Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 497/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Dall'Acqua, del Foro di Ferrara, C.F.:
con studio in Ferrara, Via dei Cedri n. 11, ove dichiarano di eleggere C.F._3
domicilio anche al fine di ricevere le notifiche di cui al ricorso, all'indirizzo pec:
, ove eleggono altresì domicilio digitale, giuste procure Email_1
allegate in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Ferrara in data
06.12.1975; che dalla unione coniugale nasceva la figlia in data 04.06.1976, ad oggi Per_1
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 18.07.2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I ricorrenti danno atto di aver già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili dei quali erano titolari e che, pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali. Per_
2) La figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3) Spese e compensi del giudizio di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 marzo 2025.
In data 17 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 9 luglio 2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili/del matrimonio celebrato a Ferrara il 6 dicembre
1975 fra nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 28.02.1953 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1975 Atto n. 26 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri