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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9699 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.46929/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elett.te dom.to in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi chela rappresenta e difende per delega allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . dell' . CP_1 CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara improponibile la domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980. Accerta la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 9.1.2024. Compensa le spese del presente procedimento in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento della residua quota del 50% delle CP_1 spese che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese dei CTU liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
Roma, 2.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 27.6.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e che in sede di visita di revisione del 9.1.2024 la Commissione aveva accertato il 75% di
CP_1 invalidità, negando la sussistenza dei requisiti richiesti, contestava l'accertamento della Commissione Medica e chiedeva il riconoscimento
CP_1 delle condizioni sanitarie per i benefici ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980. Deduceva che la Commissione doveva verificare in sede di visita anche
CP_1 le ipotesi di aggravamento dello stato di salute. Depositava a sostegno dei propri assunti il verbale di revisione della Commissione Medica del 9.1.2024 e il precedente verbale della
CP_1
Commissione Medica ASL del 16.10.2018 che accertava le condizioni ex art.12 L.118/1971 ( allegati 1 e 8 parte ricorrente) 2.Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità/improponibilità del ricorso CP_1 per difetto di domanda amministrativa non essendo i requisiti ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980 stati riconosciuti nel verbale precedente il verbale di revisione. Depositava al riguardo il verbale di revisione della Commissione Medica
del 4.8.2021 che aveva accertato il 75% di invalidità ( allegato ) CP_1 CP_1
La giudice del procedimento di ATP, preso atto della documentazione allegata, ritenendo fondata l'eccezione dell' in quanto il verbale CP_1 precedente alla visita di revisione (del 4.8.2021) aveva accertato il 75% di invalidità , come da documentazione allegata da , dichiarava con CP_1 ordinanza del 22.11.2024 inammissibile il ricorso. Con ricorso ex art.414-442 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari utili per il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/71 congiuntamente o disgiuntamente ai requisiti sanitari per il diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 09/01/2024 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio e nella precedente, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, (l. 27/12), o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, (DM 127/04), il tutto oltre IVA E CAP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” Deduceva la ricorrente che a causa delle patologie da cui era affetta era totalmente inabile e aveva necessità di assistenza continua. Precisava altresì: - che con verbale della Commissione del 4.8.2021 era stata CP_1 riconosciuta invalida in misura pari al 75%;
- che aveva impugnato detto accertamento e che con sentenza n.3824/2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021;
- che essendo invalida al 100% era stata sottoposta nuovamente a visita di revisione in data 9.1.2024 e che con verbale del 9.1.2024 la Commissione
aveva riconosciuto la sussistenza di una invalidità al 75%; CP_1
- che avverso detto accertamento aveva proposto ricorso per Accertamento tecnico Preventivo chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980;
- che il procedimento di ATP iscritto al n. 24931/2024 era stato definito dal giudice con la dichiarazione di inammissibilità. Premessi tali fatti deduceva che il provvedimento di inammissibilità non poteva essere condiviso . Precisava al riguardo che il verbale di revisione del 4.8.2021 che aveva accertato il 75% di invalidità era stato impugnato e che con sentenza n.3824/2023 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza dei requisiti ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021 . Deduceva pertanto che il giudice dell'ATP non doveva dichiarare inammissibile l'accertamento dei requisiti ex art.12 L.118/1971 in quanto la ricorrente già godeva di tale prestazione prima della visita di revisione del 9.1.2024. Coonestava la correttezza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 in quanto le Commissioni mediche in sede di revisione erano tenute non solo ad accertare la CP_1 permanenza del requisito sanitario ma anche a verificare l'eventuale aggravamento dello stesso. Richiamava al riguardo le leggi n. 102/2009 e 114/2014 e dalla circolare CP_1
n. 10 del 2015. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva l eccependo l'inammissibilità del ricorso avendo il CP_1 giudice dichiarato inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo. Nel merito contestava il ricorso.
