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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3501/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 17/12/1957), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DE PAOLA EUGENIO;
(ZOLLINO (LE), Controparte_1
12/01/1961), con il patrocinio dell'avv. DE PAOLA EUGENIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: I sigg.ri e vivranno Parte_1 Controparte_1
ciascuno del loro reddito in quanto economicamente autosufficienti. Voglia
il Tribunale adito ordinare alla competente Cancelleria di trasmettere copia
autentica del dispositivo della emananda sentenza, al suo passaggio in
giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma Capitale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3501/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/09/2011 tra (ROMA (RM), 17/12/1957) e Parte_1
(ZOLLINO (LE), Controparte_1
12/01/1961) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1424, Parte I, Serie 03, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3501/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 17/12/1957), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DE PAOLA EUGENIO;
(ZOLLINO (LE), Controparte_1
12/01/1961), con il patrocinio dell'avv. DE PAOLA EUGENIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: I sigg.ri e vivranno Parte_1 Controparte_1
ciascuno del loro reddito in quanto economicamente autosufficienti. Voglia
il Tribunale adito ordinare alla competente Cancelleria di trasmettere copia
autentica del dispositivo della emananda sentenza, al suo passaggio in
giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma Capitale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 28/09/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3501/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
28/09/2011 tra (ROMA (RM), 17/12/1957) e Parte_1
(ZOLLINO (LE), Controparte_1
12/01/1961) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1424, Parte I, Serie 03, Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi