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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7162/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 677/2022 – lesione personale, vertente tra con sede legale in Croazia a Zagabria, Via Parte_1
Listopadska, 2 e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia,
31 – 34122 c.f. , P. IVA , in persona del suo l.r.p.t. dott. P.IVA_1 P.IVA_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53;
appellante
e
( ) ed Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Iannucci
[...] C.F._2
Gianluca (c.f. ), con lo stesso elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio sito in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE); appellati nonche'
, (C.F. , residente in [...]di Principe CP_4 C.F._4
(CE) alla via Colombo 20 – 80133; appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_4 costituitosi in giudizio.
2. Con atto di appello, notificato in data 16.09.2022, la
[...] adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata Parte_1 la sentenza n. 677/2022 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca che aveva accolto la domanda degli attori ed condannando Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_1 CP_4 patiti a seguito dell'evento occorso in data 08/09/2020, in Cellole, e precisamente in viale Risorgimento.
A fondamento dell'appello, la lamentava l'erroneità della Pt_1 motivazione della sentenza data l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine alle eccezioni di improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea, così violando gli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
contestava altresì l'erroneità della motivazione della sentenza in relazione al tentativo di negoziazione assistita, risultando sul punto contraddittoria.
Nel merito l'appellante eccepiva la mancata veridicità del sinistro atteso che le parti coinvolte fossero plurisinistrate (come da banca dati IVASS allegata); contestava l'eccessiva valutazione del danno biologico quantificato dal giudice di primo grado nella misura del 4%, con conseguente sproporzione del quantum da risarcire;
chiedendo, in aggiunta, la revoca delle spese di CTU poste in primo grado a suo carico.
Si costituivano in giudizio gli appellati ed Controparte_2 Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per
[...] Pt_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, in ordine al primo motivo di gravame rilevavano che parte appellante non avesse documentato in alcun modo la propria eccezione, limitandosi a riportare il contenuto degli artt. 145 e 148 c.p.c.; in relazione, poi, alla sollevata erroneità della motivazione della sentenza in punto di negoziazione assistita, gli appellati dichiaravano che, al di là della contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, dovesse darsi atto della regolarità dell'inoltro dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, con conseguente procedibilità del giudizio.
Nel merito, gli appellati ritenevano che le risultanze della banca dati IVASS non fossero idonee a dimostrare la mancata verificazione del sinistro;
in secondo luogo, in ordine all'eccessiva valutazione del danno biologico e conseguente sproporzione del quantum da risarcire, asserivano che la relazione tecnica d'ufficio contenesse una logica e lineare ricostruzione fattuale e tecnica delle circostanze per cui è causa, tali da giustificare le conclusioni cui il giudice di prime cure era pervenuto.
Si opponevano inoltre alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, non ricorrendo nel caso di specie i requisiti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”.
In conclusione, chiedevano di confermare la sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo rigettarsi l'appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, lo stesso non perveniva;
nondimeno, la parte appellante ottemperava all'onere di ricomporre telematicamente il contenuto dei documenti specificamente allegati nell'atto difensivo di cui chiedeva il riesame, consentendo al Giudice di dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di essi fondati.
La causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies comma III c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Gli attori – ed – con atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione in primo grado, premettevano che il 08.09.2020, verso le 18.30 circa, in
Cellole (CE) lungo la via Risorgimento, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, venivano investiti dall'auto Fiat Punto tg. CY873BB, di proprietà di ed assicurata per la R.C.A. con la CP_4 Parte_1 Più precisamente, gli attori esponevano che il sinistro si verificava per la responsabilità esclusiva del conducente che, in violazione delle norme del codice della strada e con una condotta distratta ed imprudente, non si accorgeva dei pedoni e li investiva.
Gli istanti subivano lesioni e, pertanto, venivano trasportati al P.S. dell'Ospedale di Formia per le serie lesioni riportate, da quantificare in corso di causa a mezzo c.t.u.
Citavano quindi in giudizio , in qualità di proprietario dell'auto, e CP_4 la al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità Parte_1 esclusiva di , la condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento CP_4 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di euro 8.400,00 e, in Controparte_2 favore di della somma di euro 7.800,00, oltre interessi;
Controparte_3 condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere. Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002) .
