Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 345
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Sentenza 17 marzo 2025

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La Corte d'Appello di L'Aquila, pronunciandosi sull'appello proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva confermato un decreto ingiuntivo emesso in favore della società Controparte_1, ha rigettato l'impugnazione. La controversia originava dall'opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di € 78.072,97 per forniture di beni alimentari. La società opponente aveva dedotto l'integrale estinzione del debito tramite un piano di rateizzazione e la sussistenza di un proprio credito di € 876,82, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di tale somma. L'appellante aveva articolato l'appello in due motivi: il primo concernente l'errata valutazione del thema decidendum, lamentando che il giudice di prime cure avesse basato il credito su un numero parziale di fatture e avesse erroneamente individuato la data di cessazione del rapporto commerciale; il secondo motivo riguardava l'errata valutazione delle prove, contestando l'efficacia probatoria dell'estratto del registro IVA autenticato e il disconoscimento dei documenti di trasporto (DDT), sostenendo che l'onere probatorio della consegna spettasse alla controparte.

La Corte d'Appello ha ritenuto infondati entrambi i motivi di appello, confermando la correttezza della decisione di primo grado. In particolare, ha evidenziato come la società opposta avesse assolto all'onere probatorio dimostrando la fonte del credito (le fatture e i DDT, molti dei quali sottoscritti) e l'inadempimento della controparte, mentre quest'ultima non aveva fornito prova sufficiente dell'estinzione del debito o dell'esistenza di un piano di rientro concordato. La Corte ha ribadito l'efficacia probatoria dei libri contabili regolarmente tenuti tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c., anche come prova indiziaria a favore dell'imprenditore, e ha considerato generiche le dichiarazioni testimoniali addotte dall'appellante. Ha altresì ritenuto che la mancata risposta all'interrogatorio formale non equivalga a confessione e che le ammissioni contenute nella missiva del 30.11.2018 da parte dell'appellante, relative alla contabilizzazione di pagamenti, corroborassero la pretesa della controparte. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, con conseguente condanna alle spese legali e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla normativa. La domanda riconvenzionale è stata anch'essa rigettata per l'inattendibilità del partitario prodotto dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 345
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 345
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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