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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2993/2021
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2993/2021 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ì
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.58 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per 'avv. VANNUCCI DANIELE Parte_1
Per l'avv. MENGHINI STEFANO oggi in sostituzione dell'avv. Controparte_1
BARTOLOTTA CONCETTA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vannucci precisa le conclusioni come atto di citazione e discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Bartolotta precisa le conclusioni come da note scritte del 7.9.2024 e discute la causa riportandosi agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.40, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASINO Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. VANNUCCI DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. BARTOLOTTA CONCETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 140/2021 emesso in favore di quale cessionaria del credito, Controparte_1 nei riguardi dell'opponente e del sig. – quest'ultimo debitore principale - Controparte_2 per l'importo di € 36.152,00 oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di conto corrente di corrispondenza stipulato tra e in data 12.01.2007, Controparte_2 Controparte_3 oltre che nell'apertura di credito per l'importo di £ 50.000.000 in data 12.11.1993. L'opponente ha contestato:
1) il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente per mancata prova della titolarità del rapporto;
2) la mancanza della prova del credito nell'an e nel quantum debeatur; pagina 2 di 7 3) l'illegittima applicazione di interessi usurari;
4) l'illegittima applicazione di interessi ultra legali;
5) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
7) la sussistenza delle condizioni per la liberazione della garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.. Ha pertanto chiesto accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio rappresentata in giudizio da Controparte_1 CP_4
la quale ha dedotto quanto alla contestata mancanza di prova della titolarità del
[...] rapporto che la cessione dei crediti è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il credito è individuabile nella pagina web della cessionaria e di tale cessione è stata trasmessa la dichiarazione dalla cedente a . CP_1
In ordine poi all'asserito difetto di prova del credito, l'opposta ha assunto che la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente e di apertura del credito, dell'atto di fideiussione, della revoca degli affidamenti, oltre che dell'estratto conto autenticato è idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha infine osservato che le eccezioni di controparte sull'usura, sulla capitalizzazione, sugli interessi ultra legali, nonché sulla commissione di massimo scoperto, data la genericità con la quale sono state sollevate, devono essere rigettate. Ha dunque chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione e rigettarsi l'opposizione. Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l'opponente ha sollevato eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere l'opposta rispettato il termine semestrale entro cui attivare il proprio credito nei riguardi del debitore principale, essendo nulla la relativa clausola di deroga per riproduzione di clausole ritenute frutto di intese restrittive della concorrenza già sanzionate dall'autorità antitrust. Ha infine rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. sarebbe nulla dal momento che costui era CP_2 residente in altro indirizzo. Ha inoltre precisato di avere revocato la propria fideiussione in data 5.08.2014, non potendo per tale ragione rispondere integralmente del debito ingiunto che, alla data dell'intervenuta revoca, ammontava circa ad € 23.000,00. Ha chiesto infine di essere autorizzata a chiamare in causa per potere Controparte_2 esercitare la rivalsa nei suoi confronti. A difesa di quanto dedotto dall'opponente, l'opposta ha contestato le doglianze di controparte in quanto tardive ed avanzate in sostituzione di nei riguardi Controparte_2 del quale il decreto è divenuto definitivo.
Parte opponente ha in seguito proposto querela di falso relativamente alla cartolina di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_2
Dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso e rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 3 di 7 °°° °°° 1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022). A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019). Nel caso di specie, ha documentato che in forza di contratto di cessione Controparte_1 di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 20.04.2018, ha acquistato pro – soluto da (divenuta per Controparte_3 incorporazione , così come da altri istituti bancari, “tutti i crediti (per Controparte_5 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”. del resto, ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 52 del 5.05.2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della banca cedente: https://www.intesasanpaolo.com. Va poi evidenziato che Intesa San Paolo s.p.a. – in cui è stata fusa per incorporazione
[...]
- per mezzo della comunicazione del 11.11.2022 trasmessa a Controparte_6 [...] ha dato atto dell'intervenuta cessione avente ad oggetto proprio il credito vantato CP_1 nei confronti di (doc. 4 opposto). Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nelle relative missive pagina 4 di 7 Considerato, inoltre, che quale cessionaria del credito e, quindi, titolare Controparte_1 del diritto fatto valere in sede monitoria, ha poi conferito procura speciale a Controparte_4 per ogni attività, adempimento e formalità ritenuti utili, necessari e opportuni all'incasso e al recupero dei crediti (all. B comparsa) deve essere ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo a parte opposta. Tale circostanza fa presumere non solo la conoscenza dell'avvenuta cessione da parte della debitrice ceduta, ma anche la dimostrata inclusione del credito nascente dal contratto de quo concluso con la Banca creditrice nell'operazione di cartolarizzazione.
2. Quanto alla prova del credito deve essere osservato che la ha prodotto in sede CP_3 monitoria il contratto di conto corrente, l'apertura di credito, l'estratto conto autenticato, oltre che gli atti di fideiussione attestanti il limite entro cui parte opponente è tenuta a garantire l'adempimento del debitore principale, sig. (docc. 1, 3, 4, 5, 7 monitorio). Controparte_2
L'istituto bancario ha integrato la produzione documentale con gli estratti conto completi relativi al periodo 2007-2014 con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. così soddisfacendo il proprio onere probatorio. Alla produzione degli estratti conto da parte dell'istituto bancario, idonei a registrare l'andamento delle movimentazioni in entrata ed in uscita ed a dare atto dell'esistenza di un debito a carico del correntista, non ha fatto seguito la dimostrazione da parte dell'opponente del proprio adempimento all'obbligo fideiussorio. La sig.ra si è infatti limitata a contestare il difetto di prova della sussistenza e Pt_1 dell'entità del credito fatto valere dall'opposta, senza tuttavia provare né il saldo della posizione debitoria del correntista, né dell'esistenza di un debito inferiore.
3. Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., l'opponente ha lamentato il difetto di esigibilità del credito a causa del mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., assumendo che la sarebbe decaduta dal diritto di attivare il proprio credito nei CP_3 confronti della garante. Ha basato tale doglianza sull'asserita nullità per violazione della normativa antitrust della clausola di deroga al disposto dettato ai sensi dell'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 3 monitorio), assumendo che tale circostanza avrebbe determinato l'operatività del termine di sei mesi entro i quali la Banca avrebbe dovuto fare valere le proprie istanze di pagamento avverso il debitore, e che l'istituto di credito non avrebbe osservato a causa della nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_2
Tuttavia, deve essere osservato che, essendo l'eccezione di decadenza un'eccezione in senso stretto (Cass. 8023/2024; Cass. 14194/2022), l'opponente avrebbe dovuto sollevarla nell'atto di opposizione e non nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, risultando la stessa tardiva. Conseguentemente, la richiesta di accertamento incidentale della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale risulta inammissibile pagina 5 di 7 carenza di interesse posto che, venendo meno la rilevanza della decadenza della Banca dal diritto di azionare il credito nei confronti della garante, non è rinvenibile alcuna ulteriore questione idonea a fondare l'interesse dell'opponente alla dichiarazione della nullità della fideiussione stessa.
4. Anche con riguardo all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei riguardi del sig. deve essere evidenziata la carenza di interesse dell'opponente, CP_2 dal momento che l'eventuale mancata conoscenza del debitore principale non ha in alcun modo inciso sul coinvolgimento della garante attuale parte opponente.
Invero costei risulta vincolata al pagamento del debito maturato in capo al correntista sig. in forza della fideiussione che, a seguito dell'innalzamento del valore massimo CP_2 garantito (vedi doc. 4 monitorio), ha visto l'opponente obbligata sino all'importo di £ 70.000.000, corrispondenti ad € 36.152,00. L'intervenuta revoca della fideiussione da parte della sig.ra non può influire inoltre Pt_1 sulla portata del vincolo fideiussorio essendosi verificata – il 5.08.2014 (doc. 2 mem. 1 opponente) - a seguito della chiusura del conto e della cessazione del rapporto di apertura di credito (doc. 6 monitorio;
all. mem. 2 opposto), ossia quando la posizione debitoria del correntista si era già cristallizzata. Deve essere per tale ragione ritenuta infondata l'eccezione di nullità della notifica e comprovata la posizione debitoria della garante.
5. Infine, parte opponente ha contestato il superamento del tasso soglia usurario, gli interessi ultra-legali, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto durante il rapporto di conto corrente. Tuttavia, ha omesso di individuare le modalità con le quali gli asseriti indebiti sarebbero stati posti a carico del correntista, non avendo l'opponente circostanziato le suddette eccezioni risultando per tale ragione generiche e scevre da elementi idonei a supportarne la fondatezza. L'opponente avrebbe dovuto circostanziare l'eccezione con specifico riferimento ai contratti prodotti già in sede monitoria, ancorché non risultasse possibile una quantificazione o la specifica indicazione delle poste indebite per poi integrare le difese una volta prodotti gli estratti conto integrali.
Solo le contestazioni formulate debitamente oissi considerarsi validamente proposte e meritevoli di istruttoria, risultando diversamente la richiesta di consulenza tecnica inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti. A quest'ultimo riguardo converrà rammentare che ancorché le Sezioni Unite con la recente sentenza n. 3086/2022 abbiano offerto una lettura estensiva dei poteri del consulente tecnico hanno ribadito il divieto "della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal pagina 6 di 7 fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati" (sent. cit., p. 21). Per tali motivi la richiesta di CTU è stata ritenuta inammissibile poiché esplorativa.
6. Considerate le sopraesposte argomentazioni, valutato il limite del vincolo fideiussorio, individuabile nell'importo di € 36.152,00, e ritenuta infondata l'opposizione, deve essere confermato il decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ;
2) condanna al pagamento in favore di rappresentata da Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre spese Controparte_4 generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 4 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 7 di 7
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2993/2021 tra Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ì
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10.58 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per 'avv. VANNUCCI DANIELE Parte_1
Per l'avv. MENGHINI STEFANO oggi in sostituzione dell'avv. Controparte_1
BARTOLOTTA CONCETTA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vannucci precisa le conclusioni come atto di citazione e discute la causa riportandosi agli atti. L'avv. Bartolotta precisa le conclusioni come da note scritte del 7.9.2024 e discute la causa riportandosi agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.40, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito.
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2993/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASINO Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. VANNUCCI DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. BARTOLOTTA CONCETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 140/2021 emesso in favore di quale cessionaria del credito, Controparte_1 nei riguardi dell'opponente e del sig. – quest'ultimo debitore principale - Controparte_2 per l'importo di € 36.152,00 oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di conto corrente di corrispondenza stipulato tra e in data 12.01.2007, Controparte_2 Controparte_3 oltre che nell'apertura di credito per l'importo di £ 50.000.000 in data 12.11.1993. L'opponente ha contestato:
1) il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente per mancata prova della titolarità del rapporto;
2) la mancanza della prova del credito nell'an e nel quantum debeatur; pagina 2 di 7 3) l'illegittima applicazione di interessi usurari;
4) l'illegittima applicazione di interessi ultra legali;
5) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
7) la sussistenza delle condizioni per la liberazione della garante ai sensi dell'art. 1956 c.c.. Ha pertanto chiesto accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio rappresentata in giudizio da Controparte_1 CP_4
la quale ha dedotto quanto alla contestata mancanza di prova della titolarità del
[...] rapporto che la cessione dei crediti è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il credito è individuabile nella pagina web della cessionaria e di tale cessione è stata trasmessa la dichiarazione dalla cedente a . CP_1
In ordine poi all'asserito difetto di prova del credito, l'opposta ha assunto che la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente e di apertura del credito, dell'atto di fideiussione, della revoca degli affidamenti, oltre che dell'estratto conto autenticato è idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha infine osservato che le eccezioni di controparte sull'usura, sulla capitalizzazione, sugli interessi ultra legali, nonché sulla commissione di massimo scoperto, data la genericità con la quale sono state sollevate, devono essere rigettate. Ha dunque chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione e rigettarsi l'opposizione. Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l'opponente ha sollevato eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere l'opposta rispettato il termine semestrale entro cui attivare il proprio credito nei riguardi del debitore principale, essendo nulla la relativa clausola di deroga per riproduzione di clausole ritenute frutto di intese restrittive della concorrenza già sanzionate dall'autorità antitrust. Ha infine rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. sarebbe nulla dal momento che costui era CP_2 residente in altro indirizzo. Ha inoltre precisato di avere revocato la propria fideiussione in data 5.08.2014, non potendo per tale ragione rispondere integralmente del debito ingiunto che, alla data dell'intervenuta revoca, ammontava circa ad € 23.000,00. Ha chiesto infine di essere autorizzata a chiamare in causa per potere Controparte_2 esercitare la rivalsa nei suoi confronti. A difesa di quanto dedotto dall'opponente, l'opposta ha contestato le doglianze di controparte in quanto tardive ed avanzate in sostituzione di nei riguardi Controparte_2 del quale il decreto è divenuto definitivo.
Parte opponente ha in seguito proposto querela di falso relativamente alla cartolina di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_2
Dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione, dichiarata l'inammissibilità della querela di falso e rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, la causa è stata trattenuta in decisione. pagina 3 di 7 °°° °°° 1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ovvero di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria. In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022). A tal fine, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, cui può, tuttavia, sopperirsi mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla gazzetta “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019). Nel caso di specie, ha documentato che in forza di contratto di cessione Controparte_1 di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 20.04.2018, ha acquistato pro – soluto da (divenuta per Controparte_3 incorporazione , così come da altri istituti bancari, “tutti i crediti (per Controparte_5 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”)”. del resto, ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 52 del 5.05.2018. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della banca cedente: https://www.intesasanpaolo.com. Va poi evidenziato che Intesa San Paolo s.p.a. – in cui è stata fusa per incorporazione
[...]
- per mezzo della comunicazione del 11.11.2022 trasmessa a Controparte_6 [...] ha dato atto dell'intervenuta cessione avente ad oggetto proprio il credito vantato CP_1 nei confronti di (doc. 4 opposto). Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire la indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” della dichiarazione del creditore cedente (Cass. 10200/2021), che – in ogni caso – rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti, puntualmente indicati nelle relative missive pagina 4 di 7 Considerato, inoltre, che quale cessionaria del credito e, quindi, titolare Controparte_1 del diritto fatto valere in sede monitoria, ha poi conferito procura speciale a Controparte_4 per ogni attività, adempimento e formalità ritenuti utili, necessari e opportuni all'incasso e al recupero dei crediti (all. B comparsa) deve essere ritenuta comprovata la titolarità del rapporto in capo a parte opposta. Tale circostanza fa presumere non solo la conoscenza dell'avvenuta cessione da parte della debitrice ceduta, ma anche la dimostrata inclusione del credito nascente dal contratto de quo concluso con la Banca creditrice nell'operazione di cartolarizzazione.
2. Quanto alla prova del credito deve essere osservato che la ha prodotto in sede CP_3 monitoria il contratto di conto corrente, l'apertura di credito, l'estratto conto autenticato, oltre che gli atti di fideiussione attestanti il limite entro cui parte opponente è tenuta a garantire l'adempimento del debitore principale, sig. (docc. 1, 3, 4, 5, 7 monitorio). Controparte_2
L'istituto bancario ha integrato la produzione documentale con gli estratti conto completi relativi al periodo 2007-2014 con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. così soddisfacendo il proprio onere probatorio. Alla produzione degli estratti conto da parte dell'istituto bancario, idonei a registrare l'andamento delle movimentazioni in entrata ed in uscita ed a dare atto dell'esistenza di un debito a carico del correntista, non ha fatto seguito la dimostrazione da parte dell'opponente del proprio adempimento all'obbligo fideiussorio. La sig.ra si è infatti limitata a contestare il difetto di prova della sussistenza e Pt_1 dell'entità del credito fatto valere dall'opposta, senza tuttavia provare né il saldo della posizione debitoria del correntista, né dell'esistenza di un debito inferiore.
3. Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., l'opponente ha lamentato il difetto di esigibilità del credito a causa del mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., assumendo che la sarebbe decaduta dal diritto di attivare il proprio credito nei CP_3 confronti della garante. Ha basato tale doglianza sull'asserita nullità per violazione della normativa antitrust della clausola di deroga al disposto dettato ai sensi dell'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 3 monitorio), assumendo che tale circostanza avrebbe determinato l'operatività del termine di sei mesi entro i quali la Banca avrebbe dovuto fare valere le proprie istanze di pagamento avverso il debitore, e che l'istituto di credito non avrebbe osservato a causa della nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Controparte_2
Tuttavia, deve essere osservato che, essendo l'eccezione di decadenza un'eccezione in senso stretto (Cass. 8023/2024; Cass. 14194/2022), l'opponente avrebbe dovuto sollevarla nell'atto di opposizione e non nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, risultando la stessa tardiva. Conseguentemente, la richiesta di accertamento incidentale della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale risulta inammissibile pagina 5 di 7 carenza di interesse posto che, venendo meno la rilevanza della decadenza della Banca dal diritto di azionare il credito nei confronti della garante, non è rinvenibile alcuna ulteriore questione idonea a fondare l'interesse dell'opponente alla dichiarazione della nullità della fideiussione stessa.
4. Anche con riguardo all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei riguardi del sig. deve essere evidenziata la carenza di interesse dell'opponente, CP_2 dal momento che l'eventuale mancata conoscenza del debitore principale non ha in alcun modo inciso sul coinvolgimento della garante attuale parte opponente.
Invero costei risulta vincolata al pagamento del debito maturato in capo al correntista sig. in forza della fideiussione che, a seguito dell'innalzamento del valore massimo CP_2 garantito (vedi doc. 4 monitorio), ha visto l'opponente obbligata sino all'importo di £ 70.000.000, corrispondenti ad € 36.152,00. L'intervenuta revoca della fideiussione da parte della sig.ra non può influire inoltre Pt_1 sulla portata del vincolo fideiussorio essendosi verificata – il 5.08.2014 (doc. 2 mem. 1 opponente) - a seguito della chiusura del conto e della cessazione del rapporto di apertura di credito (doc. 6 monitorio;
all. mem. 2 opposto), ossia quando la posizione debitoria del correntista si era già cristallizzata. Deve essere per tale ragione ritenuta infondata l'eccezione di nullità della notifica e comprovata la posizione debitoria della garante.
5. Infine, parte opponente ha contestato il superamento del tasso soglia usurario, gli interessi ultra-legali, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto durante il rapporto di conto corrente. Tuttavia, ha omesso di individuare le modalità con le quali gli asseriti indebiti sarebbero stati posti a carico del correntista, non avendo l'opponente circostanziato le suddette eccezioni risultando per tale ragione generiche e scevre da elementi idonei a supportarne la fondatezza. L'opponente avrebbe dovuto circostanziare l'eccezione con specifico riferimento ai contratti prodotti già in sede monitoria, ancorché non risultasse possibile una quantificazione o la specifica indicazione delle poste indebite per poi integrare le difese una volta prodotti gli estratti conto integrali.
Solo le contestazioni formulate debitamente oissi considerarsi validamente proposte e meritevoli di istruttoria, risultando diversamente la richiesta di consulenza tecnica inammissibile poiché meramente esplorativa atteso che la stessa non può essere utilizzata per ricercare fatti o circostanze pretermessi dalle parti. A quest'ultimo riguardo converrà rammentare che ancorché le Sezioni Unite con la recente sentenza n. 3086/2022 abbiano offerto una lettura estensiva dei poteri del consulente tecnico hanno ribadito il divieto "della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal pagina 6 di 7 fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati" (sent. cit., p. 21). Per tali motivi la richiesta di CTU è stata ritenuta inammissibile poiché esplorativa.
6. Considerate le sopraesposte argomentazioni, valutato il limite del vincolo fideiussorio, individuabile nell'importo di € 36.152,00, e ritenuta infondata l'opposizione, deve essere confermato il decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ;
2) condanna al pagamento in favore di rappresentata da Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre spese Controparte_4 generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 4 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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