CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4337/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TYSCRSA00156 2023 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.05.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 in data 20.04.2024 propone ricorso all'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'atto di recupero n. TYSCRSA00156-2023, notificato in data 26.02.2024, emesso per il recupero di € 3.150,00, oltre interessi e sanzioni, scaturito dall'indebito utilizzo della compensazione di crediti di imposta utilizzato per il pagamento di rate successive alla prima in relazione alla definizione agevolata ( c.d. rottamazione ter ) prevista all'art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.
Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv. Difensore_1, lamenta:
- l'erroneità formale e sostanziale dell'atto di recupero in quanto non doveva essere disconosciuta la compensazione del credito d'imposta con le rate della lite pendente ma annullare la compensazione, ripristinare il credito e con successiva iscrizione a ruolo recuperare le rate non versate;
- l'illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 10 della legge 212/2000, Statuto del contribuente, visto che per tre anni dalla data di pagamento l'Ufficio non ha rilevato la non compensabilità del credito d'imposta con le rate dovute in relazione alla definizione agevolata;
- il mancato ripristino e la spettanza del credito di imposta, al momento non fruibile, non essendo stato riconosciuto idoneo alla compensazione con le rate della definizione agevolata prevista all'art. 6 del Decreto
Legge n. 119 del 2018.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato, di dichiarare non dovute le sanzioni e di ordinare il ripristino del credito d'imposta, in caso di soccombenza. Inoltre, chiede vittoria di spese e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 18.06.2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituisce in giudizio.
Eccepisce l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Premette che il contribuente in relazione ad un avviso di accertamento ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e si è avvalso del pagamento rateale. La norma di riferimento esclude la compensazione del debito scaturito dalla definizione agevolata con crediti d'imposta.
Contravvenendo a tale disposizione il ricorrente ha effettuato il pagamento delle rate successive alla prima, nello specifico dalla n. 10 alla n. 20, mediante l'utilizzo di crediti di imposta in compensazione.
Nel merito, risulta pacifico il fatto che il ricorrente ha utilizzato indebitamente in compensazione dei crediti per il pagamento delle rate successive alla prima, per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D. L. n. 119/2018 e che non sia stata contestata l'esistenza del credito d'imposta.
Nel caso in esame, la compensazione ha riguardato il versamento di rate successive alla prima, senza determinare la decadenza dalla rateazione, e che il credito indebitamente utilizzato va legittimamente recuperato con applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Parimenti infondata è la doglianza di illegittimità delle sanzioni in quanto la compensazione nell'ambito tributario è ammessa quale modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, risulta tutelabile:
a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Nella fattispecie in esame non ricorre nessuno dei presupposti prima elencati.
La richiesta di ripristino del credito d'imposta non può essere eseguita poiché nel caso in esame il contribuente deve presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro i due anni dal pagamento dell'atto di recupero ovvero dall'esito del contenzioso relativo all'atto di recupero in esame.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 28.01.2026, la Corte monocratica trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato, per come di seguito motivato.
La questione in esame attiene nello specifico alla compensazione di crediti di imposta utilizzati per il pagamento di rate successive alla prima in relazione alla definizione agevolata c.d. rottamazione ter.
Il Decreto Legge n. 119 del 2018, così come modificato dalla legge 136 del 2018, all'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, per le quali viene previsto l'abbattimento di una percentuale, diversa a seconda della tipologia del recupero, del grado di giudizio e dell'esito della controversia.
Lo stesso articolo, oltre a regolamentare la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 6 prevede il perfezionamento con la presentazione della domanda e i termini di pagamento. Il debito scaturito dalla definizione può essere rateizzato.
Risulta non contestato il fatto che il contribuente si sia avvalso della rateizzazione e nell'esecuzione del pagamento delle rate ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta.
Sul punto, il Decreto Legge n. 119 del 2018 all'art. 6, comma 6, dispone quanto segue “ E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
Quindi, la doglianza di parte ricorrente attinente all'erroneità formale e sostanziale dell'atto di recupero in quanto non doveva essere disconosciuta la compensazione del credito d'imposta con le rate della lite pendente, deve ritenersi da rigettare.
Conseguentemente, si ritiene che non può trovare accoglimento anche la sostenuta illegittimità delle sanzioni applicate.
Nello specifico, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che regolamenta le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, all'art. 17, ratione temporis, prevede la compensazione dei crediti con debiti vantati dagli enti impostori. Al comma 2-ter, l'articolo in esame, prevede:
“ Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.”
Sul punto, il ricorrente ritiene applicabile al caso in esame la diversa ipotesi normativa di utilizzo di imposta in compensazione superiore all'importo previsto dalle disposizioni che pone sull'Ufficio l'obbligo di scartare il modello F24 e di comunicarlo al soggetto interessato.
Quindi, considerato che quanto previsto dall'art. 17, comma 2-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, resta confinato all'ipotesi di utilizzo di imposta in compensazione superiore all'importo previsto, non può essere estesa al caso in cui viene eseguita una compensazione esclusa per legge. Pertanto, deve essere rigettata anche tale doglianza.
Infondata ed irricevibile la conseguente richiesta di ripristino del credito d'imposta, visto che la compensazione
è stata eseguita a mezzo F24, modalità questa non prevista per il pagamento delle rate della definizione agevolata c.d. " rottamazione ter ".
Nel caso che ricorre, il contribuente può presentare istanza di rimborso del credito, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, entro due anni dal pagamento dell'atto di recupero ovvero dall'esito del contenzioso relativo all'atto di recupero in esame.
Assorbite le altre questioni.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi rigettare il ricorso e ritiene doversi condannare parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4337/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TYSCRSA00156 2023 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 365/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.05.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 in data 20.04.2024 propone ricorso all'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'atto di recupero n. TYSCRSA00156-2023, notificato in data 26.02.2024, emesso per il recupero di € 3.150,00, oltre interessi e sanzioni, scaturito dall'indebito utilizzo della compensazione di crediti di imposta utilizzato per il pagamento di rate successive alla prima in relazione alla definizione agevolata ( c.d. rottamazione ter ) prevista all'art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018.
Il ricorrente, con l'assistenza dell'Avv. Difensore_1, lamenta:
- l'erroneità formale e sostanziale dell'atto di recupero in quanto non doveva essere disconosciuta la compensazione del credito d'imposta con le rate della lite pendente ma annullare la compensazione, ripristinare il credito e con successiva iscrizione a ruolo recuperare le rate non versate;
- l'illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 10 della legge 212/2000, Statuto del contribuente, visto che per tre anni dalla data di pagamento l'Ufficio non ha rilevato la non compensabilità del credito d'imposta con le rate dovute in relazione alla definizione agevolata;
- il mancato ripristino e la spettanza del credito di imposta, al momento non fruibile, non essendo stato riconosciuto idoneo alla compensazione con le rate della definizione agevolata prevista all'art. 6 del Decreto
Legge n. 119 del 2018.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato, di dichiarare non dovute le sanzioni e di ordinare il ripristino del credito d'imposta, in caso di soccombenza. Inoltre, chiede vittoria di spese e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 18.06.2024, l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituisce in giudizio.
Eccepisce l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Premette che il contribuente in relazione ad un avviso di accertamento ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e si è avvalso del pagamento rateale. La norma di riferimento esclude la compensazione del debito scaturito dalla definizione agevolata con crediti d'imposta.
Contravvenendo a tale disposizione il ricorrente ha effettuato il pagamento delle rate successive alla prima, nello specifico dalla n. 10 alla n. 20, mediante l'utilizzo di crediti di imposta in compensazione.
Nel merito, risulta pacifico il fatto che il ricorrente ha utilizzato indebitamente in compensazione dei crediti per il pagamento delle rate successive alla prima, per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D. L. n. 119/2018 e che non sia stata contestata l'esistenza del credito d'imposta.
Nel caso in esame, la compensazione ha riguardato il versamento di rate successive alla prima, senza determinare la decadenza dalla rateazione, e che il credito indebitamente utilizzato va legittimamente recuperato con applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Parimenti infondata è la doglianza di illegittimità delle sanzioni in quanto la compensazione nell'ambito tributario è ammessa quale modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, risulta tutelabile:
a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente;
b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;
c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Nella fattispecie in esame non ricorre nessuno dei presupposti prima elencati.
La richiesta di ripristino del credito d'imposta non può essere eseguita poiché nel caso in esame il contribuente deve presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro i due anni dal pagamento dell'atto di recupero ovvero dall'esito del contenzioso relativo all'atto di recupero in esame.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 28.01.2026, la Corte monocratica trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato, per come di seguito motivato.
La questione in esame attiene nello specifico alla compensazione di crediti di imposta utilizzati per il pagamento di rate successive alla prima in relazione alla definizione agevolata c.d. rottamazione ter.
Il Decreto Legge n. 119 del 2018, così come modificato dalla legge 136 del 2018, all'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, per le quali viene previsto l'abbattimento di una percentuale, diversa a seconda della tipologia del recupero, del grado di giudizio e dell'esito della controversia.
Lo stesso articolo, oltre a regolamentare la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 6 prevede il perfezionamento con la presentazione della domanda e i termini di pagamento. Il debito scaturito dalla definizione può essere rateizzato.
Risulta non contestato il fatto che il contribuente si sia avvalso della rateizzazione e nell'esecuzione del pagamento delle rate ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta.
Sul punto, il Decreto Legge n. 119 del 2018 all'art. 6, comma 6, dispone quanto segue “ E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
Quindi, la doglianza di parte ricorrente attinente all'erroneità formale e sostanziale dell'atto di recupero in quanto non doveva essere disconosciuta la compensazione del credito d'imposta con le rate della lite pendente, deve ritenersi da rigettare.
Conseguentemente, si ritiene che non può trovare accoglimento anche la sostenuta illegittimità delle sanzioni applicate.
Nello specifico, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che regolamenta le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, all'art. 17, ratione temporis, prevede la compensazione dei crediti con debiti vantati dagli enti impostori. Al comma 2-ter, l'articolo in esame, prevede:
“ Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.”
Sul punto, il ricorrente ritiene applicabile al caso in esame la diversa ipotesi normativa di utilizzo di imposta in compensazione superiore all'importo previsto dalle disposizioni che pone sull'Ufficio l'obbligo di scartare il modello F24 e di comunicarlo al soggetto interessato.
Quindi, considerato che quanto previsto dall'art. 17, comma 2-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, resta confinato all'ipotesi di utilizzo di imposta in compensazione superiore all'importo previsto, non può essere estesa al caso in cui viene eseguita una compensazione esclusa per legge. Pertanto, deve essere rigettata anche tale doglianza.
Infondata ed irricevibile la conseguente richiesta di ripristino del credito d'imposta, visto che la compensazione
è stata eseguita a mezzo F24, modalità questa non prevista per il pagamento delle rate della definizione agevolata c.d. " rottamazione ter ".
Nel caso che ricorre, il contribuente può presentare istanza di rimborso del credito, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, entro due anni dal pagamento dell'atto di recupero ovvero dall'esito del contenzioso relativo all'atto di recupero in esame.
Assorbite le altre questioni.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi rigettare il ricorso e ritiene doversi condannare parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè