulla può essere riconosciuto né liquidato, posto che, come già anticipato, parte attrice non ha prima ancora che provato, allegato con la dovuta specificità il danno che sarebbe conseguito dall'inadempimento della società convenuta. Nelle “note scritte” del 13.6.2025 parte attrice a tale riguardo si limita a dedurre: “il danno da risarcire sarà pari alla differenza tra le conseguenze economiche nel caso di esatta esecuzione del contratto (anche nei tempi) e le conseguenze economiche dell'esecuzione inesistente (Cassazione n. 17562/2005 e n. 25351/2014). In questo caso dovranno essere contate anche le spese che il creditore è costretto ad affrontare per rimediare alla situazione di mancato adempimento”.
Come è noto il danno emergente consiste nella perdita effettivamente subita, nelle spese vive e nei costi che nascono dall'inadempimento. Sotto tale profilo parte attrice non specifica neanche la natura delle spese che sarebbero state sopportate proprio a causa dell'inadempimento (per esempio i canoni pagati per la locazione di altro immobile necessario allo svolgimento dell'attività programmata) né il “lucro cessante” cioè il mancato guadagno determinato dall'inadempimento.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da disagio morale non avendo l'attrice allegato con la dovuta specificità né tantomeno dimostrato che a causa dell'inadempimento della essa abbia dovuto trovare una diversa soluzione lavorativa e logistica, CP_2 CP_3 circostanza quest'ultima che appare peraltro smentita dalle dichiarazioni rese dal teste, il quale alla domanda 4. “Vero che la società non ha mai poi potuto usufruire dell'unità immobiliare CP_1 oggetto della scrittura privata, tanto da dover ripiegare per l'inizio della propria attività presso un altro cespite sito in Roma” ha risposto: “4 “Vero. ADR Non ricordo precisamente quanti mesi dopo la scrittura la mia compagnia e il socio hanno cambiato indirizzo. Forse nel mese di dicembre 2019. ADR Il progetto è morto lì e la mia compagna non ha preso in locazione altro immobile”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G.43460 dell'anno 2024 promossa da contro CP_1
con atto di citazione notificato il 15.10.2024, così provvede: Controparte_2
-accoglie la domanda per quanto di ragione;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes del 8.3.2019 per grave inadempimento di e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire alla a Controparte_2 CP_1 somma di Euro 15.000,00 all'attrice, con rivalutazione monetaria e inter essi dalla scadenza al saldo;
- condanna la società convenuta a pagare le spese di giudizio liquidate d'ufficio in Euro 5077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, nonché spese di iscrizione della causa.
Così deciso, Roma, 25.7.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
SO SU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice o.t. SO SU deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 43460 dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 da:
con sede in Roma alla Via Velletri n. 10, C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempre C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Andrea Brunale del Foro di Campobasso (C.F. - fax 0874- C.F._2
493908 - pec che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 su foglio separato (all. n. 1 citazione) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Alessio Palladino sito alla Via Giunio Bazzoni n. 3;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Controparte_2
Via Di Casal Selce n. 293/C, C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale-restituzione somma.
CONCLUSIONI: quelle precisate con note depositate in data 13.6.2025 e trascritte nel verbale che precede. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
La società agisce contro la allegando l'inadempimento al contratto CP_1 Controparte_2 di appalto scritto intercorso tra le parti e datato 8.3.2019, avente ad oggetto (cfr. doc. 2 )“assistenza tecnica professionale per la progettazione e predisposizione di tutte le pratiche amministrative relative all'unità immobiliare sita in Via Francesco Valesio 24/26 da destinare ad Artigianato di Servizio” nonché esecuzione di ogni altra attività anche di carattere edile necessarie e utili all'avvio della nuova attività della Con un compenso stabilito in favore della società di servizi convenuta di CP_1 euro 15.000,00 quale acconto e la restante parte da definire in base allo stato di avanzamento dei lavori.
In punto di fatto l'attrice allega inoltre: che il giorno 28/03/2019 veniva effettuato il pagamento in acconto (all. n. 3) e, di conseguenza, era emessa da controparte contestuale fattura per complessivi € 15.000,00; che le attività oggetto della scrittura privata non venivano mai iniziate dalla;
Parte_2
che erano inviati solleciti (all. n. 5-6); che controparte non aderiva all'invito alla negoziazione assistita che le era stato notificato a mezzo pec il 13.09.2024 (all. n. 7).
L'attrice conclude chiedendo: “1) accertare e dichiarare l'inadempimento della e Controparte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
2) condannare la
[...]
alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo di € 15.000,00 dall'attrice e CP_2 indebitamente trattenuta (con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo); 3) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da a seguito del CP_1 summenzionato inadempimento, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. 4) condannare la
[...]
al pagamento delle competenze professionali e spese del giudizio, oltre IVA e c.p.a. come CP_2 per legge, in favore della parte attrice”.
Il caso in esame soggiace al rispetto della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio contemplata dall'art. 2697 primo comma c.c., secondo cui spetta a chi intenda far valere un diritto in giudizio dare la prova della sua pretesa, ossia dimostrare i fatti costitutivi il fondamento del diritto fatto valere.
In altri termini sull'attore che assume di essere creditore grava l'onere di dimostrare la sussistenza, sotto il profilo ontologico, delle violazioni degli obblighi contrattuali realizzate dal convenuto, oltre all'esistenza del nesso di causalità e dei danni conseguenti, restando invece a carico del convenuto la prova dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.
Il soggetto che agisce con l'azione di responsabilità è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, non solo della condotta illecita posta in essere dal danneggiante, ma anche dell'esistenza dei danni concreti, di cui chiede di essere risarcito e della riconducibilità della lesione al fatto del soggetto responsabile dell'illecito.
In altri termini oltre alla prova della condotta asseritamente inadempiente occorre la prova del danno risarcibile.
In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto.
Orbene nel caso in esame l'attrice ha provato con i documenti prodotti e con la prova testimoniale resa dal teste escusso la fondatezza delle seguenti allegazioni in fatto: conclusione del contratto posto alla base della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale;
versamento della somma pari a Euro 15.000,00 a titolo di acconto, che trova riscontro dalla fattura emessa dalla società convenuta;
solleciti ad adempiere con messa in mora, recapitati alla controparte;
invito alla negoziazione assistita.
In particolare dalla prova testimoniale svolta e dalle dichiarazioni rese dal teste, che è apparso attendibile considerate la sua estraneità economica alle vicende della causa e al contempo la conoscenza diretta dei fatti sui quali è stato interrogato, è emerso con sufficiente chiarezza: 1) che il documento sub 2 è il contratto con il quale le parti si sono reciprocamente impegnate;
2) che dopo l'avvenuto incasso dell'anticipo la società convenuta non ha neanche avviato i lavori.
Conseguentemente all'esito dell'istruttoria svolta è emerso con la dovuta certezza che la
[...]
è rimasta totalmente inadempiente al contratto del 8.3.2019 da dichiararsi risolto per Parte_2 colpa della società convenuta, che va perciò condannata alla restituzione della somma incassata in acconto di Euro 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione come richiesti.
Con riferimento all'ulteriore danno, di cui pure parte attrice ha chiesto di essere risarcita, nulla può essere riconosciuto né liquidato, posto che, come già anticipato, parte attrice non ha prima ancora che provato, allegato con la dovuta specificità il danno che sarebbe conseguito dall'inadempimento della società convenuta. Nelle “note scritte” del 13.6.2025 parte attrice a tale riguardo si limita a dedurre: “il danno da risarcire sarà pari alla differenza tra le conseguenze economiche nel caso di esatta esecuzione del contratto (anche nei tempi) e le conseguenze economiche dell'esecuzione inesistente (Cassazione n. 17562/2005 e n. 25351/2014). In questo caso dovranno essere contate anche le spese che il creditore è costretto ad affrontare per rimediare alla situazione di mancato adempimento”.
Come è noto il danno emergente consiste nella perdita effettivamente subita, nelle spese vive e nei costi che nascono dall'inadempimento. Sotto tale profilo parte attrice non specifica neanche la natura delle spese che sarebbero state sopportate proprio a causa dell'inadempimento (per esempio i canoni pagati per la locazione di altro immobile necessario allo svolgimento dell'attività programmata) né il “lucro cessante” cioè il mancato guadagno determinato dall'inadempimento.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da disagio morale non avendo l'attrice allegato con la dovuta specificità né tantomeno dimostrato che a causa dell'inadempimento della essa abbia dovuto trovare una diversa soluzione lavorativa e logistica, CP_2 CP_3 circostanza quest'ultima che appare peraltro smentita dalle dichiarazioni rese dal teste, il quale alla domanda 4. “Vero che la società non ha mai poi potuto usufruire dell'unità immobiliare CP_1 oggetto della scrittura privata, tanto da dover ripiegare per l'inizio della propria attività presso un altro cespite sito in Roma” ha risposto: “4 “Vero. ADR Non ricordo precisamente quanti mesi dopo la scrittura la mia compagnia e il socio hanno cambiato indirizzo. Forse nel mese di dicembre 2019. ADR Il progetto è morto lì e la mia compagna non ha preso in locazione altro immobile”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al N.R.G.43460 dell'anno 2024 promossa da contro CP_1
con atto di citazione notificato il 15.10.2024, così provvede: Controparte_2
-accoglie la domanda per quanto di ragione;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto inter partes del 8.3.2019 per grave inadempimento di e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire alla a Controparte_2 CP_1 somma di Euro 15.000,00 all'attrice, con rivalutazione monetaria e inter essi dalla scadenza al saldo;
- condanna la società convenuta a pagare le spese di giudizio liquidate d'ufficio in Euro 5077,00, oltre spese generali, Iva e CPA, nonché spese di iscrizione della causa.
Così deciso, Roma, 25.7.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
SO SU