Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 547/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
(c.f ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Locri,3, nello studio dell'avv. TESCIONE ADA GIULIA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Reggio Calabria, via G. Arcovito 55/E , nello studio dell'avv. CAPRÌ SILVIA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.141/2018 del 25.1.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava davanti al Tribunale di Reggio Calabria il Controparte_1 Parte_1
per essere ristorato dei danni subiti il 18.8.2013, alle ore 17,30 , quando mentre
[...] percorreva a piedi in compagnia del figlio la strada che dall'Ospedale “Scillesi d'America “ conduce in via Matteotti per rientrare nella sua abitazione in via Nucarella, cadeva per terra a causa del manto stradale dissestato procurandosi la frattura di una caviglia. Il dissesto non era visibile o segnalato per cui sussisteva la responsabilità oggettiva del convenuto di cui chiedeva la condanna. Il si costituiva negando ogni sua responsabilità in quanto il Parte_1 CP_1 abitava a poca distanza dal luogo in cui assumeva essere avvenuta la caduta;
conosceva
nell'immediatezza non si era rivolto alla polizia locale;
solo il giorno successivo preferiva il ricovero presso l'Ospedale di Vibo Valentia piuttosto che in quelli più vicini di o di Pt_1
Reggio Calabria. Per tali ragioni l'occorso era avvenuto per caso fortuito, o per responsabilità esclusiva dell' imprudente danneggiato. Il giudizio, istruito con prova orale e CTU , si concludeva con la sentenza n. 141/2018 con cui il Tribunale riconosceva il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento e del danno in ragione del 50%; condannava il al pagamento della Pt_1 restante metà quantificata in euro 5.146,12, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici istat e fino alla sentenza;
compensava per metà le spese processuali;
poneva a carico del le spese per c.t.u. Pt_1
Il con citazione notificata il 22.6.2018, impugna la decisione e rileva Parte_1 che :
1)Il giudice di primo grado non ha tenuto conto la ricostruzione dei fatti per come emersa dalla prova testimoniale pur riportando nella sentenza alcuni frammenti delle dichiarazioni dei testi . Infatti nessun vigile urbano , come nessun appartenente alle Forze dell'Ordine , presenti sul territorio in quanto si stava svolgendo la processione in onore del Santo Patrono della Città, erano stati avvisati, così come nessun referto era stato espresso dal vicinissimo ospedale . Dunque i testi che hanno visto la caduta sono il figlio dell'appellato e l'amico di questi ma le loro dichiarazioni non sono idonee a provare il nesso causale tra la caduta e la intrinseca potenzialità lesiva della strada cittadina, ossia la pericolosità della strada tanto da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. E questo non è il caso di specie poiché è lo stesso giudice a riconoscere che la strada era abbastanza ampia , solo una parte a margine era dissestata e l'attore non guardava per terra. Pertanto il normale utilizzo della strada non è dannoso per i residenti del centro abitato, lo diventa con un comportamento incauto e negligente che, come quello dell'appellato, integra il caso fortuito.
2)Il giudice di primo grado pur concludendo , secondo il principio “ più probabile che non “ , che l'attore avendo cognizione delle condizioni della strada avrebbe dovuto usare maggior cautela nel percorrerla, ha errato nella valutazione del comportamento del danneggiato come non probante il caso fortuito tale da escludere la responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art.2051 c.c. Pt_1
La caduta è avvenuta in pieno giorno, alle ore 17.30 del mese d'agosto, in una strada ampia del centro abitato a poca distanza dalla casa del , su un rialzamento o CP_1 avvallamento facilmente visibile anche per l'orario ed evitabile con l'ordinaria diligenza. Tanto integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità concorrente dell'ente appellante. 3)Quanto al quantum , l'accertamento del CTU è eccessivo e sproporzionato alla lesione , ossia alla frattura dello spiroide peroneale, sia in termini di permanenza che di durata dell'invalidità temporanea rispetto alla CTP neanche considerata dal perito e dal giudice. Conclude chiedendo di rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata, statuendo la mancanza di responsabilità del in ordine all'evento; la Pt_1 vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.; di sospendere l'efficacia esecutiva della decisione ai sensi dell'at.283 c.p.c.
nella comparsa di costituzione e risposta deduce: Controparte_1
1)L'infondatezza dei primi due motivi d'appello per erronea interpretazione dell'art.2051 c.c. atteso che detta norma postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla , di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
la norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre resta a carico del custode l'onere di provare il contrario, ossia il caso fortuito avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità . Il giudice di primo grado nel decidere la controversia ha fatto piena applicazione dei superiori principi risultando il potere di fatto dell' sulla strada Matteotti;
le Pt_2 particolari condizioni della stessa il giorno dell'occorso ; la caduta del CP_1
Se dunque le censure dell'appellante volte a negare l'esistenza del nesso causale si appalesano errate in fatto e diritto, dalla lettura della sentenza emerge che il primo giudice ha errato nell'individuare il punto preciso della via Matteotti su cui il è CP_1 caduto . Se questo nulla sposta sul piano della sussistenza del nesso causale in quanto sempre di strada dissestata si tratta, assume rilievo ai fini dell'accertamento della corresponsabilità del deducente nella produzione dell'evento e del danno. Infatti, secondo il giudicante, “ il danneggiato è andato a mettere incautamente il piede proprio lì, nel punto del dissesto”, punto che individua in “ una parte a margine della carreggiata dissestata “. In realtà gli elementi di prova raccolti in primo grado sono le testimonianze e le 3 fotografie ritraenti la via Matteotti il giorno del sinistro. Guardando le foto n.ri 2 e 3 risulta che via Matteotti, all'altezza del supermercato
“Effesette”, dove i testi hanno riferito essere avvenuta la caduta, è la parte di strada maggiormente danneggiata . Ma invero non è la parte di strada in cui il è caduto CP_1 in quanto , provenendo dalla strada sterrata del parcheggio dell'Ospedale , superava Per detta parte evidentemente dissestata e si immetteva su via Matteotti. si dirigeva assieme al figlio verso il supermercato dove quest'ultimo era atteso dall'amico
, e cadeva su via Matteotti nella parte ammalorata per tutta la Persona_2 lunghezza per come raffigurato nelle foto 1 e 2. La ricostruzione esatta è questa posto che i testi riferivano di una caduta sulla via Matteotti e non a margine della strada. Non essendoci validi motivi , peraltro non addotti dalla controparte, per ritenere inattendibili i testimoni oculari , si deve ritenere che il , superata la stradina che CP_1 collega il parcheggio dell'Ospedale alla via Matteotti, nel camminare sulla via Matteotti inciampava sulla stessa ammalorata per tutta la lunghezza fino al supermercato
“Effesette”. Tutti i testi indicati dalle parti ed escussi riconoscono i luoghi raffigurati nelle foto e riferiscono che il dissesto ivi raffigurato era ancora esistente. E' evidente che le dichiarazioni del teste ,che riferiva di un avvallamento riguardante solo una Tes_1 parte, e di che riferiva di una parte della carreggiata dissestata a Testimone_2 margine, vanno inserite nel contesto generale della deposizione , ossia che sono gli stessi testi dell'appellante a riconoscere il dissesto generalizzato della via Matteotti riscontrabile dalle fotografie che gli vengono mostrate. Su tali osservazioni il deducente propone appello incidentale parziale alla decisione nella parte in cui il primo giudice accertava la responsabilità concorrente del danneggiato dimezzando l'entità del risarcimento pur avendo in precedenza escluso l'ipotesi del caso fortuito. Quello che nella fattispecie più rileva è il fatto che il giudicante assume come fatto scontato che il conosceva la via Matteotti perché strada centrale e obbligatoria CP_1 per raggiungere l'autostrada , oppure per andare al supermercato, mentre nella realtà non è obbligatoria per raggiungere la casa del deducente distante circa 3 chilometri. La circostanza che il il giorno della caduta stava eccezionalmente percorrendo CP_1 quella strada a piedi e non in macchina per raggiungere la propria abitazione in via Nucarella, risulta dalle dichiarazioni del teste che riferiva che quel giorno era Tes_3 festa e c'era il divieto di parcheggio nella via Nucarella. Da qui la necessità di lasciare la macchina nel parcheggio dell'ospedale e avviarsi a piedi lungo la via Matteotti. Conclude chiedendo , in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
di rigettare nel merito il gravame;
di riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la condotta dell'appellato abbia inciso nella misura del 50% nella verificazione del danno e, per l'effetto, di condannare l'appellante al pagamento dell'ulteriore 50% del danno e dei compensi di lite pure dimezzati per il riconoscimento del concorso ex art.1227 c.c.. Il tutto con la vittoria delle spese e competenze anche del secondo grado.
Con ordinanza del 29.4.2019 la richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione veniva rigettata. Seguivano più rinvii e, da ultimo, precisate le conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta depositate in funzione dell'udienza del 2.10.2023, con ordinanza del 7.11.2023 , la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
E' consolidato principio di diritto che il proprietario di un bene riveste anche la qualità di custode dello stesso. Come custode ha l'obbligo di mantenere il bene in condizioni idonee a non essere fonte di pericolo per tutti coloro che, anche in termini occasionali, possono venirne in contatto. Il è proprietario e custode della strada in cui si è verificato l'evento Parte_1 oggetto di giudizio per cui , ai sensi dell'art.2051 c.c. , risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i danni arrecati dalla cosa a terzi . Trattandosi di responsabilità oggettiva grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra evento e danno, mentre il custode per liberarsi di responsabilità ha l'onere di provare che l'evento è dovuto a caso fortuito ( inteso come evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile ) o che non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse tenuto un comportamento prudente nell'utilizzo del bene. La valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione dell'evento spetta al giudice di merito e , dunque, più il suo comportamento risulterà negligente o imprudente , più aumenterà il suo grado di responsabilità , fino a giungere anche a poter affermare che l'evento si è verificato per sua esclusiva colpa. Nella fattispecie la dinamica dell'evento descritta nell'atto introduttivo del giudizio da
, ossia la sua caduta in via Matteotti a causa del manto stradale Controparte_1 dissestato e non livellato , risulta confermata dalle dichiarazioni dei testi
[...]
figlio dell'appellato , e , amico di quest'ultimo e che lo Tes_4 Testimone_5 aspettava davanti al supermercato “Effesette” ubicato in detta strada. Testi In particolare, vede il , in compagnia del figlio, arrivare sulla Testimone_5 CP_1 via Matteotti provenienti dalla strada sterrata che dal parcheggio dell'Ospedale porta a detta via e riferisce “ Ho visto che il Si metteva il piede in una Controparte_1 parte dissestata della strada, costituita da un rialzamento del cemento, che costituiva una sorta di dosso……… cadeva per terra “. Aggiunge che si lamentava della caviglia e che “ al momento in cui si è verificata la caduta l'attore non guardava a terra ma guardava avanti “. Gli altri testi indicati dalle parti ed escussi non assistono alla caduta ma tutti riconoscono le condizioni di dissesto del manto stradale della via Matteotti risultante dalle fotografie che gli vengono mostrate. Le foto e le dichiarazioni dei testi dimostrano l'omessa manutenzione della strada da parte dell'Ente proprietario che non può, dunque, invocare l'esistenza del “ fortuito “ e , al contrario, attestano l'esistenza del nesso eziologico tra il dissesto e la lesione alla caviglia sinistra riportata da , lesione ritenuta compatibile con Controparte_1 una caduta per terra dopo l'inciampo con un rialzo della strada dal CTU nominato in primo grado. D'altra parte , tenuto conto che l'incidente è avvenuto in pieno giorno, alle ore 17,30 del 18.8.2013, nonché di quanto dichiarato dal teste ( al momento in cui Tes_5 si è verificata la caduta l'attore non guardava a terra ma guardava avanti ) si deve ritenere che il comportamento disattento di descritto dal teste ha Controparte_1 contribuito , quantomeno in ragione del 50% , alla produzione dell'evento e del danno. La lesione e il danno risultano dalla documentazione sanitaria esitata dal danneggiato , riscontrata dal CTU nella relazione di consulenza dove accerta “ Valido trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra con frattura spiroide del malleolo peroneale “ poi risolta con intervento per come risultante dai referti del reparto ortopedico dell'Ospedale di Vibo Valentia. Valuta nel 4% il danno biologico permanente al quale si aggiungono i periodi di inabilità assoluta e temporanea pure risultanti dalle certificazioni in atti. La CTU è concludente e pienamente condivisibile e, pertanto, sono infondati sia l'appello principale che quello incidentale.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di questo grado, in considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, si compensano interamente tra le parti dando atto , nel contempo e ai sensi dell'art.13, comma 1 quater , D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del pro tempore , con atto di citazi
[...] Pt_3
22.6.2018 nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti Controparte_1 del;
Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R.n. 115/2002, dà atto dia vere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale. Reggio Calabria del 07/04/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)