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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a Canicattini Bagni, in C.da Pozzillo 13, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni, Via
Marconi 66, presso lo studio dell'avv. Lombardo Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Palazzolo Acreide, in Via Ronco Aurispa n. 8, elettivamente domiciliato in Noto, Via Tiberio
Calcagni n. 70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 27/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Il minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ma collocato Persona_1
presso il domicilio della madre, in Canicattini Bagni C.da Pozzillo n. 13; Le decisioni più rilevanti per la vita del minore, come quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dello stesso, saranno adottate dai genitori di comune accordo.
pagina1 di 3 2) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un Parte_2 Persona_1
pomeriggio a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 15:30 della domenica.
Il SI. potrà sentire telefonicamente il figlio ogni giorno, anche Parte_2 Persona_1
tramite video chiamata.
Resta inteso che, solo previo accordo tra le parti, gli orari ed i tempi di visita sopra stabiliti potranno essere modificati per meglio adattarli ad esigenze contingenti del figlio Persona_1
Il SI. avrà cura di prelevare e ricondurre il figlio presso il domicilio materno nel Parte_2 rispetto degli orari sopra stabiliti, con tolleranza di ritardo di mezz'ora, salvo ritardo maggiore motivato da adeguata giustificazione.
Nel caso di impedimento motivato, il SI. potrà delegare persona di fiducia, in Parte_2
specie i propri genitori e , nonché il proprio fratello Controparte_1 CP_2 Per_2
per prelevare e ricondurre il minore presso il domicilio materno.
[...]
Infine, durante la stagione estiva, il padre potrà tenere con sè il figlio per un'intera settimana nel mese di Agosto;
tale settimana esclusiva dovrà essere comunicata dal SI. alla Parte_2
SI.ra entro il 31 maggio di ogni anno e rispetterà il criterio di alternanza Parte_1
annuale.
3) Per le festività natalizie ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il minore il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o di Pasquetta e per le altre festività del calendario, nonché per il giorno del compleanno del minore.
5) Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico su carta PostePay IBAN:
[...] intestata alla SI.ra . Parte_1
6) Entrambi i genitori dovranno contribuire ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive) occorrenti per il figlio minore. Al fine di evitare l'insorgere di contrasti e fraintendimenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si richiamano alla Linee guida in materia adottate dal Tribunale di Siracusa, che vengono accettate dalle parti e che devono pertanto intendersi integralmente riportate nel presente atto.”
Con decreto presidenziale del 10/1/2025 è stata fissata udienza del 3/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
4/2/2025).
pagina2 di 3 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
7/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a Canicattini Bagni, in C.da Pozzillo 13, elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni, Via
Marconi 66, presso lo studio dell'avv. Lombardo Dario, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Palazzolo Acreide, in Via Ronco Aurispa n. 8, elettivamente domiciliato in Noto, Via Tiberio
Calcagni n. 70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 27/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e
[...]
dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Il minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ma collocato Persona_1
presso il domicilio della madre, in Canicattini Bagni C.da Pozzillo n. 13; Le decisioni più rilevanti per la vita del minore, come quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dello stesso, saranno adottate dai genitori di comune accordo.
pagina1 di 3 2) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un Parte_2 Persona_1
pomeriggio a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 15:30 della domenica.
Il SI. potrà sentire telefonicamente il figlio ogni giorno, anche Parte_2 Persona_1
tramite video chiamata.
Resta inteso che, solo previo accordo tra le parti, gli orari ed i tempi di visita sopra stabiliti potranno essere modificati per meglio adattarli ad esigenze contingenti del figlio Persona_1
Il SI. avrà cura di prelevare e ricondurre il figlio presso il domicilio materno nel Parte_2 rispetto degli orari sopra stabiliti, con tolleranza di ritardo di mezz'ora, salvo ritardo maggiore motivato da adeguata giustificazione.
Nel caso di impedimento motivato, il SI. potrà delegare persona di fiducia, in Parte_2
specie i propri genitori e , nonché il proprio fratello Controparte_1 CP_2 Per_2
per prelevare e ricondurre il minore presso il domicilio materno.
[...]
Infine, durante la stagione estiva, il padre potrà tenere con sè il figlio per un'intera settimana nel mese di Agosto;
tale settimana esclusiva dovrà essere comunicata dal SI. alla Parte_2
SI.ra entro il 31 maggio di ogni anno e rispetterà il criterio di alternanza Parte_1
annuale.
3) Per le festività natalizie ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il minore il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o di Pasquetta e per le altre festività del calendario, nonché per il giorno del compleanno del minore.
5) Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico su carta PostePay IBAN:
[...] intestata alla SI.ra . Parte_1
6) Entrambi i genitori dovranno contribuire ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive) occorrenti per il figlio minore. Al fine di evitare l'insorgere di contrasti e fraintendimenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si richiamano alla Linee guida in materia adottate dal Tribunale di Siracusa, che vengono accettate dalle parti e che devono pertanto intendersi integralmente riportate nel presente atto.”
Con decreto presidenziale del 10/1/2025 è stata fissata udienza del 3/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
4/2/2025).
pagina2 di 3 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
7/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3