Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI
Causa n. 3805/2018 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 11.02.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso altresì atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3805/18 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Caforio e L. Parte_1
Chidichimo ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Rizzo Controparte_1
resistente
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le
La causa ha ad oggetto la simulazione relativa del contratto di compravendita inter partes del 12.7.2012 dissimulante una donazione nulla in quanto priva del requisito della presenza di due testimoni e la declaratoria di proprietà in capo all'attrice dell'immobile al piano terra sito in Oria alla via Duca d'Aosta identificato in catasto fabbbricati al fg.39 p.lla 401 sub 4.
Costituendosi il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda, dovendosi configurare l'atto in questione un atto di donazione indiretta, ed in subordine l'accertamento e la declaratoria di intervenuta usucapione dell'immobile.
Va innanzitutto evidenziato che dalle emergenze istruttorie risulta che l'attrice è cognata del convenuto e dall'esame dei testi escussi emerge che l'immobile per cui è causa (un locale di circa 15 mq) si trova tra l'abitazione dell'una e l'abitazione dell'altra delle parti in causa.
Riferiscono i testi che esso locale faceva parte dell'abitazione dell'attrice (teste
[...]
) e che ad esso si accedeva attraverso una porta comunicante con Testimone_1
l'appartamento del convenuto (teste ed anzi, non solo l'attore in Testimone_2 sede di interrogatorio formale, ma anche gli altri testi escussi ( Testimone_3
) hanno chiarito che fu
[...] Testimone_4 Testimone_5 [...]
, marito dell'attrice, a concedere ai componenti della famiglia Per_1 CP_1
(in particolare alle figlie del convenuto per l'esercizio delle loro attività professionali) l'uso del locale per cui è causa chiudendo la porta di comunicazione con il proprio appartamento e aprendo una porta tra il locale medesimo e l'appartamento dell'attore. Tanto avvenne nel 1991.
Anche la teste , che ha condotto in locazione dal settembre 1994, Testimone_6
e per quattro anni, l'immobile dell'attrice sostanzialmente conferma che il locale per cui è causa non era collegato all'immobile dall'attrice, riconoscendo che l'immobile della attrice si presentava come nella planimetria allegata alla memoria istruttoria n.2 del convenuto, entrando sulla destra si trovava un muro chiuso.
Va ancora precisato che il convenuto in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla scrittura privata del 12/7/2012 da lui vergata.
Essa scrittura privata del 12/7/2012 è la controdichiarazione della compravendita inter partes, in pari data, dalla quale risulta che la attrice-apparente venditrice non ha percepito alcun corrispettivo in quanto il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito. Orbene, va a questo punto rammentato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit - possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato.
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e per questo motivo non sono classificabili in uno schema fisso. La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno comunque individuato nel tempo una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita: lo stretto legame di parentela fra venditore ed acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando così immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore.
Elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti è però il mancato pagamento del prezzo o meglio la mancanza di effettività del pagamento. Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur se effettivamente avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente - anche in più soluzioni differite nel tempo
- la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione. Secondo le comuni regole di esperienza, infatti, una vendita effettuata senza pagamento del prezzo, soprattutto se intercorsa fra parenti o fra coniugi o alla presenza di testimoni, dissimula una donazione.
Va ancora precisato che mentre rimane in capo al terzo l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che secondo le comuni regole di esperienza svelano l'accordo simulatorio, le parti dell'atto, invece, possono dimostrare la simulazione attraverso l'accordo simulatorio.
Nella specie la c.d. controdichiarazione, non disconosciuta dal convenuto che anzi ha riconosciuto come propria la firma ivi apposta, attesta che tra le parti non vi sia stato alcun trasferimento di denaro.
Tale circostanza conclude circa la simulazione della vendita inter partes.
Stabilito dunque che il contratto di compravendita del locale per cui è causa è una donazione e non una vendita, si deve rilevare come vi sia un difetto di forma.
Dal combinato disposto dell'art. 782 c.c. e degli artt. 47 e 48 della legge notarile si evince infatti che tale negozio per essere valido necessita non solo della forma dell'atto pubblico, ma anche della presenza di due testimoni, pena nullità ex art. 58 Legge 89/1913. Nel caso in esame, l'atto, qualificato come donazione, non è stato rogato alla presenza di testimoni ed è quindi nullo.
La domanda attorea andrebbe pertanto accolta.
Controparte ha tuttavia richiesto, ancorchè in linea subordinata, l'accertamento e la declaratoria di intervenuta usucapione dell'immobile.
Com' è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell' usucapione su beni immobili
è dato dal suo possesso (protratto per almeno venti anni nella ordinaria e per almeno quindici anni nella usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) che rivesta i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Ai fini poi dell' accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto della attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali (nelle deposizioni rese dai testi escussi) è emerso non solo la circostanza secondo la quale le figlie del convenuto hanno utilizzato l'immobile dal 1991, allorchè il marito dell'attrice ebbe a concederlo in uso, ma che esso ancora è in uso alla famiglia . CP_1
Ma ciò che maggiormente rileva ed appare dirimente al fine del accoglimento della domanda è che il possesso è stato continuativo, pubblico e pacifico per oltre venti anni.
Pertanto, va rigettata la domanda attorea in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda del convenuto e, per l'effetto, dichiarato l'avvenuto acquisto, da parte del convenuto, in forza dell'usucapione, della proprietà dell'immobile al piano terra sito in Oria alla via Duca d'Aosta identificato in catasto fabbbricati al fg.39 p.lla 401 sub 4.
Va, per l'effetto, ordinato al competente Conservatore di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art.281 sexiesc.p.c., il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando sulla domanda nel contraddittorio delle parti costituite, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- dichiara che in forza dell'usucapione, ha acquistato la Controparte_1 proprietà dell'immobile al piano terra sito in Oria alla via Duca d'Aosta identificato in catasto fabbbricati al fg.39 p.lla 401 sub 4;
- ordina al competente Conservatore di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- spese del giudizio compensate.
Brindisi,11/02/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi