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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
T R A
C.F.: , costituitasi in prosecuzione della Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Baia CP_1
Parte ricorrente
E
C.F.: , , C.F.: , CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente conclude come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 16.9.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto di proprietà su un'abitazione di tipo civile di categoria catastale A/2, sita in Foligno, via
Monte San Gabriele n. 15, contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Foligno al foglio
120, part. 2082, sub. 80; dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei convenuti;
della condanna di questi ultimi al rilascio del bene e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
pagina 1 di 3 A fondamento delle domande parte ricorrente allega l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei convenuti, che impedirebbe alla ricorrente di “di disporre e godere
del bene” e le causerebbe “un danno ingiusto…, liquidato sulla base di presunzioni semplici, con
riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato”.
2. La ricorrente dimostra in giudizio di essere proprietaria del bene controverso (doc. n. 3,
8, 9, all. ricorso); che i convenuti occupano il medesimo sine titulo (cfr. prova orale svolta in giudizio e perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti presso l'indirizzo dell'immobile).
Consegue a tale considerazione l'accoglimento delle domande di accertamento della proprietà del bene in capo alla ricorrente e dell'occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti nonché della domanda di condanna dei convenuti al rilascio del bene medesimo.
3. Non spetta, d'altra parte, alla ricorrente il risarcimento per il danno da occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti fino alla riconsegna.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento,
diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è
andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti,
pagina 2 di 3 quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la ricorrente nell'atto introduttivo non deduce specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte dei convenuti,
limitandosi ad allegare “un danno ingiusto…, liquidato sulla base di presunzioni semplici, con
riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato”, senza neppure precisare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe locato il medesimo a un canone pari a quello di mercato.
La ricorrente fallisce, quindi, l'onere assertivo da intendersi quale doveroso corredo della domanda risarcitoria.
4. Poiché tra la ricorrente e i convenuti vi è soccombenza reciproca -essendo la ricorrente soccombente quanto alla domanda risarcitoria e i convenuti soccombenti quanto alle citate domande della ricorrente -, nulla si dispone in ordine alle spese di lite, tenuto anche conto della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande spiegate da ritenuta la Parte_1
proprietà in capo a del bene sito Foligno, via Monte San Gabriele n. 15, Parte_1
contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Foligno al foglio 120, part. 2082,
sub. 80,
-accerta l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in da parte di e di CP_2 [...]
; CP_3
- condanna e al rilascio del bene;
CP_2 Controparte_3
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Spoleto, il 16.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
T R A
C.F.: , costituitasi in prosecuzione della Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Baia CP_1
Parte ricorrente
E
C.F.: , , C.F.: , CP_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
La ricorrente conclude come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 16.9.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto di proprietà su un'abitazione di tipo civile di categoria catastale A/2, sita in Foligno, via
Monte San Gabriele n. 15, contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Foligno al foglio
120, part. 2082, sub. 80; dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei convenuti;
della condanna di questi ultimi al rilascio del bene e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
pagina 1 di 3 A fondamento delle domande parte ricorrente allega l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei convenuti, che impedirebbe alla ricorrente di “di disporre e godere
del bene” e le causerebbe “un danno ingiusto…, liquidato sulla base di presunzioni semplici, con
riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato”.
2. La ricorrente dimostra in giudizio di essere proprietaria del bene controverso (doc. n. 3,
8, 9, all. ricorso); che i convenuti occupano il medesimo sine titulo (cfr. prova orale svolta in giudizio e perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti presso l'indirizzo dell'immobile).
Consegue a tale considerazione l'accoglimento delle domande di accertamento della proprietà del bene in capo alla ricorrente e dell'occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti nonché della domanda di condanna dei convenuti al rilascio del bene medesimo.
3. Non spetta, d'altra parte, alla ricorrente il risarcimento per il danno da occupazione sine titulo del bene da parte dei convenuti fino alla riconsegna.
La domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento,
diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è
andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti,
pagina 2 di 3 quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la ricorrente nell'atto introduttivo non deduce specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte dei convenuti,
limitandosi ad allegare “un danno ingiusto…, liquidato sulla base di presunzioni semplici, con
riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato”, senza neppure precisare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe locato il medesimo a un canone pari a quello di mercato.
La ricorrente fallisce, quindi, l'onere assertivo da intendersi quale doveroso corredo della domanda risarcitoria.
4. Poiché tra la ricorrente e i convenuti vi è soccombenza reciproca -essendo la ricorrente soccombente quanto alla domanda risarcitoria e i convenuti soccombenti quanto alle citate domande della ricorrente -, nulla si dispone in ordine alle spese di lite, tenuto anche conto della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande spiegate da ritenuta la Parte_1
proprietà in capo a del bene sito Foligno, via Monte San Gabriele n. 15, Parte_1
contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Foligno al foglio 120, part. 2082,
sub. 80,
-accerta l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in da parte di e di CP_2 [...]
; CP_3
- condanna e al rilascio del bene;
CP_2 Controparte_3
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Spoleto, il 16.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 3 di 3