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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3125/22 r.g.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nunziata Parte_1
APPELLANTE
E
GE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Rianna
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.12.22 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 605/22 del 16.6.22 con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva giudicato il suo ricorso, poi riunito alla opposizione, proposta dalla odierna appellata, al decreto ingiuntivo n. 107/19 emesso dallo stesso Tribunale in suo favore. L'odierna parte appellata, già datrice di lavoro del lamentava la ingiustizia della pronuncia monitoria per il pagamento Pt_1
del tfr maturato e delle ultime tre mensilità pari a euro 5217,29 a seguito della allegazione da parte del della scelta di dimissioni per giusta causa per incompleto pagamento della retribuzione;
la Pt_1
GE lamentava che l'importo erogato nel tempo al dipendente fosse superiore, pari a euro
92312,00 a quello contabilizzato in buste paga per complessivi euro 88036,28 e la infondatezza della giusta causa addotta;
proponeva domanda riconvenzionale per l'importo differenziale tra quanto realmente erogato e quanto contabilizzato e per il pagamento della indennità di mancato preavviso in carico al lavoratore. Il ricorso promosso dal aveva ad oggetto la pretesa di pagamento delle Pt_1
differenze retributive pari ai giorni di assenze contabilizzati -ma a suo dire non verificatesi- con trattenuta alle dipendenze della GE e per ratei di tredicesima omessi e ricalcolo tfr, per euro
53905,69 complessivi.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la opposizione, per quanto fondata sulla corresponsione di somme maggiori a quelle indicate in busta paga con la allegazione di versamenti in contanti e bonifici, revocando il decreto opposto e compensando la pretesa dell'opponente limitatamente alle somme per retribuzione ritenendo compresa/conglobata anche la pretesa per ratei di tredicesima nell'importo effettivamente bonificato e, quindi, escludendo dalla compensazione quanto per tfr al cui pagamento condannava la datrice per euro 4069,64; rigettava la riconvenzionale per assoluta genericità delle indicazioni di fonte collettiva e di fatto;
quanto alle pretese del non trovava riscontro probatorio Pt_1
alla rivendica di differenze da parte del lavoratore basate sulla contestazione ed abnormità delle giornate conteggiate come assenze, non essendo riuscito il lavoratore a dimostrare la sua presenza lavorativa in quei giorni;
poi rigettava anche la pretesa del lavoratore relativa a ferie e permessi non goduti per imprecisione.
Parte appellante lamenta la erroneità della pronuncia gravata circa la valutazione della prova orale e documentale agli atti.
Si costituiva la parte appellata di cui in epigrafe per il rigetto integrale della impugnazione.
All'esito della camera di consiglio per l'udienza del 18.3.25 la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito che costituiscono condivisione dell'esito di giudizio raggiunto in primo grado, seppure con la integrazione di motivazioni di cui di seguito.
Alla esposizione di tali motivi va premesso il necessario rilievo per cui il ha limitato il suo Pt_1 gravame alla pretesa differenziale inerente l'esatto numero di presenze lavorative in base alle quali rivendica maggior credito retributivo;
mentre la datrice appellata non ha posto alcun gravame al rigetto delle sue pretese in opposizione ed a quelle di cui alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Ciò premesso, vi è che la impugnazione del non può trovare accoglimento per ciascuno dei Pt_1
profili di censura effettuata.
Il lamenta, più volte, che il Tribunale avrebbe obliterato il dato della mancata sottoscrizione Pt_1
per quietanza delle buste paga, quanto alla valutazione effettuata dal primo Giudice della reale entità delle somme da lui percepite in corso di rapporto;
ma ciò può rilevare per i pagamenti e al riguardo valgono le risultanze dei bonifici bancari -incontestate in punto di ricezione da parte dell'appellante-
, ma certo non può rilevare per contrastare le annotazioni di assenze, ovvero il conteggio effettuato dei giorni lavorati da parte datoriale, riguardo al quale resta la valutazione del primo Giudice sull'onere di prova in capo al lavoratore e rimasto insoddisfatto. Quanto al primo aspetto il Tribunale ha operato un incontestato, infatti, riferimento a“… prestiti in denaro, erogati in contanti ed imputati in acconto delle future prestazioni, nonché in conseguenza di tutti gli esborsi per retribuzioni attestati dalle ricevute di bonifici bancari ……………………in ognuno dei singoli bonifici bancari eseguiti da GE s.r.l., quest'ultima ha puntualmente eseguito
l'imputazione del pagamento, in corrispondenza ad una precisa mensilità, per acconto o saldo.
Pertanto, è irrilevante che una lunga serie di pagamenti, eseguiti nel corso di un determinato mese, siano stati riferiti ad una mensilità retributiva differente, poiché ciò che rileva, al fine di accertare
l'effettiva soddisfazione del credito retributivo, è la retribuzione annua, ossia il complessivo importo che, nel corso di un anno solare, è stato corrisposto al lavoratore”.
Quanto al rigetto della domanda inerente le “presenze” lavorative rivendicate dal il primo Pt_1
Giudice ha del tutto concludentemente rilevato la insufficienza e genericità delle difese del lavoratore
(“ha argomentato che i prospetti paga prodotti dal datore recherebbero un abnorme numero di giorni di assenze non retribuite, in media pari a circa 100 giorni non lavorati per ogni anno, il che avrebbe determinato una decurtazione delle retribuzioni dovute in uno alla mancata emissione dei prospetti paga per le tredicesime mensilità, per queste ultime risultando pagato il solo importo di €
1.000,00 per la mensilità aggiuntiva dell'anno 2015 ed € 1.000,00 per la mensilità aggiuntiva dell'anno 2017.
Di tali prospettazioni difensive, il lavoratore non ha fornito la prova, e ciò sia riguardo alla pretesa falsità dei prospetti paga sia riguardo all'effettivo espletamento del lavoro nelle giornate indicate come assenze non retribuite nei prospetti paga”). Per poi motivare precisamente le ragioni del rigetto della pretesa differenziale, in base alle dichiarazioni dei testi escussi sulla prova della presenza lavorativa nei giorni invece indicati come “assenze” dalla datrice di lavoro;
ciò pur premettendo una insufficienza delle allegazioni sul punto da parte del (“egli avrebbe dovuto correttamente e Pt_1
compiutamente indicare, nel ricorso introduttivo, oltre alle singole giornate di lavoro effettivamente svolte, anche i relativi orari, mentre l'allegazione contenuta nel ricorso è limitata ad indicare, per ogni anno e genericamente, il totale dei giorni lavorati e non retribuiti. Deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente nulla ha riferito circa i giorni della settimana in cui l'attività veniva espletata.”). In particolare il Tribunale richiama le dichiarazioni del teste già collega del , e ne Tes_1 Pt_1
evidenzia che in base a queste nulla emerge in favore, parlando il teste di vari periodi di non lavoro;
poi si affronta la valutazione dei testi indicati dal , moglie e FR;
al dubbio sulla loro Pt_1
attendibilità il primo Giudice, del tutto condivisibilmente, aggiunge rilievi sulla genericità del teste
FR (del tutto condivisibili, visto il tenore del dichiarato : “Posso dire che accompagnavo Pt_1 mio FR al lavoro 1 o 2 volte a settimana, massimo 3 “) e di quelle della moglie (“Spesso sono anche andata a prenderlo alla fine della giornata lavorativa, recandomi a Pomigliano D'Arco, nella zona del cimitero, dove c'era un capannone. Anzi ci andavo quasi tutti i giorni, tranne quando, non potendo io, andava mio cognato”). Sul punto il Tribunale conclude per una “lacuna“ sul chi accompagnasse il ricorrente al lavoro -nella ricerca della prova della maggior presenza lavorativa rivendicata- quando non vi provvedeva il FR;
tale motivazione è da modificare / correggere, nel senso che più che la identità dell'accompagnatore è rilevante, in senso negativo, la mancata emersione della presenza lavorativa nella quantità da buste paga indicata come assenze, ritrovando peso il valore
-negativo- rilevato dal Tribunale circa la incompiuta allegazione del ricorrente sulla propria, esatta presenza lavorativa. Dalle dichiarazioni del teste collega, emerge poi una ricorrenza di Tes_1
mancate giornate lavorative per assenza di lavoro commissionato, elemento del tutto diverso e quindi non utile, quasi negativo nella economia di giudizio perché la pretesa del era basata su di una Pt_1
diuturna e costante presenza lavorativa, sconfessata comunque da questo teste.
Al contrario, il ritiene che dalla testimonianza emergerebbero dati a suo favore;
ma Pt_1 Tes_1
le considerazioni da ultimo fatte, secondo cui seppure da questo teste emerge una mancata lavorazione per alcuni giorni ciò è imputabile a decisione datoriale e non ad assenza, comunque conducono a ritenere non dimostrata la presenza continua rivendicata a fronte della assenza contabilizzata dal datore;
così come la affermazione del teste per cui la presenza lavorativa era “articolata” esprime un programma, una organizzazione, ma non prova della realtà effettiva come realizzatasi.
Ancora, l'appellante lamenta una inversione dell'onere della prova nella sentenza gravata. Ma va affermato qui come sia il ricorrente a proclamare quale attore la fondatezza di una pretesa sulla base di un dato, la costante presenza lavorativa, e questa non può quindi che essere oggetto del suo onere probatorio;
ci si muove nell'ambito del ricorso, poi riunito, da lui azionato in primo grado, nell'ambito del quale egli doveva allegare e provare il fatto costitutivo della “piena” retribuzione rappresentato dalla piena presenza lavorativa.
Di poi, affermando che “Restano altresì incontestati, senza che sia stata prodotta prova contraria, il mancato pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre del 2018, nonché gennaio del 2019 e del TFR, ovvero le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Il datore di lavoro non ha prodotto la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse. “ l'appellante risulta non confrontarsi con il calcolo compensativo operato dal Tribunale circa le ultime tre mensilità, lamentando un ritardo nei pagamenti e insistendo nell'allegare il mancato pagamento delle ultime tre retribuzioni;
così come richiama la pretesa per ratei di tredicesima senza ancora considerare la comparazione fatta dal primo
Giudice tra entità del dovuto/da lui preteso e entità del bonificato;
infine, risulta ripetere considerazioni qui ormai non utili sulle impostazioni difensive della controparte in sede di argomentazione della opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale;
sulla differenza per eccesso tra bonificato e contabilizzato si limita a considerazioni di “colore” senza contestazione alcuna sulla ricezione di quegli importi a mezzo di ordini di bonifico, come sopra già rilevato.
Per tutti i suesposti motivi l'appello risulta del tutto infondato.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate per la metà tra le parti per la integrazione delle motivazioni del primo Giudice qui effettuata e per la particolarità della controversia, all'esito sono definitivamente liquidate secondo dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore in cui è da ricomprendere l'importo preteso dall'appellante.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, in euro
1600,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 18.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3125/22 r.g.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nunziata Parte_1
APPELLANTE
E
GE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Rianna
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.12.22 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 605/22 del 16.6.22 con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva giudicato il suo ricorso, poi riunito alla opposizione, proposta dalla odierna appellata, al decreto ingiuntivo n. 107/19 emesso dallo stesso Tribunale in suo favore. L'odierna parte appellata, già datrice di lavoro del lamentava la ingiustizia della pronuncia monitoria per il pagamento Pt_1
del tfr maturato e delle ultime tre mensilità pari a euro 5217,29 a seguito della allegazione da parte del della scelta di dimissioni per giusta causa per incompleto pagamento della retribuzione;
la Pt_1
GE lamentava che l'importo erogato nel tempo al dipendente fosse superiore, pari a euro
92312,00 a quello contabilizzato in buste paga per complessivi euro 88036,28 e la infondatezza della giusta causa addotta;
proponeva domanda riconvenzionale per l'importo differenziale tra quanto realmente erogato e quanto contabilizzato e per il pagamento della indennità di mancato preavviso in carico al lavoratore. Il ricorso promosso dal aveva ad oggetto la pretesa di pagamento delle Pt_1
differenze retributive pari ai giorni di assenze contabilizzati -ma a suo dire non verificatesi- con trattenuta alle dipendenze della GE e per ratei di tredicesima omessi e ricalcolo tfr, per euro
53905,69 complessivi.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la opposizione, per quanto fondata sulla corresponsione di somme maggiori a quelle indicate in busta paga con la allegazione di versamenti in contanti e bonifici, revocando il decreto opposto e compensando la pretesa dell'opponente limitatamente alle somme per retribuzione ritenendo compresa/conglobata anche la pretesa per ratei di tredicesima nell'importo effettivamente bonificato e, quindi, escludendo dalla compensazione quanto per tfr al cui pagamento condannava la datrice per euro 4069,64; rigettava la riconvenzionale per assoluta genericità delle indicazioni di fonte collettiva e di fatto;
quanto alle pretese del non trovava riscontro probatorio Pt_1
alla rivendica di differenze da parte del lavoratore basate sulla contestazione ed abnormità delle giornate conteggiate come assenze, non essendo riuscito il lavoratore a dimostrare la sua presenza lavorativa in quei giorni;
poi rigettava anche la pretesa del lavoratore relativa a ferie e permessi non goduti per imprecisione.
Parte appellante lamenta la erroneità della pronuncia gravata circa la valutazione della prova orale e documentale agli atti.
Si costituiva la parte appellata di cui in epigrafe per il rigetto integrale della impugnazione.
All'esito della camera di consiglio per l'udienza del 18.3.25 la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito che costituiscono condivisione dell'esito di giudizio raggiunto in primo grado, seppure con la integrazione di motivazioni di cui di seguito.
Alla esposizione di tali motivi va premesso il necessario rilievo per cui il ha limitato il suo Pt_1 gravame alla pretesa differenziale inerente l'esatto numero di presenze lavorative in base alle quali rivendica maggior credito retributivo;
mentre la datrice appellata non ha posto alcun gravame al rigetto delle sue pretese in opposizione ed a quelle di cui alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Ciò premesso, vi è che la impugnazione del non può trovare accoglimento per ciascuno dei Pt_1
profili di censura effettuata.
Il lamenta, più volte, che il Tribunale avrebbe obliterato il dato della mancata sottoscrizione Pt_1
per quietanza delle buste paga, quanto alla valutazione effettuata dal primo Giudice della reale entità delle somme da lui percepite in corso di rapporto;
ma ciò può rilevare per i pagamenti e al riguardo valgono le risultanze dei bonifici bancari -incontestate in punto di ricezione da parte dell'appellante-
, ma certo non può rilevare per contrastare le annotazioni di assenze, ovvero il conteggio effettuato dei giorni lavorati da parte datoriale, riguardo al quale resta la valutazione del primo Giudice sull'onere di prova in capo al lavoratore e rimasto insoddisfatto. Quanto al primo aspetto il Tribunale ha operato un incontestato, infatti, riferimento a“… prestiti in denaro, erogati in contanti ed imputati in acconto delle future prestazioni, nonché in conseguenza di tutti gli esborsi per retribuzioni attestati dalle ricevute di bonifici bancari ……………………in ognuno dei singoli bonifici bancari eseguiti da GE s.r.l., quest'ultima ha puntualmente eseguito
l'imputazione del pagamento, in corrispondenza ad una precisa mensilità, per acconto o saldo.
Pertanto, è irrilevante che una lunga serie di pagamenti, eseguiti nel corso di un determinato mese, siano stati riferiti ad una mensilità retributiva differente, poiché ciò che rileva, al fine di accertare
l'effettiva soddisfazione del credito retributivo, è la retribuzione annua, ossia il complessivo importo che, nel corso di un anno solare, è stato corrisposto al lavoratore”.
Quanto al rigetto della domanda inerente le “presenze” lavorative rivendicate dal il primo Pt_1
Giudice ha del tutto concludentemente rilevato la insufficienza e genericità delle difese del lavoratore
(“ha argomentato che i prospetti paga prodotti dal datore recherebbero un abnorme numero di giorni di assenze non retribuite, in media pari a circa 100 giorni non lavorati per ogni anno, il che avrebbe determinato una decurtazione delle retribuzioni dovute in uno alla mancata emissione dei prospetti paga per le tredicesime mensilità, per queste ultime risultando pagato il solo importo di €
1.000,00 per la mensilità aggiuntiva dell'anno 2015 ed € 1.000,00 per la mensilità aggiuntiva dell'anno 2017.
Di tali prospettazioni difensive, il lavoratore non ha fornito la prova, e ciò sia riguardo alla pretesa falsità dei prospetti paga sia riguardo all'effettivo espletamento del lavoro nelle giornate indicate come assenze non retribuite nei prospetti paga”). Per poi motivare precisamente le ragioni del rigetto della pretesa differenziale, in base alle dichiarazioni dei testi escussi sulla prova della presenza lavorativa nei giorni invece indicati come “assenze” dalla datrice di lavoro;
ciò pur premettendo una insufficienza delle allegazioni sul punto da parte del (“egli avrebbe dovuto correttamente e Pt_1
compiutamente indicare, nel ricorso introduttivo, oltre alle singole giornate di lavoro effettivamente svolte, anche i relativi orari, mentre l'allegazione contenuta nel ricorso è limitata ad indicare, per ogni anno e genericamente, il totale dei giorni lavorati e non retribuiti. Deve, inoltre, considerarsi che il ricorrente nulla ha riferito circa i giorni della settimana in cui l'attività veniva espletata.”). In particolare il Tribunale richiama le dichiarazioni del teste già collega del , e ne Tes_1 Pt_1
evidenzia che in base a queste nulla emerge in favore, parlando il teste di vari periodi di non lavoro;
poi si affronta la valutazione dei testi indicati dal , moglie e FR;
al dubbio sulla loro Pt_1
attendibilità il primo Giudice, del tutto condivisibilmente, aggiunge rilievi sulla genericità del teste
FR (del tutto condivisibili, visto il tenore del dichiarato : “Posso dire che accompagnavo Pt_1 mio FR al lavoro 1 o 2 volte a settimana, massimo 3 “) e di quelle della moglie (“Spesso sono anche andata a prenderlo alla fine della giornata lavorativa, recandomi a Pomigliano D'Arco, nella zona del cimitero, dove c'era un capannone. Anzi ci andavo quasi tutti i giorni, tranne quando, non potendo io, andava mio cognato”). Sul punto il Tribunale conclude per una “lacuna“ sul chi accompagnasse il ricorrente al lavoro -nella ricerca della prova della maggior presenza lavorativa rivendicata- quando non vi provvedeva il FR;
tale motivazione è da modificare / correggere, nel senso che più che la identità dell'accompagnatore è rilevante, in senso negativo, la mancata emersione della presenza lavorativa nella quantità da buste paga indicata come assenze, ritrovando peso il valore
-negativo- rilevato dal Tribunale circa la incompiuta allegazione del ricorrente sulla propria, esatta presenza lavorativa. Dalle dichiarazioni del teste collega, emerge poi una ricorrenza di Tes_1
mancate giornate lavorative per assenza di lavoro commissionato, elemento del tutto diverso e quindi non utile, quasi negativo nella economia di giudizio perché la pretesa del era basata su di una Pt_1
diuturna e costante presenza lavorativa, sconfessata comunque da questo teste.
Al contrario, il ritiene che dalla testimonianza emergerebbero dati a suo favore;
ma Pt_1 Tes_1
le considerazioni da ultimo fatte, secondo cui seppure da questo teste emerge una mancata lavorazione per alcuni giorni ciò è imputabile a decisione datoriale e non ad assenza, comunque conducono a ritenere non dimostrata la presenza continua rivendicata a fronte della assenza contabilizzata dal datore;
così come la affermazione del teste per cui la presenza lavorativa era “articolata” esprime un programma, una organizzazione, ma non prova della realtà effettiva come realizzatasi.
Ancora, l'appellante lamenta una inversione dell'onere della prova nella sentenza gravata. Ma va affermato qui come sia il ricorrente a proclamare quale attore la fondatezza di una pretesa sulla base di un dato, la costante presenza lavorativa, e questa non può quindi che essere oggetto del suo onere probatorio;
ci si muove nell'ambito del ricorso, poi riunito, da lui azionato in primo grado, nell'ambito del quale egli doveva allegare e provare il fatto costitutivo della “piena” retribuzione rappresentato dalla piena presenza lavorativa.
Di poi, affermando che “Restano altresì incontestati, senza che sia stata prodotta prova contraria, il mancato pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre del 2018, nonché gennaio del 2019 e del TFR, ovvero le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Il datore di lavoro non ha prodotto la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse. “ l'appellante risulta non confrontarsi con il calcolo compensativo operato dal Tribunale circa le ultime tre mensilità, lamentando un ritardo nei pagamenti e insistendo nell'allegare il mancato pagamento delle ultime tre retribuzioni;
così come richiama la pretesa per ratei di tredicesima senza ancora considerare la comparazione fatta dal primo
Giudice tra entità del dovuto/da lui preteso e entità del bonificato;
infine, risulta ripetere considerazioni qui ormai non utili sulle impostazioni difensive della controparte in sede di argomentazione della opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale;
sulla differenza per eccesso tra bonificato e contabilizzato si limita a considerazioni di “colore” senza contestazione alcuna sulla ricezione di quegli importi a mezzo di ordini di bonifico, come sopra già rilevato.
Per tutti i suesposti motivi l'appello risulta del tutto infondato.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate per la metà tra le parti per la integrazione delle motivazioni del primo Giudice qui effettuata e per la particolarità della controversia, all'esito sono definitivamente liquidate secondo dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore in cui è da ricomprendere l'importo preteso dall'appellante.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, in euro
1600,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 18.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone