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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/11/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3233/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Cavour n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cetraro (CS), in data 28/12/1995,
(atto n. 81, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995); separati consensualmente con decreto omologazione emesso dal Tribunale di Pavia il
29.03.2023, n. cronol. 1852/2023 del 31.03.2023, R.G n. 698/2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il padre continuerà a concorrere nel mantenimento del figlio tramite il Per_1 versamento diretto in favore di quest'ultimo della somma di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non mutuabili, scolastiche e ricreative, entro il quinto giorno di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie i
pag. 1 di 4 coniugi fanno espresso ed esclusivo riferimento al Protocollo n. 2323/16 tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, e ad eventuali e successive modifiche.
2) I coniugi danno atto che la figlia è ormai economicamente Persona_2
indipendente e in quanto tale non destinataria di alcun mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
4) I coniugi danno atto di disporre dei beni attualmente cointestati come di seguito indicato:
- il bene immobile sito in Voghera via Lorenzo Angelini n. 17 censito al NCEU Foglio 60
Particella 2751 sub 24 permarrà in comunione ordinaria con riserva di successiva vendita a terzi e di suddivisione pro quota del relativo ricavato o di acquisto dell'altrui quota a prezzo da concordarsi;
- il conto corrente n. 1836 già in essere presso ora Controparte_2 Controparte_3
filiale di Voghera, cointestato, verrà mantenuto in essere ai soli fini del pagamento
[...] pro quota delle rate di mutuo relative all'immobile sopra indicato con riserva di successiva chiusura all'esito dell'estinzione del mutuo;
i coniugi si obbligano pertanto ad alimentare periodicamente in eguale misura il conto corrente all'esclusivo predetto fine e ad astenersi da qualsiasi ulteriore disposizione, pena il rimborso delle somme indebitamente utilizzate;
- il conto corrente n. 5070045 presso Unicredit S.p.A. filiale di Voghera, cointestato, attraverso il quale vengono effettuati i pagamenti delle rate dei due finanziamenti personali rispettivamente intestati a (finanziamento n. 20277764) e a CP_1
(finanziamento n. 30432757) verrà mantenuto in essere a tale esclusivo Parte_1
fine con conseguente obbligo dei coniugi di alimentarlo, ciascuno per quanto di propria competenza, di astensione da qualsiasi ulteriore disposizione, pena il rimborso delle somme indebitamente utilizzate, e di estinzione successiva all'integrale rimborso di entrambi i predetti finanziamenti.
pag. 2 di 4 5) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori rapporti economici in essere e di avere pertanto definito, attraverso la stipulazione delle presenti condizioni, ogni pendenza, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo n. 4).
6) Le spese legali relative saranno sostenute in egual misura da entrambi i coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Si dà, inoltre, atto che le parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 29.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 24.03.2023 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Cetraro (CS) il giorno 28/12/1995 (atto n. 81, parte
[...] CP_1
II, serie A, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3233/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Cavour n. 33;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cetraro (CS), in data 28/12/1995,
(atto n. 81, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995); separati consensualmente con decreto omologazione emesso dal Tribunale di Pavia il
29.03.2023, n. cronol. 1852/2023 del 31.03.2023, R.G n. 698/2023;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il padre continuerà a concorrere nel mantenimento del figlio tramite il Per_1 versamento diretto in favore di quest'ultimo della somma di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche e dentistiche non mutuabili, scolastiche e ricreative, entro il quinto giorno di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie i
pag. 1 di 4 coniugi fanno espresso ed esclusivo riferimento al Protocollo n. 2323/16 tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, e ad eventuali e successive modifiche.
2) I coniugi danno atto che la figlia è ormai economicamente Persona_2
indipendente e in quanto tale non destinataria di alcun mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
4) I coniugi danno atto di disporre dei beni attualmente cointestati come di seguito indicato:
- il bene immobile sito in Voghera via Lorenzo Angelini n. 17 censito al NCEU Foglio 60
Particella 2751 sub 24 permarrà in comunione ordinaria con riserva di successiva vendita a terzi e di suddivisione pro quota del relativo ricavato o di acquisto dell'altrui quota a prezzo da concordarsi;
- il conto corrente n. 1836 già in essere presso ora Controparte_2 Controparte_3
filiale di Voghera, cointestato, verrà mantenuto in essere ai soli fini del pagamento
[...] pro quota delle rate di mutuo relative all'immobile sopra indicato con riserva di successiva chiusura all'esito dell'estinzione del mutuo;
i coniugi si obbligano pertanto ad alimentare periodicamente in eguale misura il conto corrente all'esclusivo predetto fine e ad astenersi da qualsiasi ulteriore disposizione, pena il rimborso delle somme indebitamente utilizzate;
- il conto corrente n. 5070045 presso Unicredit S.p.A. filiale di Voghera, cointestato, attraverso il quale vengono effettuati i pagamenti delle rate dei due finanziamenti personali rispettivamente intestati a (finanziamento n. 20277764) e a CP_1
(finanziamento n. 30432757) verrà mantenuto in essere a tale esclusivo Parte_1
fine con conseguente obbligo dei coniugi di alimentarlo, ciascuno per quanto di propria competenza, di astensione da qualsiasi ulteriore disposizione, pena il rimborso delle somme indebitamente utilizzate, e di estinzione successiva all'integrale rimborso di entrambi i predetti finanziamenti.
pag. 2 di 4 5) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori rapporti economici in essere e di avere pertanto definito, attraverso la stipulazione delle presenti condizioni, ogni pendenza, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo n. 4).
6) Le spese legali relative saranno sostenute in egual misura da entrambi i coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Si dà, inoltre, atto che le parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 29.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 24.03.2023 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Cetraro (CS) il giorno 28/12/1995 (atto n. 81, parte
[...] CP_1
II, serie A, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4