Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Analisi mineralogiche;
Mineralogia dei sedimenti;
Geochimica applicata;
Petrotettonica;
Petrografia delle rocce sedimentarie;
Rilevamento geologico;
Geologia marina;
Geotecnica;
Geologia del sottosuolo;
Petrologia.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Analisi biologiche;
Biologia molecolare;
Citologia;
Ecologia animale;
Embriologia degli invertebrati;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Etologia.
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Analisi mineralogiche;
Mineralogia dei sedimenti;
Geochimica applicata;
Petrotettonica;
Petrografia delle rocce sedimentarie;
Rilevamento geologico;
Geologia marina;
Geotecnica;
Geologia del sottosuolo;
Petrologia.