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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 680/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 04.06.2024 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t. legale rappresentante, Sig.ra Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di delega in atti dall'Avv. Carlo Parte_2
Corradi, unitamente e separatamente all'Avv. Ida Corradi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Loreto Aprutino, alla Via Cappuccini
n.136;
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., Sig.ra elettivamente domicilita in Controparte_2
Pescara, alla Piazza 1° Maggio n.4 presso lo studio dell'Avv. Marco Sanvitale, rappresentata e difesa dal medesimo, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del 04.06.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 928/2022 del 20.06.2022, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.445/2019 con cui veniva ingiunto alla medesima, su istanza della il pagamento, in Controparte_1 favore di quest'ultima, di € 78.072,97, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per forniture di beni alimentari effettuate nell'anno 2013, come da fatture azionate e relativi documenti di trasporto (DDT).
Deduceva nell'opposizione che i rapporti tra le parti erano iniziati nel 2012 e si erano interrotti con la consegna della merce portata dalla fattura n. 23868 del
19.07.2013. Riferiva che, a quella data, il debito dell'opponente era pari ad €
82.671,98; che aveva ottenuto dalla società opposta un piano di rateizzazione con il quale aveva onorato integralmente l'avversa pretesa;
che era essa stessa creditrice dell'importo di € 876,82 come indicato chiaramente dal partitario prodotto.
Dunque – concludeva – il credito vantato dalla società opposta era da ritenersi inesistente, oltre che non provato nell'an e nel quantum.
Concludeva nei termini che seguono:
“in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della azione monitoria spiegata stante l'assenza di una formale costituzione in mora ovvero decadenza dal beneficio dilatorio precedentemente concesso e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del D.I. n.445/2019 proc. civ.
2 n.1278/2019 RG emesso dal Tribunale di Pescara in data 25-03-2019 per le motivazioni tutte di cui alle premesse;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avanzate dalla società creditrice opposta e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del D.I. n.445/2019 proc. civ. n.1278/2019 RG emesso dal Tribunale di
Pescara in data 25-03-2019 per le motivazioni tutte di cui alle premesse;
in subordine, in via riconvenzionale, accertata l'infondatezza delle richieste avanzate dalla società creditrice, dichiarare l'indebito pagamento eseguito dalla in favore della nella misura pari ad Parte_1 Controparte_1
€ 876,82 e, per l'effetto, condannare la alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 876,82, oltre interessi Parte_1 nella misura legale. Con vittoria di spese ed onorario di avvocato”.
Si costituiva la società contestando le Controparte_1 avverse deduzioni. Deduceva l'inattendibilità della documentazione contabile prodotta dall'opponente, nonché l'inesistenza di un piano di rateizzazione, in realtà mai concesso. Evidenziava di avere considerato, nella determinazione del credito ingiunto, alcune somme già versate dalla in acconto del Parte_1
maggior debito, ma di non essere detto debito stato integralmente onorato.
Infondata, poi - deduceva - la domanda riconvenzionale risultata del tutto sfornita di prova.
Concludeva nei termini che seguono:
“In via preliminare, rigettare l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. in quanto carente dei presupposti e del tutto infondata;
Nel merito, rigettare l'appello proposto con la conferma della sentenza n.
928/2022 dl 20/06/2022 e di conseguenza rigettare anche la domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria delle spese e competenze anche del presente
3 grado di giudizio, con la maggiorazione del 15 % sulle competenze ex DM
55/2014”.
Istruita la causa a mezzo prove documentali ed orali, il giudice del Tribunale di
Pescara con la sentenza n.928/2022 decideva la causa nei termini che seguono:
“rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 445/2019 del 25/03/2019 che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 10.250,00 per
[...]
compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge”.
Nella sentenza il giudice riteneva che la attraverso la produzione CP_1
documentale avesse sufficientemente determinato l'entità del suo credito ed adeguatamente superato l'onere probatorio posto a suo carico “in quanto, vertendosi in materia di rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, i libri bollati
e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare piena prova tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c. anche a favore del creditore”. “Ininfluenti ai fini del decidere – precisava poi il giudice - e, comunque, inidonee a confutare le argomentazioni sin qui esposte appaiono le risultanze delle prove orali raccolte nel corso del giudizio avendo i testi escussi reso dichiarazioni del tutto generiche che nulla hanno aggiunto a quanto già emergente dagli atti”. Parimenti non determinante, a parere del giudice, la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società creditrice “non di certo equivalendo essa a confessione bensì rivestendo il valore di un argomento di prova da valutarsi unitamente a tutti gli altri elementi raccolti nel corso del giudizio”. E le asserzioni di parte opponente –rilevava - erano rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio e, dunque, inidonee a
4 scalfire le risultanze di quanto emergente dalla documentazione ex adverso prodotta.
Da rigettare anche la domanda riconvenzionale formulata dalla società Pt_1 poichè “la inattendibilità del partitario prodotto dalla opponente - dal quale,
[...]
a suo dire, emergerebbe un credito in suo favore di € 876,82 – non consente di poter affermare in alcun modo l'esistenza di detta pretesa, la quale non risulta altrimenti provata”.
Nel proporre appello la società censurava la decisione del primo Parte_1 giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
Primo motivo. Errata valutazione del thema decidendum:
a) secondo la società appellante, il giudice aveva rinvenuto il fondamento del credito pari ad € 78.072,97 nelle fatture: n. 10636 del 29-03-2013, n. 14258 del
30-04-2013, n.18131 del 31-05-2013, n. 21462 del 28-06-2013 e n. 23063 del 12-
07-2013. Dal conteggio risultavano però mancanti le altre fatture, n. 3695 del 01-
02-2013, n. 4108 del 06-02-2013 e n. 7072 del 28-02-2013, parimenti alle altre azionate con il monitorio.
Non era pertanto comprensibile come il primo giudice avesse potuto confermare un decreto ingiuntivo richiamando però solo alcune delle fatture azionate e poste alla base del decreto ingiuntivo.
b) il Giudice di prime cure aveva erroneamente accolto l'assunto della società opposta secondo cui l'ultima fattura emessa era la n. 23063 del 12-07-2013: una circostanza del tutto illogica e infondata dal momento che la fattura n. 23868 del
19-07-2013, era riportata, sia, nel partitario della (doc. 3 fasc. parte Pt_1
opponente), sia, nel partitario della (cfr. doc.3 fascicolo parte Controparte_1
opposta (ciò confermando la attendibilità e la genuinità della ricostruzione contabile offerta dall'opponente circa la data di cessazione del rapporto in essere).
Alla data di chiusura del rapporto – deduceva l'appellante - le fatture insolute
5 erano le seguenti: n. 3695 del 01-02-2013, n. 4108 del 06-02-2013, n. 7072 del
28-02-2013, n. 10636 del 29-03- 2013, la 21462 del 28-06-2013 e la n. 23063 del
12-07-2013: fatture – contrariamente a quanto ritenuto dall'opposta - saldate mediante il piano di rientro garantito con le cambiali (doc. 4 fasc. parte opponente).
Secondo motivo. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..
a) il Tribunale di Pescara aveva erroneamente ritenuto fondata e provata l'entità del credito azionato in fase monitoria sulla base dell'estratto del registro IVA autenticato dal notaio, attribuendo allo stesso la “efficacia privilegiata di scrittura contabile ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c.”. In realtà – deduceva l'appellante - alla stregua della fattura, anche il registro IVA è atto di formazione unilaterale e la dichiarazione di conformità rilasciata dal notaio in calce all'estratto non aggiunge nulla dal punto di vista probatorio contro il debitore, poiché trattasi di semplice attestazione di veridicità rispetto a quanto formato unilateralmente dall'imprenditore.
b) in sede di opposizione la aveva depositato soltanto alcuni Controparte_1
DDT riconducibili alle seguenti fatture: n. 10636 del 29-03.1963, n. 14258 del 30-
004-2013, 18131 del 31-05-2013, 21462 del 28-05-2013 e n. 23063 del 12-07-
2013. Stante il tempestivo disconoscimento della documentazione de quo da parte dell'opponente (in generale tutti i DDT prodotti recavano quale “firma del destinatario” delle sigle illeggibili e non erano muniti del timbro del destinatario;
in tutti i DDT prodotti mancava la sottoscrizione del conducente), spettava alla l'onere di provare la puntuale consegna del materiale di cui Controparte_1
alle azionate fatture alla debitrice Parte appellante evidenziava, Pt_1
richiamando giurisprudenza di legittimità, che, poiché era stata disconosciuta la sottoscrizione delle bolle di consegna, la avrebbe dovuto proporre istanza CP_1
di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, avrebbe dovuto
6 chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale.
Prova testimoniale che, nel caso di specie, era apparsa generica e non esaustiva.
Da accogliere invece – deduceva l'appellante – la domanda riconvenzionale sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte attrice che avevano confermato come sulle bolle di consegna vi fosse l'intestazione di tale società “Elle Emme” e che non avevano mai sentito parlare della come fornitore 'diretto' Controparte_1
della Regia.
Concludeva nei termini che seguono:
“in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, ed in accoglimento dei dedotti motivi di appello così giudicare:
In via preliminare e cautelare: disporre l'immediata sospensione della esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283
c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della medesima per le ragioni esposte nella premessa del presente atto.
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 928/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pescara in data 20-06-2022, nel giudizio distinto a R.G. con il n.
2073/2019 e notificata al procuratore costituito Avv. Carlo Corradi in data 24-
06- 2022 ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avanzate dalla società creditrice opposta e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare la nullità del D.I. n.445/2019 proc. civ. n.1278/2019 RG emesso dal
Tribunale di Pescara in data 25-03-2019 per le motivazioni tutte di cui alle premesse;
in subordine, in via riconvenzionale, accertata l'infondatezza delle richieste avanzate dalla società creditrice, dichiarare l'indebito pagamento eseguito dalla in favore della nella misura pari ad Parte_1 Controparte_1
7 € 876,82 e, per l'effetto, condannare la alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 876,82, oltre interessi Parte_1
nella misura legale.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato”.
Si costituiva in appello la società Controparte_1 contestando le avverse deduzioni, invocando il rigetto dell'impugnativa, con vittoria delle spese di lite del grado.
Concludeva nei termini che seguono:
“in via preliminare, rigettare l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. in quanto carente dei presupposti e del tutto infondata;
Nel merito, rigettare l'appello proposto con la conferma della sentenza n.
928/2022 del 20/06/2022 e di conseguenza rigettare anche la domanda riconvenzionale.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con la maggiorazione del 15 % sulle competenze ex DM 55/2014”.
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Stante la modalità di esposizione delle censure alla sentenza impugnata si ritiene opportuno trattare congiuntamente i due motivi di appello.
La ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il Controparte_1
pagamento da parte della società della somma residua, ancora dovuta, Parte_1
rispetto agli importi totali portati dalle fatture n. 3695 del 01.02.2013, n.4108 del
06.02.2013, n.7072 del 28.02.2013, n. 10636 del 29/03/2013, n. 14258 del
30/04/2013, n. 18131 del 31/05/2013, n. 21462 del 28/06/2013 e n. 23063 del
12/07/2013, vantando un credito complessivo pari ad € 78.072,97.
A sostegno della pretesa la società ha prodotto le suddette fatture, corredate dai documenti di trasporto con riferimento in particolare alle merci di cui alle fatture
8 nn. 10636, 14258, 18131, 21462 e 23063: DDT attestanti tutti la consegna della merce e debitamente sottoscritti dal destinatario (ad eccezione di un numero esiguo di essi), nonché l'estratto, autenticato da Notaio, del Registro Iva nel quale le fatture citate risultano essere state regolarmente annotate.
Le argomentazioni del primo giudice espresse in sentenza con il rigetto dell'opposizione appaiono alla Corte corrette e convincenti.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria espletata a mezzo prove documentali ed orali, ha ritenuto correttamente che la società opposta, la
[...]
nella sua veste di attore in senso sostanziale, avesse Controparte_1 ottemperato all'onus probandi su di essa gravante, fornendo la prova dell'esistenza del rapporto di fornitura e limitandosi, come previsto dalla legge, ad allegare semplicemente l'altrui inadempimento. D'altro canto, era stata la stessa società opponente a dichiarare nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che il rapporto intercorrente tra la società e la Parte_1 Controparte_1
traeva le sue origini già dal 2012, anno in cui la società
[...]
opponente aveva iniziato a rifornirsi di pollame e derivati, direttamente dalla società opposta, ovvero per il tramite di terze società (nella specie Ellemme s.r.l.).
Alla prova dell'esistenza del rapporto di fornitura e della fornitura effettuata - peraltro neanche contestata nello specifico dall'opponente, avendo questi semplicemente dichiarato di avere estinto il proprio debito nei confronti della società fornitrice pagando il residuo a terza società che avrebbe agito da tramite tra le parti (si veda sul punto la missiva del 30.11.2018 in cui è scritto “Da un controllo contabile interno, però, la ritiene di aver completamente Parte_1
estinto il debito dovuto nei Vs confronti atteso che risulta contabilizzato, in aggiunta ai pagamenti effettuati direttamente a Vs favore, anche il pagamento della complessiva somma di € 78.314,74 in Vs favore per il tramite del sig. Tes_1
legale rappresentante della ditta ElleEmme S.r.l.”), avrebbe dovuto far
[...]
seguito – contestato dall'opposta l'inadempimento dell'opponente - la prova, da parte di quest'ultimo, della non sussistenza o dell'estinzione del debito.
9 Come è noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore - nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale che agisca per l'adempimento della stessa - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente mira ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (si veda per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ora, la società opposta, a parere della Corte, come sopra già detto, oltre a provare la fornitura (per ammissione dello stesso opponente e per dichiarazione del teste che ha dichiarato “consegnavo io Testimone_2
personalmente per conto di lo scarico della merce presso la sede della CP_1 società sin dal 2012, andavo o 2 o 3 volte a settimana”), ha fornito Parte_1
una prova documentale completa ed esaustiva circa il diritto di credito azionato in giudizio allegando, sin dalla fase monitoria, le fatture di vendita, l'estratto conto all'08.01.2019, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili (registro IVA), nonché i DDT relativi alle fatture emesse. A tale proposito, non può non rilevare sull'efficacia probatoria dei libri contabili bollati e vidimati, quanto affermato da
Cass. Civ. n. 9968/2016 secondo cui “Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro
l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio”. Ed infatti, se è vero che a norma dell'art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione – senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle
10 dimensioni dell'impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l'imprenditore, è parimenti vero che dette scritture possono anche valere a favore di quest'ultimo laddove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2710 c.c., ossia: a) che siano regolarmente tenuti, nonché bollati e vidimati;
b) che riguardino rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; c) che si facciano valere in una controversia con un altro imprenditore.
Senza contare che la società opponente, odierna appellante, ha ammesso (pagg.2
e 3 atto di citazione in opposizione) di avere un debito nei confronti della società opposta nella misura di € 129.800,91, già a decorrere dall'01.01.2013, di avere effettuato diversi versamenti un pò per volta (con effetti cambiari), nonché di avere effettuato l'ultimo acquisto dalla in Controparte_1
data 19.07.2013 (fattura n. 23868), con un debito residuo ammontante a tale data
– secondo la ricostruzione dell'opponente - ad € 82.671,98.
Per contro, le deduzioni dell'opponente, e dunque la ricostruzione contabile al luglio 2013, non sono risultate supportate da prove o indizi che, uniti tra loro, possano fornire un quadro probatorio esauriente. Si rileva sul punto quanto segue:
a) quanto agli effetti cambiari prodotti in giudizio dall'opponente, si riscontrano per essi dichiarazioni di ricezione somme firmate da Controparte_1 solo 'in acconto' e mai 'a saldo';
[...]
b) non vi è prova in atti, sia essa documentale, sia essa orale, attestativa di un piano di riparto concordato tra le parti per il rientro del credito;
c) le prove testimoniali dei testi di parte opponente sono risultate generiche che nulla hanno potuto aggiungere, come correttamente già riscontrato dal primo giudice, a quanto emerso dagli atti. La Corte – in tema di prova testimoniale - rileva come la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgano, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n.
11 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. n. 21187 del 2019);
d) il partitario prodotto dall'opponente, atto di provenienza unilaterale, non riporta due fatture, viceversa annotate nel Registro IVA della creditrice, munito dell'autentica notarile, e si mostra pertanto poco attendibile;
e) non è emerso dall'istruttoria alcun rapporto tra la Controparte_1
e la con la conseguenza che nulla è stato provato
[...] Parte_3
dalla opponente, né, in termini di pagamento a tale terza società del residuo, né, del ruolo di tramite di quest'ultima rispetto alla Controparte_1
[...]
Quanto all'eccepita mancata risposta del legale rappresentante della società opposta all'interrogatorio formale, la Corte rileva come essa – non equivalendo a confessione – ben poteva rivestire il valore di argomento di prova, e ciò doveva essere valutato dal giudice unitamente a tutti gli altri elementi raccolti in giudizio.
Ciò detto, a parere della Corte, il primo giudice ha valutato correttamente le risultanze istruttorie rilevando, condivisibilmente, come parte opponente, odierna appellante, a prescindere dall'interrogatorio formale non espletato, non fosse riuscita a supportare le proprie deduzioni ed eccezioni, e dunque a scalfire le risultanze di quanto emerso dalla documentazione prodotta da parte opposta, odierna appellata.
Di nessun pregio la contestazione/disconoscimento delle firme, ritenute illeggibili, dei documenti di trasporto (DDT), poiché la mancata istanza di verificazione delle scritture può ritenersi superata, dalla prova testimoniale del teste di parte opposta che ha dichiarato espressamente di avere consegnato per la alla nel periodo in esame, le Controparte_1 Parte_1
merci di cui è causa, ma, soprattutto, dalle ammissioni della società appellante stessa che, nulla contestando in termini di consegna della merce, con la missiva
12 del 30.11.2018 dichiarava di avere contabilizzato, tra gli altri pagamenti già effettuati alla “anche il pagamento della complessiva somma di € CP_1
78.314,74 in Vs favore per il tramite del sig. , legale rappresentante Tes_1 della ditta ElleEmme S.r.l.”.
Tanto detto ed ampiamente argomentato, la Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'opposta, unita alle dichiarazioni rese dai testi escussi, consente alla
Corte di ritenere fornita dalla società opposta la prova del credito ingiunto, cui non risulta contrapposta la prova dell'inesistenza/estinzione del debito.
L'appello va pertanto rigettato.
La riscontrata inattendibilità del partitario prodotto dalla opponente, porta con sé il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla medesima tesa ad ottenere l'importo di € 876,82 ivi annotato asseritamente a suo credito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore della società in Controparte_1
13 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 07.03.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Nicoletta Orlandi
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