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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9314/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pietro Giorgio Savino Parte_1
opponente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Centrone, nella qualità di Controparte_1
Comandante del Servizio di Polizia Metropolitana convenuta
CONCLUSIONI come verbale di udienza del 21.5.2025 quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 06.09.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione nn. 189, 190, 191, 204 datate il 01.07.2024 (09.07.2024 la n. 204) con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso Ambientale della - a Controparte_1
seguito dei sopralluoghi di nel 2020 presso gli impianti di depurazione di Bitonto, CP_2
Corato, Bari Ovest e Casamassima - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro
24.043,40 quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze opposte o, in subordine, la riduzione dell'importo ingiunto;
a supporto della domanda ha eccepito la nullità dei provvedimenti gravati per difetto di competenza della sulla scorta sia di quanto già disciplinato Controparte_1 dall'art. 135 D. lgs. n. 152/2006 che di quanto successivamente previsto dalla L. n. CP_3
32/2022 a decorrere dalla entrata in vigore della stessa (01.01.2023).
Con decreto reso il 08.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione al 21.5.2025.
La si è costituita il 12.5.2025 contestando le avverse difese ed Controparte_1 instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 21.05.2025 le parti hanno discusso la causa.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per
CP_ incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Legge Controparte_1 CP_3
n. 32/2022, è fondato con valenza assorbente rispetto agli ulteriori.
[...]
Sul punto va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la nel disciplinare il CP_3
conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente
CP_ attribuito tra i compiti delegati alle Provincie (e quindi anche alla Metropolitana di Bari)
“l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa
e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla Controparte_1
non è venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, rappresentato dal D. lgs. n.
[...]
152/2006; esso, invero, all'art. 135 se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n. 396/2022); - con l'entrata in vigore dal 01.01.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta tale CP_3
delega alle Province (ora ), riconoscendo il potere sanzionatorio in materia Controparte_1 ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L.R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando, tuttavia, la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons. Stato n.
472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico - funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n.
6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile, e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, al momento della pronuncia Controparte_1 delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse fosse unicamente la non essendo la più titolare di alcun potere sanzionatorio a CP_3 Controparte_1 partire dall'1.1.2023.
In accoglimento del ricorso le ordinanze opposte vanno, dunque,annullate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della domanda, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze nn. 189/2024, 190/2024, 191/2024, 204/2024 emesse dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 264,00 Parte_1
per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9314/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Pietro Giorgio Savino Parte_1
opponente contro
con il patrocinio dell'avv. Maria Centrone, nella qualità di Controparte_1
Comandante del Servizio di Polizia Metropolitana convenuta
CONCLUSIONI come verbale di udienza del 21.5.2025 quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 06.09.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione nn. 189, 190, 191, 204 datate il 01.07.2024 (09.07.2024 la n. 204) con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso Ambientale della - a Controparte_1
seguito dei sopralluoghi di nel 2020 presso gli impianti di depurazione di Bitonto, CP_2
Corato, Bari Ovest e Casamassima - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro
24.043,40 quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze opposte o, in subordine, la riduzione dell'importo ingiunto;
a supporto della domanda ha eccepito la nullità dei provvedimenti gravati per difetto di competenza della sulla scorta sia di quanto già disciplinato Controparte_1 dall'art. 135 D. lgs. n. 152/2006 che di quanto successivamente previsto dalla L. n. CP_3
32/2022 a decorrere dalla entrata in vigore della stessa (01.01.2023).
Con decreto reso il 08.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione al 21.5.2025.
La si è costituita il 12.5.2025 contestando le avverse difese ed Controparte_1 instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 21.05.2025 le parti hanno discusso la causa.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per
CP_ incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Legge Controparte_1 CP_3
n. 32/2022, è fondato con valenza assorbente rispetto agli ulteriori.
[...]
Sul punto va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la nel disciplinare il CP_3
conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente
CP_ attribuito tra i compiti delegati alle Provincie (e quindi anche alla Metropolitana di Bari)
“l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa
e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla Controparte_1
non è venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, rappresentato dal D. lgs. n.
[...]
152/2006; esso, invero, all'art. 135 se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n. 396/2022); - con l'entrata in vigore dal 01.01.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta tale CP_3
delega alle Province (ora ), riconoscendo il potere sanzionatorio in materia Controparte_1 ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L.R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando, tuttavia, la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons. Stato n.
472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico - funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n.
6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile, e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, al momento della pronuncia Controparte_1 delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse fosse unicamente la non essendo la più titolare di alcun potere sanzionatorio a CP_3 Controparte_1 partire dall'1.1.2023.
In accoglimento del ricorso le ordinanze opposte vanno, dunque,annullate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della domanda, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze nn. 189/2024, 190/2024, 191/2024, 204/2024 emesse dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 264,00 Parte_1
per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Bari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco