Articolo 5 della Legge 16 agosto 1986, n. 530
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 agosto 1986
Art. 5. 1. Sono eleggibili i cittadini italiani candidati in una delle liste presentate, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.
Entrata in vigore il 30 agosto 1986