Il merito
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez.
III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento, emergendo, al contrario, forti incongruenze sia nell'atto di citazione in data la dinamica del sinistro descritta, sia , conseguentemente, nella prova testimoniale espletata.
Invero, si consideri che ed hanno Controparte_2 Controparte_3 dichiarato negli atti introduttivi del giudizio di primo grado che “i punti d'urto sono stati: parte anteriore dell'autovettura Fiat Punto contro il lato sinistro del corpo degli assistiti, facendoli rovinare a terra sullo stesso lato” (cfr.pag.1 atto di citazione) e che il teste, escussa all'udienza del 17.05.2021, ha precisato che “i punti Testimone_1
d'urto furono tra la parte anteriore dell'auto contro la parte laterale sinistra dei due pedoni, facendoli cadere sullo stesso lato, a sinistra”.
Ebbene, posto che, come dichiarato dagli istanti, l'urto da parte dell'autovettura sia avvenuto contro la parte laterale sinistra dei pedoni, appare inverosimile che gli stessi siano caduti sul medesimo lato interessato dall'impatto
(ossia il sinistro) e non il destro.
In aggiunta, sotto il profilo ricostruttivo della vicenda, la testimonianza stessa, resa nel corso del giudizio di primo grado, si rivela non esaustiva e dunque poco affidabile, in quanto il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria, oltre che dall'atto introduttivo degli attori in primo grado, risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
Non risultano, in conclusione, condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né tanto meno l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, l'inverosimiglianza della dinamica del sinistro dedotta in citazione, la mancanza di prova adeguata in merito alla stessa, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, attesa, per l'appunto, l'inverosimiglianza della dinamica descritta, la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_4
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca n. 677/2022, rigetta la domanda proposta da
[...]
ed CP_2 Controparte_3 • condanna le parti appellate ed Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro
[...]
1.046,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro
355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 7.7.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7162/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 677/2022 – lesione personale, vertente tra con sede legale in Croazia a Zagabria, Via Parte_1
Listopadska, 2 e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia,
31 – 34122 c.f. , P. IVA , in persona del suo l.r.p.t. dott. P.IVA_1 P.IVA_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53;
appellante
e
( ) ed Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Iannucci
[...] C.F._2
Gianluca (c.f. ), con lo stesso elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio sito in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE); appellati nonche'
, (C.F. , residente in [...]di Principe CP_4 C.F._4
(CE) alla via Colombo 20 – 80133; appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non CP_4 costituitosi in giudizio.
2. Con atto di appello, notificato in data 16.09.2022, la
[...] adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata Parte_1 la sentenza n. 677/2022 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca che aveva accolto la domanda degli attori ed condannando Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_1 CP_4 patiti a seguito dell'evento occorso in data 08/09/2020, in Cellole, e precisamente in viale Risorgimento.
A fondamento dell'appello, la lamentava l'erroneità della Pt_1 motivazione della sentenza data l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine alle eccezioni di improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea, così violando gli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
contestava altresì l'erroneità della motivazione della sentenza in relazione al tentativo di negoziazione assistita, risultando sul punto contraddittoria.
Nel merito l'appellante eccepiva la mancata veridicità del sinistro atteso che le parti coinvolte fossero plurisinistrate (come da banca dati IVASS allegata); contestava l'eccessiva valutazione del danno biologico quantificato dal giudice di primo grado nella misura del 4%, con conseguente sproporzione del quantum da risarcire;
chiedendo, in aggiunta, la revoca delle spese di CTU poste in primo grado a suo carico.
Si costituivano in giudizio gli appellati ed Controparte_2 Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per
[...] Pt_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In particolare, in ordine al primo motivo di gravame rilevavano che parte appellante non avesse documentato in alcun modo la propria eccezione, limitandosi a riportare il contenuto degli artt. 145 e 148 c.p.c.; in relazione, poi, alla sollevata erroneità della motivazione della sentenza in punto di negoziazione assistita, gli appellati dichiaravano che, al di là della contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, dovesse darsi atto della regolarità dell'inoltro dell'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, con conseguente procedibilità del giudizio.
Nel merito, gli appellati ritenevano che le risultanze della banca dati IVASS non fossero idonee a dimostrare la mancata verificazione del sinistro;
in secondo luogo, in ordine all'eccessiva valutazione del danno biologico e conseguente sproporzione del quantum da risarcire, asserivano che la relazione tecnica d'ufficio contenesse una logica e lineare ricostruzione fattuale e tecnica delle circostanze per cui è causa, tali da giustificare le conclusioni cui il giudice di prime cure era pervenuto.
Si opponevano inoltre alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, non ricorrendo nel caso di specie i requisiti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”.
In conclusione, chiedevano di confermare la sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo rigettarsi l'appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, lo stesso non perveniva;
nondimeno, la parte appellante ottemperava all'onere di ricomporre telematicamente il contenuto dei documenti specificamente allegati nell'atto difensivo di cui chiedeva il riesame, consentendo al Giudice di dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di essi fondati.
La causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281-sexies comma III c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Gli attori – ed – con atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione in primo grado, premettevano che il 08.09.2020, verso le 18.30 circa, in
Cellole (CE) lungo la via Risorgimento, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, venivano investiti dall'auto Fiat Punto tg. CY873BB, di proprietà di ed assicurata per la R.C.A. con la CP_4 Parte_1 Più precisamente, gli attori esponevano che il sinistro si verificava per la responsabilità esclusiva del conducente che, in violazione delle norme del codice della strada e con una condotta distratta ed imprudente, non si accorgeva dei pedoni e li investiva.
Gli istanti subivano lesioni e, pertanto, venivano trasportati al P.S. dell'Ospedale di Formia per le serie lesioni riportate, da quantificare in corso di causa a mezzo c.t.u.
Citavano quindi in giudizio , in qualità di proprietario dell'auto, e CP_4 la al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità Parte_1 esclusiva di , la condanna delle parti convenute, in solido, al risarcimento CP_4 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Svolte le attività istruttorie, mediante prova testi e consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di , della somma di euro 8.400,00 e, in Controparte_2 favore di della somma di euro 7.800,00, oltre interessi;
Controparte_3 condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere. Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002) .
Il merito
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez.
III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento, emergendo, al contrario, forti incongruenze sia nell'atto di citazione in data la dinamica del sinistro descritta, sia , conseguentemente, nella prova testimoniale espletata.
Invero, si consideri che ed hanno Controparte_2 Controparte_3 dichiarato negli atti introduttivi del giudizio di primo grado che “i punti d'urto sono stati: parte anteriore dell'autovettura Fiat Punto contro il lato sinistro del corpo degli assistiti, facendoli rovinare a terra sullo stesso lato” (cfr.pag.1 atto di citazione) e che il teste, escussa all'udienza del 17.05.2021, ha precisato che “i punti Testimone_1
d'urto furono tra la parte anteriore dell'auto contro la parte laterale sinistra dei due pedoni, facendoli cadere sullo stesso lato, a sinistra”.
Ebbene, posto che, come dichiarato dagli istanti, l'urto da parte dell'autovettura sia avvenuto contro la parte laterale sinistra dei pedoni, appare inverosimile che gli stessi siano caduti sul medesimo lato interessato dall'impatto
(ossia il sinistro) e non il destro.
In aggiunta, sotto il profilo ricostruttivo della vicenda, la testimonianza stessa, resa nel corso del giudizio di primo grado, si rivela non esaustiva e dunque poco affidabile, in quanto il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria, oltre che dall'atto introduttivo degli attori in primo grado, risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
Non risultano, in conclusione, condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né tanto meno l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, l'inverosimiglianza della dinamica del sinistro dedotta in citazione, la mancanza di prova adeguata in merito alla stessa, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, attesa, per l'appunto, l'inverosimiglianza della dinamica descritta, la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_4
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca n. 677/2022, rigetta la domanda proposta da
[...]
ed CP_2 Controparte_3 • condanna le parti appellate ed Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro
[...]
1.046,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro
355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 7.7.2025
Il Giudice dott.ssa Renata Russo