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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/08/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 626/2017 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nato alla Spezia il 4.10.1956, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Spalatra
Parte attrice
C o n t r o
(P.I. ), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso degli avv.ti Montarsolo e Scirocco
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare intervenuta l'usucapione a favore di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato alla Spezia il 4 ottobre 1956, della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili siti nel
Comune di Arcola (SP) così identificati: - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 177, bosco misto Cl. U, mq 10340, RD 7,48, RA 2,14; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 406, bosco misto Cl. 2, mq 2140, RD
0,88, RA 0.22; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 390, uliv. Vign. Cl. 2, mq 11850, RD 67,32, RA
52,02; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 389 (fabbricato rurale) compreso corte circostante e finitimo piccolo accessorio per un totale di mq 150, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal Tribunale;
per l'effetto dichiarare (C.F. Parte_1
) nato alla Spezia il 4 ottobre 1956, titolare per l'intero della piena proprietà C.F._1
dei beni sopra descritti, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal
Tribunale. Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto della piena ed intera proprietà a titolo originario per usucapione a favore del sig. (C.F. ) nato alla Spezia il 4 Parte_1 C.F._1
ottobre 1956, degli immobili siti nel Comune di Arcola (SP) così identificati: - Catasto Terreni, foglio
1, mapp. 177, bosco misto Cl. U, mq 10340, RD 7,48, RA 2,14; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp.
406, bosco misto Cl. 2, mq 2140, RD 0,88, RA 0.22; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 390, uliv. Vign. Cl. 2, mq 11850, RD 67,32, RA 52,02; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 389 (fabbricato rurale) compreso corte circostante e finitimo piccolo accessorio per un totale di mq 150, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal Tribunale, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande proposte dal signor Vinte le spese di lite”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa sono gli immobili siti in Arcola identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio
1 con i mappali 177, 406 e 390 quanto ai terreni e con il mappale 1267 (già 389), sub 1 e 2, quanto ai fabbricati. ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 24.2.2017, Pt_1
deducendo di possedere uti dominus detti beni (confinanti con l'abitazione dove è nato, oggi di sua proprietà), da oltre trenta anni e in particolare (secondo quanto precisato con le memorie istruttorie): di aver lavorato continuativamente su di essi sin dal 1980, occupandosi della semina dell'orto (a patate, grano, pomodori, melanzane e finocchi), coltivando a viti le piane, tagliando l'erba, piantando olivi e provvedendo periodicamente a ripulire le zone boschive;
di aver ricostruito nel 1989/1990 un vecchio fienile che era crollato, utilizzandolo per l'allevamento del maiale;
di aver utilizzato una baracca ivi esistente come ricovero di pecore, conigli e capre;
di aver quindi utilizzato il terreno in questione, all'uopo provvedendo alla sua parziale recinzione, per il pascolo degli animali;
di aver realizzato pure un recinto per l'allevamento dei fagiani;
di aver più recentemente ristrutturato a proprie spese la baracca di cui sopra e venduto gli animali.
La parte ha quindi agito per far dichiarare l'acquisto per usucapione del suo diritto di proprietà degli immobili de quibus, convenendo in giudizio , quale intestataria catastale degli stessi. Controparte_2
Cont a chiesto il rigetto delle domande avversarie: eccependo l'inconfigurabilità di un possesso utile ai fini invocati, ai sensi dell'art. 1145 c.c.; contestando in ogni caso i fatti dedotti (evidenziando come dei quasi 25.000,00 metri quadrati di terreno in rilievo, al momento dell'introduzione del giudizio solo una piccola porzione, confinante con la proprietà di risultasse in effetti curata e Pt_1 coltivata, seppur per l'effetto di un'attività posta in essere di recente).
In corso di causa è stata disposta CTU al fine di descrivere, con foto e apposite tavole grafiche, i luoghi di interesse.
