Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1051
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erroneità formale e sostanziale dell'atto di recupero

    La compensazione del debito scaturito dalla definizione agevolata con crediti d'imposta è esclusa dalla normativa di riferimento (art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018). Pertanto, l'atto di recupero è corretto.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per violazione dello Statuto del contribuente

    La compensazione è stata eseguita indebitamente. Non sussistono i presupposti per l'affidamento legittimo del contribuente o la buona fede, né circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione dell'istituto. Pertanto, le sanzioni sono legittimamente applicate.

  • Rigettato
    Mancato ripristino e spettanza del credito d'imposta

    La compensazione è stata eseguita in modo non previsto dalla legge. Il contribuente può presentare istanza di rimborso del credito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro due anni dal pagamento dell'atto di recupero o dall'esito del contenzioso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1051
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1051
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo