Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale n. 22 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare
del rifiuto di protocollazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana n. UD0008012490, emessa in data 2.10.2025 “Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 o 9 della legge 5.2.1992, n. 91”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa DI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 20.11.2025 e depositato il 26.11.2025, il ricorrente, che ha presentato in data 1.10.2025 una istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, impugna la comunicazione dd 2.10.2025 di rifiuto dalla piattaforma telematica basata sui seguenti motivi: “ Mancanza dell’atto di nascita. Mancanza del certificato penale del Paese di origine o degli eventuali Paesi terzi di residenza. La S.V. non può sostituire i certificati di nascita e penale con l’atto notorio in quanto non risulta essere titolare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria”.
2. Egli rappresenta di essere cittadino afghano, stabilmente residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di essere impossibilitato a recarsi nel proprio Paese di origine a causa del ritorno del regime dei Talebani.
3. Afferma di aver già presentato una prima istanza a mezzo portale cives il 16.7.2025, ottenendo un rifiuto basato sulle medesime ragioni e con la contestuale segnalazione della presenza di una precedente istanza non ancora definita, a seguito del quale avrebbe provveduto a depositare presso la Prefettura di Udine, a mezzo del proprio difensore, delle osservazioni in merito alla contestata mancanza dei certificati, ma di non aver ottenuto alcun riscontro.
4. Affida le proprie doglianze al seguente motivo di impugnazione:
“ 1. Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto/Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Carenza di motivazione – Difetto dei presupposti per la dichiarazione di rifiuto della domanda di cittadinanza”.
Deduce in primis l’infondatezza della motivazione posta a base del rifiuto e consistente nella pendenza di altra domanda, essendo la stessa già stata definita con provvedimento negativo, oggetto di precedente impugnativa definita da questo Tribunale con sentenza di rigetto n. 170/2020.
In secondo luogo, deduce che attualmente l’Afghanistan verserebbe in uno stato di collasso istituzionale , con assenza di autorità civili riconosciute e totale instabilità amministrativa , e conseguente oggettiva impossibilità di ottenere tali documenti, ragione per cui l’amministrazione dovrebbe accettare la produzione di atti notori sostitutivi.
5. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza producendo memoria difensiva in cui ha evidenziato, con il supporto della documentazione dimessa, che la mancata protocollazione della domanda del ricorrente non è dovuta alla pendenza di altro procedimento avente analogo oggetto, bensì alla carenza delle certificazioni necessarie ai fini dell’avvio del procedimento concessorio, dalla cui presentazione il ricorrente non può ritenersi esentato in quanto non è un richiedente asilo. Ha altresì precisato che le osservazioni trasmesse dal ricorrente alla Prefettura mediante il proprio legale risultavano prive della necessaria procura.
Ha infine concluso per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
6. All’udienza camerale del 17.12.2025, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Conformemente a quanto già statuito dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale, passata in giudicato, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
8. Il ricorrente ha presentato un’istanza telematica di concessione di cittadinanza italiana il 16.7.2025 rifiutata dalla Prefettura attraverso comunicazione sul predetto sistema il 17.7.2025 per “ mancanza del certificato di nascita e del certificato penale rilasciati dal Paese di origine (debitamente tradotti e legalizzati) ” e una successiva istanza dd 1.10.2025, nuovamente rifiutata il 2.10.2025, sempre con la medesima motivazione “ Mancanza dell’atto di nascita; Mancanza del certificato penale del Paese di origine o degli eventuali Paesi terzi di residenza; la S.V. non può sostituire i certificati di nascita e penale con l’atto notorio in quanto in quanto non risulta essere titolare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria”, con l’ulteriore precisazione che “ A seguito di tale rifiuto è possibile presentare una nuova domanda online, una volta superato l’elemento ostativo sopraevidenziato”.
Il ricorrente ha prodotto alla Prefettura, in sostituzione dei predetti certificati, un atto notorio dd 15.7.2025 mediante il quale due soggetti terzi, nati in Afghanistan e residenti in [...], hanno attestato, alla presenza del cancelliere del Tribunale di Udine, che il ricorrente è nato in [...], con indicazione della data di nascita e delle generalità dei genitori e “ che lo stesso non ha riportato condanne penali né ha procedimenti pendenti nel paese di origine né altrove”.
Tale documento non è stato legittimamente ritenuto dalla Prefettura di Udine equipollente agli atti indicati all’art. 1 DPR n. 362 del 1994, che risultano necessari al fine di istruire il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, avviato dal ricorrente con la propria istanza.
9. Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, il ricorrente non è titolare dello status di rifugiato né beneficia di protezione sussidiaria, ragione per cui alcuna concreta situazione di pericolo cui il soggetto sarebbe esposto nel contatto con le Autorità del Paese di origine si può presumere nei suoi confronti.
Egli si è limitato a descrivere in termini generali la situazione dell’Afghanistan, senza comprovare in concreto le ragioni specifiche e personali che avrebbero impedito al medesimo di contattare le Autorità del proprio Paese per richiedere il certificato di nascita e quello penale, come sarebbe stato invece suo onere.
Rileva infatti il Collegio che le circostanze genericamente riportate nel ricorso in relazione alla situazione geopolitica dell’Afghanistan non possono automaticamente giustificare l’impossibilità oggettiva di ottenere le necessarie certificazioni, che non risultano essere state nemmeno richieste all’Ambasciata o alle Autorità Afghane.
Tanto più che, come risulta dalla documentazione agli atti del presente giudizio, il ricorrente ha presentato a corredo dell’istanza un passaporto emesso il 15.3.2018 dal Consolato Generale Afghano a Bonn, successivamente rinnovato presso l’Ambasciata Afghana a Roma il 24.8.2023.
10. Inoltre, va altresì considerato che l’Amministrazione intimata ha comprovato che, in un recente caso analogo, riguardante un cittadino afghano richiedente la concessione della cittadinanza italiana, lo straniero ha regolarmente richiesto ed ottenuto il certificato di nascita ed il certificato penale dal proprio Paese di origine, certificati che sono depositati agli atti del presente giudizio, a ulteriore sostegno del rilievo del Collegio secondo cui le generiche argomentazioni del ricorrente risultano indimostrate ed allo stato infondate.
11. Vanno pertanto richiamate le considerazioni già formulate da questo Tribunale con la sentenza n. 170/2020, che ha respinto il ricorso che era stato proposto dall’odierno ricorrente sub RG 142/2019, avverso analogo provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza per omessa produzione della documentazione richiesta, non impugnata e pertanto divenuta definitiva, secondo cui: “ questo Tribunale ha recentemente statuito, in riferimento alla produzione del certificato penale nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, che “l'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 362 del 1994, prevede che l'istanza per la concessione della cittadinanza dev'essere tra l'altro corredata, in forma autentica, dai seguenti documenti:
‘[...] d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti [...]’. A norma del successivo art. 2, comma 3, l'istanza, mancante dei documenti richiesti o comunque non tempestivamente regolarizzata a seguito del formale invito dell'Amministrazione, viene dichiarata inammissibile. Nel caso di specie, è evidente che, al di là del nomen juris impiegato dall'amministrazione […] che si tratta dell'arresto procedimentale per la mancata produzione di un valido certificato penale, documento necessario ai fini dell'ulteriore corso dell'esame, nel merito, dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. […] I certificati penali, infatti, devono essere rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine e, al fine di conferire validità legale al documento formato all'estero, lo stesso deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente sul territorio straniero. Sono altresì previste deroghe, che conferiscono validità a certificati rilasciati dalle autorità consolari nel nostro Paese, ma presuppongono l'esistenza di specifiche convenzioni tra il Ministero degli Esteri e lo Stato estero, senonché una tale convenzione con l'Afghanistan, paese di origine del richiedente, ancora non esiste. Nemmeno l'Afghanistan ha aderito alla convenzione dell'Aja del 5.10.1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, mediante l'’apostille’" (T.A.R. F.V.G. n. 77 del 2020). Identiche considerazioni possono essere ripetute riguardo alla produzione del certificato di nascita, tenuto conto che l’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. n. 362 del 1994, stabilisce testualmente che “l'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente” (comma 3, in relazione alla lett. a). Alla stregua delle puntuali disposizioni richiamate, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questo Tribunale, si deve quindi concludere che l’avversato provvedimento costituisce il legittimo arresto procedimentale conseguente alla mancata produzione di un valido certificato penale e di un valido atto di nascita, documenti entrambi necessari ai fini dell'ulteriore corso dell'esame, nel merito, dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente, la quale è dunque da considerare, benché allo stato, inammissibile. (…). Inoltre, deve essere respinto il rilievo (secondo motivo), in base al quale le dichiarazioni prodotte dall’interessato, avrebbero dovuto essere ritenute equipollenti ai documenti (certificato di nascita; certificato penale) pretesi dall’Amministrazione. In merito, appaiono pienamente condivisibili i rilievi svolti dalla difesa erariale, allorché ha ricordato che le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione assumono validità (e sono quindi idonee a surrogare i corrispondenti atti di certazione resi dalle competenti autorità) se con esse sono rappresentati “fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” (cfr. art. 43, D.P.R. n. 445 del 2000), ma non anche quando si riferiscano, come nel caso in esame, a qualità personali soggette ad accertamento nel solo Paese d’origine” (Tar Friuli Venezia Giulia, 29.5.2020 n. 170; in termini analoghi Tar Lazio, sez. Prima Ter, 18.7.2023 n. 12132).
12. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente non risulta invece pertinente, riguardando ricorsi presentati da soggetti “ beneficiari di protezione sussidiaria che siano assolutamente impossibilitati ad ottenere gli atti esteri in originale ” (Tar Friuli Venezia Giulia n. 260/2022 e, nello stesso senso, Tar Toscana n. 127/2023; Tar Piemonte n. 539/2025), che si trovano quindi in una situazione non assimilabile a quella del ricorrente.
13. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
DI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.