Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 137 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Anna Maria Lojacono
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Gianfrancesco Controparte_2
Montoro
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con due distinti ricorsi proposti l'11.4.22 ha proposto opposizione avverso Controparte_2 una intimazione di pagamento notificata da cui erano sottesi due Parte_1 CP_ avvisi di addebito per crediti contributivi
2) In entrambi i ricorsi si denunciava l'omessa notifica dei due avvisi di addebito e si eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi anche nell'ipotesi di avvenuta notifica degli avvisi di addebito.
4) In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“Deve dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento di cui è titolare l' CP_3 Si premette che l'istituto previdenziale non ha riscontrato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito 33420112001176806. I crediti indicati in tale avviso sono relativi all'anno 2011. Ora l' ha documentato l'avvenuta notifica di altre intimazioni di Parte_1 pagamento, relative ai titoli oggetto delle cause riunite, nelle date del 26.06.2019 e del 08.02.2020.
Le notifiche di tali intimazioni di pagamento sono state eseguite, quindi, dopo il decorso del termine quinquennale dall'anno maturazione dei crediti (2011) e, pertanto, tali pretese erano già ampiamente prescritte alla data del 01.03.2022, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420140001884579, l' ha prodotto una relazione di CP_3 notifica in data 19.06.2014.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che in difetto di una indicazione nella relata di notifica del numero dell'avviso di addebito notificato non possa ritenersi che la notifica si riferisse all'avviso n. 33420140001884579, tanto più in considerazione del fatto che dalla intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio risulta che nella stessa data del 19.06.2014 è stato notificato alla società ricorrente un altro avviso di addebito recante il n. 33420140004035412000.
Ebbene, rilevato che i crediti indicati nell'avviso di addebito n. 33420140001884579 sono maturati negli anni 2012 e 2013, le intimazioni di pagamento notificate il 26.06.2019 e il 08.02.2020 non hanno avuto alcun effetto interruttivo, posto che il termine prescrizionale era ormai compiuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il motivo, contenuto in entrambi i ricorsi, di omessa notifica dei due avvisi di addebito presupposti alla intimazione di pagamento.
Trattandosi di doglianze riferite a vizi formali della intimazione impugnata, le opposizioni avrebbero dovuto essere proposte entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della intimazione.
Termine che non era stato rispettato atteso che l'intimazione opposta era stata notificata l'1.3.22, mentre i due ricorsi erano stati depositati l'11.4.22. Inoltre, alla luce delle suddette date, i ricorsi erano stati depositati anche oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, che doveva essere rispettato anche volendo considerare “l'opposizione di che trattasi come
“recuperatoria”;
5.2) che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, dal momento che unico titolare del credito contributivo di cui si chiedeva Parte_1
l'accertamento della relativa prescrizione era l'ente previdenziale, così come definitivamente chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 7514/22;
5.3) che il tribunale aveva anche errato nel dichiarare la prescrizione dei contributi di cui ai due avvisi di addebito. Il giudice di primo grado, infatti, non aveva prestato attenzione alle difese svolte dall'odierna appellante, né alla produzione documentale da questa eseguita, dall'esame della quale era possibile rilevare la totale infondatezza della censura avversaria. Come già specificato, infatti, era stata prodotta in giudizio la documentazione idonea a negare in radice l'effetto estintivo ex adverso invocato, tenendo previamente conto delle sospensioni previste dalla legge nel calcolo dei termini che qui interessano (legge n. 147/2013 – emergenza Covid19). Omettendo di riproporre quanto già innanzi riprodotto, è da sottolineare ancora una volta come, con un semplice calcolo aritmetico, il giudice estensore della sentenza gravata, avrebbe potuto evitare l'errore in cui è incorso.
5.4) l'erronea condanna alle spese di lite di relativamente ad una Parte_1 impugnazione inammissibile e infondata sotto ogni profilo. La scrivente difesa ritiene che non si debbano spendere molte parole sul punto.
CP_ 6) si è costituito esprimendo “adesione alle prospettate ragioni di riforma proposte da CP_4 con precipuo riferimento alla esistenza di specifici atti interruttivi che inibiscono la maturazione del dedotto termine prescrizionale”. L'ente previdenziale, inoltre, ha “in via vicaria” affermato la sussistenza della legittimazione passiva del concessionario della riscossione, non potendo esso abdicare allo specifico ruolo - demandato ex lege – di titolare del potere coercitivo legato alla riscossione del medesimo credito previdenziale.
7) ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'impugnazione perché Controparte_2
l'appellante avrebbe dovuto richiedere la riforma della sentenza impugnata in punti ben specifici e determinati, sulla base di motivazioni più ampiamente estese in parte motivazionale contrario alle previsioni dell'art. 434 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata.
8) Tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello nei termini dedotti da Le conclusioni di cui all'atto di appello risultano corrispondenti ai Controparte_2 motivi di impugnazione, sì come sopra riassunti, con i quali la sentenza impugnata è stata adeguatamente censurata. Tanto chiarito, l'inammissibilità dell'appello non può essere ravvisata sol perché nelle conclusioni non si è chiesto espressamente la riforma, o la parziale riforma, della sentenza impugnata, dal momento che un tale elemento volitivo risulta chiaramente dal tenore dell'impugnazione.
10) Ciò detto, l'appello deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
11) Il primo motivo di appello è sia inammissibile, sia infondato.
11.1) Quanto alla tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., delle censure riferite alla omessa notifica degli avvisi di addebito, proprio perché tali censure integravano una opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di primo grado non è appellabile sul punto.
11.2) Quanto alla tardività dei ricorsi anche rispetto al termine decadenziale di 40 giorni, la censura dell'appellante è infondata perché non tiene conto che il 40° giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento (1.3.22) scadeva domenica 10.4.22, sicché risultano rispettosi del suddetto termine i due ricorsi depositati l'11.4.22; 11.3) Infine, l'appellante trascura la circostanza che i due ricorsi, nella parte in cui si eccepiva la prescrizione maturata anche nell'ipotesi di regolare notifica dei due avvisi di addebito, integrava una opposizione alla esecuzione per far valere l'estinzione del credito dopo il formarsi del titolo esecutivo.
Ed è noto che l'opposizione all'esecuzione non soggiace a termini perentori di decadenza.
12) Il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione quinquennale, è inammissibile proprio in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite n° 7514/22, che la stessa appellante ha richiamato nel suo ricorso.
12.1) Il motivo di appello è infatti privo di interesse dell'agente della riscossione ad impugnare una statuizione relativa al merito della pretesa contributiva, in ordine alla quale l'appellante difetta di legittimazione ad agire non potendo esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (si rimanda, sul punto, ai definitivi chiarimenti contenuti, oltre che in Cass. SSUU 7514/22, anche nelle successive pronunce di legittimità n° 18812/22, confermata da Cass. n° 7372/24).
13) La conseguenza di quanto appena detto è che deve essere accolto il terzo motivo di appello. Premesso che aveva tempestivamente sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, CP_4 il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi in conformità a tale richiesta, mentre ha del tutto omesso di esaminarla.
14) La sentenza impugnata deve essere quindi parzialmente riformata dandosi atto del difetto di legittimazione passiva di . Parte_1
15) Ne consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello relativo alle spese di lite di primo grado, che devono essere compensate tra la società ricorrente e per cui le stesse, come liquidate dal CP_4 tribunale, devono restare a carico del solo ente previdenziale che non ha impugnato la sentenza, risultando soccombente in ordine alla accertata estinzione dei crediti di cui era unico titolare per intervenuta prescrizione.
16) Le spese di appello devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione e del comune interesse sostanziale dedotto in giudizio da ed CP_4 CP_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1576/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
b) compensa le spese del Parte_1 primo grado di giudizio nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale