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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5131/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI US SI SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5131/2025, promossa con ricorso depositato il 3/11/2025 da:
1) Parte_1 nato/a US SI il 14.10.1983 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]N. 9 con l'Avv. STEFANO GOBBI
e
2) Parte_2 nato/a US SI il 7.12.1975 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]N. 9 con l'Avv. STEFANO GOBBI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in US SI (VA) in data 17.05.2008 anno 2008 atto n. 38 parte 2 serie A
□ senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
, NATO A US SI IL 4.07.2010 Parte_4
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3/11/2025, richiedevano, in uno con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
✔ i coniugi vivranno separati di letto di mensa e di abitazione, con l'obbligo del reciproco rispetto;
✔ il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata l'abitazione coniugale sita a Samarate in
Via Bolzano n. 9;
✔ per quanto riguarda il diritto di visita del figlio minore, da parte del padre, lo stesso verrà
esercitato come segue, salvo diversi accordi, di volta in volta, eventualmente raggiunti tra i genitori:
➢ il padre potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 18.00 del venerdì e riportandolo presso l'abitazione stessa intorno alle ore 21.00 della domenica;
➢ il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio minore per un giorno infrasettimanale, che verrà concordato, di volta in volta, tra i genitori, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00;
➢ per quanto riguarda le festività annuali, i ponti, etc. le stesse verranno ripartite secondo il principio dell'alternanza, rispettando il numero paritario di giorni durante i quali il figlio minore rimarrà con un genitore piuttosto che l'altro (ad es. festività Natalizie e/o Pasquali); verrà seguito il principio dell'alternanza, anche per quanto attiene il compleanno del minore;
➢ riguardo alle ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno giorni 15,
anche non consecutivi, indicativamente nel periodo intercorrente tra il 01.07 e il 31.08 di ogni anno, previo accordo con la madre sull'effettivo periodo, intesa che dovrà essere raggiunta entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
2 ✔ il sig. Pace si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 300,00 mensili complessivi, a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate;
✔ l'A.U. del figlio verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, come per legge;
✔ i coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, rebus sic stanti bus, rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o qualsivoglia altra somma, in reciproco favore;
✔ il sig. Pace, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, si obbliga a lasciare libero l'immobile coniugale, asportando tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
✔ l'automobile Cinquecento L, targata GB636AN, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso esclusivo al sig. , il quale si obbliga a farsi carico di tutte le spese ed oneri connessi Parte_2
a detta auto e all'uso della medesima, senza nulla chiedere alla sig.ra Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.05.2008 in US SI (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di US SI (anno 2008 atto n. 38, parte 2, Serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.11.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.SA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI US SI SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5131/2025, promossa con ricorso depositato il 3/11/2025 da:
1) Parte_1 nato/a US SI il 14.10.1983 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]N. 9 con l'Avv. STEFANO GOBBI
e
2) Parte_2 nato/a US SI il 7.12.1975 cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]N. 9 con l'Avv. STEFANO GOBBI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in US SI (VA) in data 17.05.2008 anno 2008 atto n. 38 parte 2 serie A
□ senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
, NATO A US SI IL 4.07.2010 Parte_4
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3/11/2025, richiedevano, in uno con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
✔ i coniugi vivranno separati di letto di mensa e di abitazione, con l'obbligo del reciproco rispetto;
✔ il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata l'abitazione coniugale sita a Samarate in
Via Bolzano n. 9;
✔ per quanto riguarda il diritto di visita del figlio minore, da parte del padre, lo stesso verrà
esercitato come segue, salvo diversi accordi, di volta in volta, eventualmente raggiunti tra i genitori:
➢ il padre potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 18.00 del venerdì e riportandolo presso l'abitazione stessa intorno alle ore 21.00 della domenica;
➢ il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio minore per un giorno infrasettimanale, che verrà concordato, di volta in volta, tra i genitori, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00;
➢ per quanto riguarda le festività annuali, i ponti, etc. le stesse verranno ripartite secondo il principio dell'alternanza, rispettando il numero paritario di giorni durante i quali il figlio minore rimarrà con un genitore piuttosto che l'altro (ad es. festività Natalizie e/o Pasquali); verrà seguito il principio dell'alternanza, anche per quanto attiene il compleanno del minore;
➢ riguardo alle ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per almeno giorni 15,
anche non consecutivi, indicativamente nel periodo intercorrente tra il 01.07 e il 31.08 di ogni anno, previo accordo con la madre sull'effettivo periodo, intesa che dovrà essere raggiunta entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
2 ✔ il sig. Pace si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 300,00 mensili complessivi, a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate;
✔ l'A.U. del figlio verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, come per legge;
✔ i coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, rebus sic stanti bus, rinunciano alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o qualsivoglia altra somma, in reciproco favore;
✔ il sig. Pace, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, si obbliga a lasciare libero l'immobile coniugale, asportando tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
✔ l'automobile Cinquecento L, targata GB636AN, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso esclusivo al sig. , il quale si obbliga a farsi carico di tutte le spese ed oneri connessi Parte_2
a detta auto e all'uso della medesima, senza nulla chiedere alla sig.ra Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.05.2008 in US SI (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di US SI (anno 2008 atto n. 38, parte 2, Serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __25.11.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.SA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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