L'elaborato peritale, a firma del geom. , è stato depositato in data 21.6.2018. CP_3
I mappali 177 e 406, catastalmente censiti come boschi, rispettivamente di mq. 10.340 e 2.140, sono risultati del tutto inutilizzati e inaccessibili. Riscontro analogo è stato effettuato per una porzione di 7.600 mq circa (rispetto ai 11.850 mq complessivi) dell'altra particella in oggetto, la 390.
E', invece, risultata accessibile e a “prevalente utilizzo agricolo” l'area di 1.585 mq rappresentata in colore marrone chiaro negli allegati 3 e 4 di perizia;
area all'interno della quale sono posti anche i due fabbricati in pietra pure oggetto di domanda e descritti nel dettaglio dal CTU.
Nel citato mappale 390, infine, è risultata compresa un'area boschiva di 2.450 mq, “ripulita negli anni con all'interno una serie di piane molto lunghe e regolari, con scarpate in terra e presenza di una modestissima quantità di piante di olivo nella maggior parte non curate e con presenza di residui
“rovi” nella parte alta degli stessi”.
Successivamente al deposito dell'elaborato, sono stati sentiti i testimoni dedotti in atti: Tes_1
Tes_ Cont
e per l'attore; , e per cfr. Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_8 Tes_9 verbali d'udienza in data 17.9.2019, 9.11.2021 e 6.4.2022).
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusionali delle parti.
Le domande formulate da vanno rigettate. Pt_1
Non è in contestazione il fatto che gli immobili di causa, già nel patrimonio dell' Parte_2
per acquisizione testamentaria, siano pervenuti all'odierna convenuta a seguito
[...]
della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e della costituzione delle Unità Sanitarie Locali.
A venire in rilievo è, dunque, anzitutto, l'art. 7 del d.l. n. 264/1974, conv. in l. n. 386 del 1974, che ha introdotto, proprio in vista dell'istituzione del SSN (con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri), il divieto di alienazione dei beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, fino all'entrata in vigore della progettata riforma;
con espressa previsione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale previsione.
Per l'effetto, i beni degli enti ospedalieri oggi disciolti sono stati totalmente sottratti al commercio e inseriti nel patrimonio indisponibile (cfr. Cass. n. 21572/2020).
L'art. 66 della L. 833/1978 ha quindi disposto il trasferimento degli immobili già degli enti ospedalieri al patrimonio del Comune nel quale quei beni fossero collocati, “con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”.
La stessa legge 833 ha poi disciplinato la procedura finalizzata all'eventuale svincolo.
L'ultima norma di riferimento è costituita dall'art. 5 d.lgs 502/1992.
Si verte, dunque, in un caso di destinazione pubblica dei beni impressa non già da un atto amministrativo, bensì direttamente da una legge (speciale).
Conseguentemente, la cessazione dell'indisponibilità non può desumersi da una condotta concludente dell'ente proprietario (cfr., ex multis, Cass. n. 19814/2020). Nel caso di specie deve in particolare ritenersi irrilevante il fatto che i terreni e i fabbricati in questione in concreto non siano mai stati adibiti a pubblico servizio.
Sullo specifico punto si è espressa Cass. sent. n. 30720/2018, affermando il seguente principio di diritto: “A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 264 del 1974 … i beni già appartenenti agli ormai disciolti enti … non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem", indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione che aveva accolto la domanda di usucapione di alcuni beni di un disciolto ente ospedaliero sul presupposto che, non risultando la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, facessero parte del patrimonio disponibile del medesimo ente e, quindi, fossero usucapibili)”.
Vi è un precedente di segno contrario, Cass. n. 7059/2010 (citata anche dalla difesa di parte attrice), che ha appunto escluso che l'art. 66, comma 2, lett. b) della legge n. 833 del 1978 abbia inteso attribuire al patrimonio comunale tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri, indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL.