3. La prima udienza di discussione della causa del 27.2.2025 veniva differita alla udienza del 6.3.2025. Alla udienza del 6.3.2025 veniva concesso un termine per note e la causa veniva rinviava per discussione alla udienza dell'11.4.2025 con termine per note e per deposito della sentenza n.3824/2023 richiamata in ricorso ma non allegata agli atti. Alla udienza dell'11.4.2025, preso atto dell'avvenuto deposito, su richiesta del giudice della sentenza n. 3824/2023 del Tribunale di Roma che aveva accertato le condizioni ex art.12 L.118/1971, e rilevato che detta sentenza non aveva invece riconosciuto le condizioni ex art.1 L.18/1980, né dette condizioni erano tate riconosciute nel verbale della Commissione INPS precedente la visita di revisione del 9.1.2024, il giudice disponeva CTU limitatamente alle condizioni ex art.12 L.118/1971 e rinviava alla udienza del 15.5.2025 per conferire l'incarico al CTU. Alla udienza del 15.5.2025 veniva conferito l'incarico al CTU limitatamente all'accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e all'esito della CTU, concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 2.10.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente esperito il procedimento di Accertamento tecnico preventivo che è stato definito con l'ordinanza di inammissibilità del ricorso , accertamento che costituisce condizione di procedibilità del ricorso di merito e ben potendo quindi contestare detto provvedimento con il ricorso ex art.442 c.p.c. Parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 non riconosciute nella visita di revisione del 9.1.2024. Al riguardo giova ricordare gli accertamenti medici della Commissione INPS e quelli effettuati in sede giudiziaria dal Tribunale di Roma. Parte ricorrente ha depositato in sede di accertamento tecnico preventivo e con il presente ricorso il verbale della Commissione Medica ASL del 16.10.2018 che accertava le condizioni ex art.12 L.118/1971 e il verbale di revisione della Commissione Medica del 9.1.2024 ( allegati 1 e 8 parte CP_1 ricorrente) In sede di ATP l' aveva depositato il verbale del 4.8.2021 di revisione CP_1 che accertava il 75% di invalidità ( allegato della fase di ATP). CP_1
Solo nel corso del presente giudizio, a seguito di richiesta del giudice che non aveva rinvenuto tra i documenti allegati al ricorso la sentenza n. 3824/2023 del tribunale di Roma richiamata in ricorso veniva depositata la citata sentenza in data 31.3.2024 da parte ricorrente. Detta sentenza che ha ad oggetto l'opposizione al verbale di revisione della Commissione del 4.8.2021 ha riconosciuto, a seguito di CTU, la CP_1 sussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 4.8.2021 e l'insussistenza delle condizioni ex art.18/1980. Sulla base di detta documentazione la domanda di accertamento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 deve essere dichiarata improponibile. Si richiamano al riguardo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza 27355/2020 che ha precisato:”13. Quanto al contenuto del secondo motivo, in continuità con Cassazione n. 28445 del 2019, deve dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019), secondo il quale:
- la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socioeconomico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca
- pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento;
- infatti, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, l'effetto non può che essere la "perdita" della prestazione medesima con decorrenza dalla medesima data, essendo l'istituto della sospensione previsto solo in casi tassativamente indicati, come sancito per la pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984), giacchè il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo modificato dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. n. 12 settembre 1983, n. 463) disponeva che "La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato ed il pensionato... siano percettori...";
- ove invece la sospensione non venga prevista, devesi ritenere che, una volta venuto meno uno dei requisiti costitutivi, da quel momento in avanti si estingue definitivamente il diritto alla prestazione;
- è indubbio poi che tale diritto possa sorgere nuovamente in momento successivo, ma in tal caso, secondo i principi generali, occorre avere riguardo ai requisiti vigenti al momento della nuova domanda, non potendosi ipotizzare - per il solo fatto che una volta quel diritto sussisteva - la perpetuazione di quelli precedenti, non più validi ratione temporis (così Cass. n. 8943 del 2004, in motivazione);
- in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio;
- tale opzione ermeneutica risulta maggiormente rispettosa della ratio sottesa alle prestazioni assistenziali che, alla stregua dell'art. 38 Cost., induce a preferire soluzioni volte a riconoscere le prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni e a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell'area di quanti dette prestazioni rivendicano, disparità che finirebbe per crearsi, con riferimento ai requisiti per usufruire delle stesse, tra coloro che chiedono per la prima volta dette prestazioni e quanti, invece, avendo di queste già goduto, ne pretendono un perdurante godimento pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni reddituali. Inoltre la Corte ha precisato come l'accertamento della sussistenza delle condizioni di proponibilità della domanda debba essere sempre valutato dal giudice. La Corte ha infatti precisato: “13. Inoltre, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cassazione n. 5149 del 12/03/2004) prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (Cassazione n. 11756 del 2004; Cass. n. 26146 del 2010). Peraltro, come affermato da Cass. SS.UU. n. 26019 del 2008, il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in ogni grado del giudizio, mediante proposizione della questione per la prima volta in sede di impugnazione ovvero mediante il rilievo officioso da parte del giudice, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti, tra altre ipotesi, di quelle riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causann o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio.” Questi principi sono stati confermati anche di recente dalla Ordinanza n.30436/2024 della Corte di Cassazione che in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente procedimento ha precisato: ”Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.20 d.l. n.78/09, conv. con mod. in l. n.102/09 e dell'art.25, co.
6-bis l. n.114/14. Il motivo argomenta che, in sede di visita di CP_ revisione, l' può riconoscere un aggravamento dell'invalidità anche senza domanda di parte, e che in sede giudiziale è stato impugnato il giudizio medico-legale che aveva riconosciuto l'invalidità civile al 100% ma non le condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento. Il motivo è infondato. È pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile (Cass.1271/11, Cass.6941/05, Cass.12643/98). CP_ Il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” (Cass. S.U. 7269/94).” Non vi sono ragioni per discostarsi dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. Nel caso di specie è documentato che con verbale del 4.8.2021 la ricorrente ( in sede di revisione) era stata dichiarata invalida al 75% e che a seguito di opposizione averso detto verbale con sentenza n.3824/2023 del Tribunale di Roma era stata accertata la sussistenza delle condizioni ex art.12 L.11871971 dalla visita di revisione del 4.8.2021 e l'insussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980. Con successivo verbale del 9.1.2024 l' ha disposto d'ufficio nuova visita CP_1 di revisione riconoscendo che la ricorrente è “ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% ( allegato 1 parte ricorrente). Ѐ pacifico che la ricorrente non ha presentato domanda di aggravamento prima della visita di revisione del 9.1.2024 . Sulla base della normativa in vigore e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione ed in precedenza richiamati, pertanto la domanda di accertamento del requisito sanitario ex art.1 L.18/1980 è improponibile per difetto di domanda amministrativa relativa alla indennità di accompagnamento. In merito invece alla domanda di accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971, tale domanda è proponibile avendo la sentenza n.. 3824/2023, successiva al verbale del 4.8.2021 e anteriore al verbale di revisione del 9.1.2024 accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.11871971 dal 4.8.2021. Infatti è stata disposta nel presente giudizio CTU medico legale per accertare tale requisito. Al riguardo la disposta CTU ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dal 9.1.2024 ( data della visita di revisione indicata erroneamente dal CTU come data della domanda.). Le conclusioni formulate dalla CTU disposta nel presente giudizio che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Deve essere quindi accertata la condizione di invalidità ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 9.1.2024. In ordine alle spese la reciproca parziale soccombenza e il fatto che la sentenza n. 382472023 sia stata depositata da parte ricorrente solo su richiesta del giudice giustifica la compensazione delle spese in misura pari al 50% delle stesse. L' deve essere condannato pertanto al pagamento della residua quota di CP_1 metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quota che viene liquidata in €1.347,75 per compensi, oltre spese genali (15%) e oltre IVA e CPA. Le spese di CTU vano poste a carico di e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara improponibile la domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980. Accerta la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 9.1.2024. Compensa le spese del presente procedimento in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento della residua quota del 50% delle CP_1 spese che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese dei CTU liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
Roma, 2.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.46929/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elett.te dom.to in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi chela rappresenta e difende per delega allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . dell' . CP_1 CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara improponibile la domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980. Accerta la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 9.1.2024. Compensa le spese del presente procedimento in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento della residua quota del 50% delle CP_1 spese che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese dei CTU liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
Roma, 2.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 27.6.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni per avere diritto all'accertamento dello stato di invalidità utile per il riconoscimento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 e che in sede di visita di revisione del 9.1.2024 la Commissione aveva accertato il 75% di
CP_1 invalidità, negando la sussistenza dei requisiti richiesti, contestava l'accertamento della Commissione Medica e chiedeva il riconoscimento
CP_1 delle condizioni sanitarie per i benefici ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980. Deduceva che la Commissione doveva verificare in sede di visita anche
CP_1 le ipotesi di aggravamento dello stato di salute. Depositava a sostegno dei propri assunti il verbale di revisione della Commissione Medica del 9.1.2024 e il precedente verbale della
CP_1
Commissione Medica ASL del 16.10.2018 che accertava le condizioni ex art.12 L.118/1971 ( allegati 1 e 8 parte ricorrente) 2.Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità/improponibilità del ricorso CP_1 per difetto di domanda amministrativa non essendo i requisiti ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980 stati riconosciuti nel verbale precedente il verbale di revisione. Depositava al riguardo il verbale di revisione della Commissione Medica
del 4.8.2021 che aveva accertato il 75% di invalidità ( allegato ) CP_1 CP_1
La giudice del procedimento di ATP, preso atto della documentazione allegata, ritenendo fondata l'eccezione dell' in quanto il verbale CP_1 precedente alla visita di revisione (del 4.8.2021) aveva accertato il 75% di invalidità , come da documentazione allegata da , dichiarava con CP_1 ordinanza del 22.11.2024 inammissibile il ricorso. Con ricorso ex art.414-442 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari utili per il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/71 congiuntamente o disgiuntamente ai requisiti sanitari per il diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 09/01/2024 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio e nella precedente, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, (l. 27/12), o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, (DM 127/04), il tutto oltre IVA E CAP, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” Deduceva la ricorrente che a causa delle patologie da cui era affetta era totalmente inabile e aveva necessità di assistenza continua. Precisava altresì: - che con verbale della Commissione del 4.8.2021 era stata CP_1 riconosciuta invalida in misura pari al 75%;
- che aveva impugnato detto accertamento e che con sentenza n.3824/2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021;
- che essendo invalida al 100% era stata sottoposta nuovamente a visita di revisione in data 9.1.2024 e che con verbale del 9.1.2024 la Commissione
aveva riconosciuto la sussistenza di una invalidità al 75%; CP_1
- che avverso detto accertamento aveva proposto ricorso per Accertamento tecnico Preventivo chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 e ex art.1 L.18/1980;
- che il procedimento di ATP iscritto al n. 24931/2024 era stato definito dal giudice con la dichiarazione di inammissibilità. Premessi tali fatti deduceva che il provvedimento di inammissibilità non poteva essere condiviso . Precisava al riguardo che il verbale di revisione del 4.8.2021 che aveva accertato il 75% di invalidità era stato impugnato e che con sentenza n.3824/2023 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza dei requisiti ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021 . Deduceva pertanto che il giudice dell'ATP non doveva dichiarare inammissibile l'accertamento dei requisiti ex art.12 L.118/1971 in quanto la ricorrente già godeva di tale prestazione prima della visita di revisione del 9.1.2024. Coonestava la correttezza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980 in quanto le Commissioni mediche in sede di revisione erano tenute non solo ad accertare la CP_1 permanenza del requisito sanitario ma anche a verificare l'eventuale aggravamento dello stesso. Richiamava al riguardo le leggi n. 102/2009 e 114/2014 e dalla circolare CP_1
n. 10 del 2015. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2.Si costituiva l eccependo l'inammissibilità del ricorso avendo il CP_1 giudice dichiarato inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo. Nel merito contestava il ricorso.
3. La prima udienza di discussione della causa del 27.2.2025 veniva differita alla udienza del 6.3.2025. Alla udienza del 6.3.2025 veniva concesso un termine per note e la causa veniva rinviava per discussione alla udienza dell'11.4.2025 con termine per note e per deposito della sentenza n.3824/2023 richiamata in ricorso ma non allegata agli atti. Alla udienza dell'11.4.2025, preso atto dell'avvenuto deposito, su richiesta del giudice della sentenza n. 3824/2023 del Tribunale di Roma che aveva accertato le condizioni ex art.12 L.118/1971, e rilevato che detta sentenza non aveva invece riconosciuto le condizioni ex art.1 L.18/1980, né dette condizioni erano tate riconosciute nel verbale della Commissione INPS precedente la visita di revisione del 9.1.2024, il giudice disponeva CTU limitatamente alle condizioni ex art.12 L.118/1971 e rinviava alla udienza del 15.5.2025 per conferire l'incarico al CTU. Alla udienza del 15.5.2025 veniva conferito l'incarico al CTU limitatamente all'accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971 e all'esito della CTU, concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 2.10.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente esperito il procedimento di Accertamento tecnico preventivo che è stato definito con l'ordinanza di inammissibilità del ricorso , accertamento che costituisce condizione di procedibilità del ricorso di merito e ben potendo quindi contestare detto provvedimento con il ricorso ex art.442 c.p.c. Parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'accertamento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.18/1980 e ex art.12 L.118/1971 non riconosciute nella visita di revisione del 9.1.2024. Al riguardo giova ricordare gli accertamenti medici della Commissione INPS e quelli effettuati in sede giudiziaria dal Tribunale di Roma. Parte ricorrente ha depositato in sede di accertamento tecnico preventivo e con il presente ricorso il verbale della Commissione Medica ASL del 16.10.2018 che accertava le condizioni ex art.12 L.118/1971 e il verbale di revisione della Commissione Medica del 9.1.2024 ( allegati 1 e 8 parte CP_1 ricorrente) In sede di ATP l' aveva depositato il verbale del 4.8.2021 di revisione CP_1 che accertava il 75% di invalidità ( allegato della fase di ATP). CP_1
Solo nel corso del presente giudizio, a seguito di richiesta del giudice che non aveva rinvenuto tra i documenti allegati al ricorso la sentenza n. 3824/2023 del tribunale di Roma richiamata in ricorso veniva depositata la citata sentenza in data 31.3.2024 da parte ricorrente. Detta sentenza che ha ad oggetto l'opposizione al verbale di revisione della Commissione del 4.8.2021 ha riconosciuto, a seguito di CTU, la CP_1 sussistenza delle condizioni ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 4.8.2021 e l'insussistenza delle condizioni ex art.18/1980. Sulla base di detta documentazione la domanda di accertamento delle condizioni ex art.1 L.18/1980 deve essere dichiarata improponibile. Si richiamano al riguardo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza 27355/2020 che ha precisato:”13. Quanto al contenuto del secondo motivo, in continuità con Cassazione n. 28445 del 2019, deve dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019), secondo il quale:
- la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socioeconomico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca
- pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento;
- infatti, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, l'effetto non può che essere la "perdita" della prestazione medesima con decorrenza dalla medesima data, essendo l'istituto della sospensione previsto solo in casi tassativamente indicati, come sancito per la pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984), giacchè il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo modificato dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. n. 12 settembre 1983, n. 463) disponeva che "La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato ed il pensionato... siano percettori...";
- ove invece la sospensione non venga prevista, devesi ritenere che, una volta venuto meno uno dei requisiti costitutivi, da quel momento in avanti si estingue definitivamente il diritto alla prestazione;
- è indubbio poi che tale diritto possa sorgere nuovamente in momento successivo, ma in tal caso, secondo i principi generali, occorre avere riguardo ai requisiti vigenti al momento della nuova domanda, non potendosi ipotizzare - per il solo fatto che una volta quel diritto sussisteva - la perpetuazione di quelli precedenti, non più validi ratione temporis (così Cass. n. 8943 del 2004, in motivazione);
- in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio;
- tale opzione ermeneutica risulta maggiormente rispettosa della ratio sottesa alle prestazioni assistenziali che, alla stregua dell'art. 38 Cost., induce a preferire soluzioni volte a riconoscere le prestazioni assistenziali solo in presenza di effettivi bisogni e a rifuggire da soluzioni suscettibili di creare ingiustificate disparità di trattamento nell'area di quanti dette prestazioni rivendicano, disparità che finirebbe per crearsi, con riferimento ai requisiti per usufruire delle stesse, tra coloro che chiedono per la prima volta dette prestazioni e quanti, invece, avendo di queste già goduto, ne pretendono un perdurante godimento pur in presenza di mutate, e più favorevoli, condizioni reddituali. Inoltre la Corte ha precisato come l'accertamento della sussistenza delle condizioni di proponibilità della domanda debba essere sempre valutato dal giudice. La Corte ha infatti precisato: “13. Inoltre, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cassazione n. 5149 del 12/03/2004) prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (Cassazione n. 11756 del 2004; Cass. n. 26146 del 2010). Peraltro, come affermato da Cass. SS.UU. n. 26019 del 2008, il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in ogni grado del giudizio, mediante proposizione della questione per la prima volta in sede di impugnazione ovvero mediante il rilievo officioso da parte del giudice, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti, tra altre ipotesi, di quelle riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causann o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio.” Questi principi sono stati confermati anche di recente dalla Ordinanza n.30436/2024 della Corte di Cassazione che in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente procedimento ha precisato: ”Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.20 d.l. n.78/09, conv. con mod. in l. n.102/09 e dell'art.25, co.
6-bis l. n.114/14. Il motivo argomenta che, in sede di visita di CP_ revisione, l' può riconoscere un aggravamento dell'invalidità anche senza domanda di parte, e che in sede giudiziale è stato impugnato il giudizio medico-legale che aveva riconosciuto l'invalidità civile al 100% ma non le condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento. Il motivo è infondato. È pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile (Cass.1271/11, Cass.6941/05, Cass.12643/98). CP_ Il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” (Cass. S.U. 7269/94).” Non vi sono ragioni per discostarsi dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. Nel caso di specie è documentato che con verbale del 4.8.2021 la ricorrente ( in sede di revisione) era stata dichiarata invalida al 75% e che a seguito di opposizione averso detto verbale con sentenza n.3824/2023 del Tribunale di Roma era stata accertata la sussistenza delle condizioni ex art.12 L.11871971 dalla visita di revisione del 4.8.2021 e l'insussistenza delle condizioni ex art.1 L.18/1980. Con successivo verbale del 9.1.2024 l' ha disposto d'ufficio nuova visita CP_1 di revisione riconoscendo che la ricorrente è “ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% ( allegato 1 parte ricorrente). Ѐ pacifico che la ricorrente non ha presentato domanda di aggravamento prima della visita di revisione del 9.1.2024 . Sulla base della normativa in vigore e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione ed in precedenza richiamati, pertanto la domanda di accertamento del requisito sanitario ex art.1 L.18/1980 è improponibile per difetto di domanda amministrativa relativa alla indennità di accompagnamento. In merito invece alla domanda di accertamento delle condizioni ex art.12 L.118/1971, tale domanda è proponibile avendo la sentenza n.. 3824/2023, successiva al verbale del 4.8.2021 e anteriore al verbale di revisione del 9.1.2024 accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.11871971 dal 4.8.2021. Infatti è stata disposta nel presente giudizio CTU medico legale per accertare tale requisito. Al riguardo la disposta CTU ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dal 9.1.2024 ( data della visita di revisione indicata erroneamente dal CTU come data della domanda.). Le conclusioni formulate dalla CTU disposta nel presente giudizio che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. Deve essere quindi accertata la condizione di invalidità ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 9.1.2024. In ordine alle spese la reciproca parziale soccombenza e il fatto che la sentenza n. 382472023 sia stata depositata da parte ricorrente solo su richiesta del giudice giustifica la compensazione delle spese in misura pari al 50% delle stesse. L' deve essere condannato pertanto al pagamento della residua quota di CP_1 metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quota che viene liquidata in €1.347,75 per compensi, oltre spese genali (15%) e oltre IVA e CPA. Le spese di CTU vano poste a carico di e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara improponibile la domanda di accertamento dei requisiti ex art.1 L.18/1980. Accerta la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla data della visita di revisione del 9.1.2024. Compensa le spese del presente procedimento in misura pari al 50% delle stesse e condanna l' al pagamento della residua quota del 50% delle CP_1 spese che si liquida in €1.347,75 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese dei CTU liquidate come da separato decreto a carico di . CP_1
Roma, 2.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso