Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.5294/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Incoronata Villani;
e contumace;
CP_1
all'udienza del 19.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'assegno unico universale per il periodo da settembre 2023,data della revoca per decadenza- è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. La parte ricorrente è persona straniera che ha richiesto l'assegno unico ed universale come genitore esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori a carico. Vi è prova documentale che la parte ricorrente sia residente a [...] e per tutta la durata del beneficio richiesto sia titolare di permesso di soggiorno per assistenza ai minori valido fino al 27.01.2025. Anche i figli minori della parte ricorrente ed il coniuge risultano titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 27.01.2025 (cfr. all ti di parte ricorrente). Ebbene, occorre dare atto di quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 6 D.L.vo n. 230/2021 che si riporta:
<< L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al CP_1 richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.>>. Tanto premesso, occorre verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dagli
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2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
2 Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.>>. I requisiti soggettivi differiscono in ragione della condizione del richiedente. In particolare, qualora a richiedere il beneficio in esame siano stranieri come la parte ricorrente nella qualità di genitore di figli minori occorre verificare la permanente sussistenza congiunta per tutta la durata del beneficio dei seguenti requisiti soggettivi: permesso di soggiorno di lunga durata;
assoggettamento all'imposizione fiscale in Italia;
residenza e domicilio in Italia per almeno due anni anche non continuativi ovvero assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Ebbene, al momento della revoca della prestazione in godimento risultavano sussistere in capo alla parte ricorrente le seguenti circostanze provate tramite produzione documentale: permesso di soggiorno per assistenza ai minori con scadenza il 27.01.2025; residenza e domicilio in Italia da almeno due anni precedenti. Pertanto, alla luce di quanto documentato dalla parte ricorrente, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'assegno unico ed universale nell'interesse dei figli minori nell'importo mensile spettante dal momento della revoca dello stesso sino alla data del ricorso. Le spese processuali- liquidate in base ai valori minimi- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
3 -accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' alla CP_1 corresponsione dell'assegno unico universale in favore della parte ricorrente da settembre 2023 sino alla data del ricorso;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 886,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre. Bari,19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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