L'orientamento espresso più recentemente sul punto dalla Suprema Corte appare, tuttavia, preferibile. Cont Al riguardo possono condividersi le critiche alla pronuncia del 2010 formulate dalla difesa di n sede di comparsa conclusionale (laddove è scritto quanto segue: “siffatta interpretazione si pone in contrasto con la lettera della legge;
non tiene conto che, con la riforma, gli enti ospedalieri sono stati sciolti ed è quindi venuto meno il soggetto che deteneva tali beni;
tanto ciò è vero che la rilevanza della destinazione sanitaria dei beni da trasferire … è stata prevista esclusivamente dalla lett. A e non dalla lett. B dello stesso art. 66, esclusivamente per i beni delle province e dei consorzi di enti locali, ovverosia degli enti che a seguito della riforma non sarebbero stati sciolti, bensì avrebbero perso le loro funzioni sanitarie: in tal caso il legislatore ha previsto il trasferimento ai
Part comuni con vincolo di destinazione alle solamente dei beni destinati ai servizi igienico-sanitari, disposizione quest'ultima che, stante la differenza della fattispecie disciplinata dalla lett. B, non può essere di certo arbitrariamente estesa anche ai beni degli enti ospedalieri disciolti”).
Nel periodo di interesse gli immobili di causa sono, pertanto, rimasti vincolati alla loro destinazione di legge, al di là dell'utilizzo fattone, senza possibilità di essere usucapiti.
Venendo alle spese di lite, sussistono i presupposti eccezionali per disporne la compensazione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione decisiva (e del fatto che l'orientamento della Cassazione a cui qui si è aderito è stato formato successivamente all'instaurazione del presente giudizio). Per le stesse ragioni, il costo della CTU, come liquidato con decreto del 14.12.2018, nei rapporti interni tra le parti viene posto a carico sia dell'attore sia della convenuta, in quote uguali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande di parte attrice;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
La Spezia, 20.8.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 626/2017 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nato alla Spezia il 4.10.1956, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Spalatra
Parte attrice
C o n t r o
(P.I. ), in persona del Direttore Generale, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso degli avv.ti Montarsolo e Scirocco
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare intervenuta l'usucapione a favore di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato alla Spezia il 4 ottobre 1956, della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili siti nel
Comune di Arcola (SP) così identificati: - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 177, bosco misto Cl. U, mq 10340, RD 7,48, RA 2,14; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 406, bosco misto Cl. 2, mq 2140, RD
0,88, RA 0.22; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 390, uliv. Vign. Cl. 2, mq 11850, RD 67,32, RA
52,02; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 389 (fabbricato rurale) compreso corte circostante e finitimo piccolo accessorio per un totale di mq 150, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal Tribunale;
per l'effetto dichiarare (C.F. Parte_1
) nato alla Spezia il 4 ottobre 1956, titolare per l'intero della piena proprietà C.F._1
dei beni sopra descritti, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal
Tribunale. Ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto della piena ed intera proprietà a titolo originario per usucapione a favore del sig. (C.F. ) nato alla Spezia il 4 Parte_1 C.F._1
ottobre 1956, degli immobili siti nel Comune di Arcola (SP) così identificati: - Catasto Terreni, foglio
1, mapp. 177, bosco misto Cl. U, mq 10340, RD 7,48, RA 2,14; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp.
406, bosco misto Cl. 2, mq 2140, RD 0,88, RA 0.22; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 390, uliv. Vign. Cl. 2, mq 11850, RD 67,32, RA 52,02; - Catasto Terreni, foglio 1, mapp. 389 (fabbricato rurale) compreso corte circostante e finitimo piccolo accessorio per un totale di mq 150, o delle diverse porzioni dei predetti beni eventualmente individuate dal Tribunale, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande proposte dal signor Vinte le spese di lite”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa sono gli immobili siti in Arcola identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio
1 con i mappali 177, 406 e 390 quanto ai terreni e con il mappale 1267 (già 389), sub 1 e 2, quanto ai fabbricati. ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 24.2.2017, Pt_1
deducendo di possedere uti dominus detti beni (confinanti con l'abitazione dove è nato, oggi di sua proprietà), da oltre trenta anni e in particolare (secondo quanto precisato con le memorie istruttorie): di aver lavorato continuativamente su di essi sin dal 1980, occupandosi della semina dell'orto (a patate, grano, pomodori, melanzane e finocchi), coltivando a viti le piane, tagliando l'erba, piantando olivi e provvedendo periodicamente a ripulire le zone boschive;
di aver ricostruito nel 1989/1990 un vecchio fienile che era crollato, utilizzandolo per l'allevamento del maiale;
di aver utilizzato una baracca ivi esistente come ricovero di pecore, conigli e capre;
di aver quindi utilizzato il terreno in questione, all'uopo provvedendo alla sua parziale recinzione, per il pascolo degli animali;
di aver realizzato pure un recinto per l'allevamento dei fagiani;
di aver più recentemente ristrutturato a proprie spese la baracca di cui sopra e venduto gli animali.
La parte ha quindi agito per far dichiarare l'acquisto per usucapione del suo diritto di proprietà degli immobili de quibus, convenendo in giudizio , quale intestataria catastale degli stessi. Controparte_2
Cont a chiesto il rigetto delle domande avversarie: eccependo l'inconfigurabilità di un possesso utile ai fini invocati, ai sensi dell'art. 1145 c.c.; contestando in ogni caso i fatti dedotti (evidenziando come dei quasi 25.000,00 metri quadrati di terreno in rilievo, al momento dell'introduzione del giudizio solo una piccola porzione, confinante con la proprietà di risultasse in effetti curata e Pt_1 coltivata, seppur per l'effetto di un'attività posta in essere di recente).
In corso di causa è stata disposta CTU al fine di descrivere, con foto e apposite tavole grafiche, i luoghi di interesse.
L'elaborato peritale, a firma del geom. , è stato depositato in data 21.6.2018. CP_3
I mappali 177 e 406, catastalmente censiti come boschi, rispettivamente di mq. 10.340 e 2.140, sono risultati del tutto inutilizzati e inaccessibili. Riscontro analogo è stato effettuato per una porzione di 7.600 mq circa (rispetto ai 11.850 mq complessivi) dell'altra particella in oggetto, la 390.
E', invece, risultata accessibile e a “prevalente utilizzo agricolo” l'area di 1.585 mq rappresentata in colore marrone chiaro negli allegati 3 e 4 di perizia;
area all'interno della quale sono posti anche i due fabbricati in pietra pure oggetto di domanda e descritti nel dettaglio dal CTU.
Nel citato mappale 390, infine, è risultata compresa un'area boschiva di 2.450 mq, “ripulita negli anni con all'interno una serie di piane molto lunghe e regolari, con scarpate in terra e presenza di una modestissima quantità di piante di olivo nella maggior parte non curate e con presenza di residui
“rovi” nella parte alta degli stessi”.
Successivamente al deposito dell'elaborato, sono stati sentiti i testimoni dedotti in atti: Tes_1
Tes_ Cont
e per l'attore; , e per cfr. Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_8 Tes_9 verbali d'udienza in data 17.9.2019, 9.11.2021 e 6.4.2022).
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusionali delle parti.
Le domande formulate da vanno rigettate. Pt_1
Non è in contestazione il fatto che gli immobili di causa, già nel patrimonio dell' Parte_2
per acquisizione testamentaria, siano pervenuti all'odierna convenuta a seguito
[...]
della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e della costituzione delle Unità Sanitarie Locali.
A venire in rilievo è, dunque, anzitutto, l'art. 7 del d.l. n. 264/1974, conv. in l. n. 386 del 1974, che ha introdotto, proprio in vista dell'istituzione del SSN (con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri), il divieto di alienazione dei beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, fino all'entrata in vigore della progettata riforma;
con espressa previsione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale previsione.
