Articolo 696 octies del Codice di procedura penale
Articolo 666Articolo 696 nonies
Versione
31 ottobre 2017
Art. 696-octies. (( (Modalita' di esecuzione). )) (( 1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.
2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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