Per l'effetto, i beni degli enti ospedalieri oggi disciolti sono stati totalmente sottratti al commercio e inseriti nel patrimonio indisponibile (cfr. Cass. n. 21572/2020).
L'art. 66 della L. 833/1978 ha quindi disposto il trasferimento degli immobili già degli enti ospedalieri al patrimonio del Comune nel quale quei beni fossero collocati, “con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”.
La stessa legge 833 ha poi disciplinato la procedura finalizzata all'eventuale svincolo.
L'ultima norma di riferimento è costituita dall'art. 5 d.lgs 502/1992.
Si verte, dunque, in un caso di destinazione pubblica dei beni impressa non già da un atto amministrativo, bensì direttamente da una legge (speciale).
Conseguentemente, la cessazione dell'indisponibilità non può desumersi da una condotta concludente dell'ente proprietario (cfr., ex multis, Cass. n. 19814/2020). Nel caso di specie deve in particolare ritenersi irrilevante il fatto che i terreni e i fabbricati in questione in concreto non siano mai stati adibiti a pubblico servizio.
Sullo specifico punto si è espressa Cass. sent. n. 30720/2018, affermando il seguente principio di diritto: “A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 264 del 1974 … i beni già appartenenti agli ormai disciolti enti … non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem", indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione che aveva accolto la domanda di usucapione di alcuni beni di un disciolto ente ospedaliero sul presupposto che, non risultando la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, facessero parte del patrimonio disponibile del medesimo ente e, quindi, fossero usucapibili)”.
Vi è un precedente di segno contrario, Cass. n. 7059/2010 (citata anche dalla difesa di parte attrice), che ha appunto escluso che l'art. 66, comma 2, lett. b) della legge n. 833 del 1978 abbia inteso attribuire al patrimonio comunale tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri, indipendentemente dalla loro effettiva destinazione pregressa e in assenza di qualsiasi collegamento di carattere funzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL.
L'orientamento espresso più recentemente sul punto dalla Suprema Corte appare, tuttavia, preferibile. Cont Al riguardo possono condividersi le critiche alla pronuncia del 2010 formulate dalla difesa di n sede di comparsa conclusionale (laddove è scritto quanto segue: “siffatta interpretazione si pone in contrasto con la lettera della legge;
non tiene conto che, con la riforma, gli enti ospedalieri sono stati sciolti ed è quindi venuto meno il soggetto che deteneva tali beni;
tanto ciò è vero che la rilevanza della destinazione sanitaria dei beni da trasferire … è stata prevista esclusivamente dalla lett. A e non dalla lett. B dello stesso art. 66, esclusivamente per i beni delle province e dei consorzi di enti locali, ovverosia degli enti che a seguito della riforma non sarebbero stati sciolti, bensì avrebbero perso le loro funzioni sanitarie: in tal caso il legislatore ha previsto il trasferimento ai
Part comuni con vincolo di destinazione alle solamente dei beni destinati ai servizi igienico-sanitari, disposizione quest'ultima che, stante la differenza della fattispecie disciplinata dalla lett. B, non può essere di certo arbitrariamente estesa anche ai beni degli enti ospedalieri disciolti”).
Nel periodo di interesse gli immobili di causa sono, pertanto, rimasti vincolati alla loro destinazione di legge, al di là dell'utilizzo fattone, senza possibilità di essere usucapiti.
Venendo alle spese di lite, sussistono i presupposti eccezionali per disporne la compensazione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione decisiva (e del fatto che l'orientamento della Cassazione a cui qui si è aderito è stato formato successivamente all'instaurazione del presente giudizio). Per le stesse ragioni, il costo della CTU, come liquidato con decreto del 14.12.2018, nei rapporti interni tra le parti viene posto a carico sia dell'attore sia della convenuta, in quote uguali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande di parte attrice;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
La Spezia, 20.8.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto