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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2016 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
CF. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. MASSIMILIANO QUERCETANI
ATTORI/OPPONENTI Contro
(C.F. ) con l'Avv. GABRIELLA BALDI CP_1 P.IVA_2
) C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché lo
[...]
1 stesso (in proprio), e Parte_4 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.389/2016 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti della predetta società e dei suoi fideiussori ( , e per il Parte_4 Parte_2 Parte_3
pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 23.898,29 quale saldo passivo del conto corrente assistito da apertura di credito stipulato dalla società con , con Parte_1 Controparte_2
la partecipazione degli altri attori opponenti in qualità di (co) fideiussori.
2. I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) mancanza del contratto di conto corrente in forma scritta;
b) applicazione di addebiti illegittimi in forza di clausole inficiate da nullità, nonché illegittima applicazione di interessi ultra-legali, applicazione illegittima di interessi anatocistici, spese e commissioni.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni degli opponenti e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale, non essendo state in ogni caso formulate richieste istruttorie.
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che, contrariamente all'assunto difensivo degli opponenti, la banca ha depositato sin dalla fase monitoria il contratto scritto di conto corrente inter-partes del 30.05.2066 comprensivo di tutte le clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi corrispettivi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi e di tutte la altre condizioni economiche applicate al rapporto, oltre alle condizioni generali e al
2 documento di sintesi e, infine, alla fideiussione (cfr. fascicolo monitorio nonché doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); ha poi allegato l'inadempimento degli opponenti, i quali invece non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
Ciò posto, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto bancario oggetto di contestazione sono del tutto generiche, astratte e scollegate dalla fattispecie dedotta in giudizio, rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito.
Nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, gli opponenti non si sono poi neppure avvalsi della possibilità di specificare le loro eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria, avendo anzi sostanzialmente ammesso la loro posizione debitoria nei confronti della banca (cfr. dichiarazione contenuta nella memoria ex art 186 comma 2 c.p.c. dal seguente tenore letterale “Nulla vieta che qualora i comparenti riuscissero
a reperire le risorse economiche necessarie, sarebbero lieti di saldare quanto dovuto piuttosto che far proseguire l'Istituto Bancario nell'azione esecutiva che porterebbe al pignoramento dell'unico cespite familiare” (cfr. memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.).
Verificata l'esistenza del contratto di conto corrente in forma scritta ed esclusa l'invalidità delle relative pattuizioni, il credito della banca può ritenersi provato senza necessità, nel caso di specie, della produzione integrale degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto che, invece, la banca avrebbe avuto senz'altro l'onere di produrre (quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), allorché fosse stata
3 puntualmente dedotta e accertata la nullità delle clausole contrattuali che avessero previsto addebiti illegittimi a carico del correntista, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto ( Cass. n. 15148/2018).
Necessità che, per la genericità delle contestazioni (meramente formali) degli opponenti in questo caso non sussiste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e ai parametri di cui al DM
55/14, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, avuto riguardo alla natura (documentale) della causa) e all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g.n
1655/2016, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.389/2016;
- condanna gli opponenti, in solido, rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.
Così deciso in Grosseto in data 6.03.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2016 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
CF. ) Parte_3 C.F._3
con l'Avv. MASSIMILIANO QUERCETANI
ATTORI/OPPONENTI Contro
(C.F. ) con l'Avv. GABRIELLA BALDI CP_1 P.IVA_2
) C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché lo
[...]
1 stesso (in proprio), e Parte_4 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.389/2016 emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti della predetta società e dei suoi fideiussori ( , e per il Parte_4 Parte_2 Parte_3
pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 23.898,29 quale saldo passivo del conto corrente assistito da apertura di credito stipulato dalla società con , con Parte_1 Controparte_2
la partecipazione degli altri attori opponenti in qualità di (co) fideiussori.
2. I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) mancanza del contratto di conto corrente in forma scritta;
b) applicazione di addebiti illegittimi in forza di clausole inficiate da nullità, nonché illegittima applicazione di interessi ultra-legali, applicazione illegittima di interessi anatocistici, spese e commissioni.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni degli opponenti e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Con richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale, non essendo state in ogni caso formulate richieste istruttorie.
3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che, contrariamente all'assunto difensivo degli opponenti, la banca ha depositato sin dalla fase monitoria il contratto scritto di conto corrente inter-partes del 30.05.2066 comprensivo di tutte le clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi corrispettivi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi e di tutte la altre condizioni economiche applicate al rapporto, oltre alle condizioni generali e al
2 documento di sintesi e, infine, alla fideiussione (cfr. fascicolo monitorio nonché doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); ha poi allegato l'inadempimento degli opponenti, i quali invece non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
Ciò posto, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto bancario oggetto di contestazione sono del tutto generiche, astratte e scollegate dalla fattispecie dedotta in giudizio, rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito.
Nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, gli opponenti non si sono poi neppure avvalsi della possibilità di specificare le loro eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria, avendo anzi sostanzialmente ammesso la loro posizione debitoria nei confronti della banca (cfr. dichiarazione contenuta nella memoria ex art 186 comma 2 c.p.c. dal seguente tenore letterale “Nulla vieta che qualora i comparenti riuscissero
a reperire le risorse economiche necessarie, sarebbero lieti di saldare quanto dovuto piuttosto che far proseguire l'Istituto Bancario nell'azione esecutiva che porterebbe al pignoramento dell'unico cespite familiare” (cfr. memoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.).
Verificata l'esistenza del contratto di conto corrente in forma scritta ed esclusa l'invalidità delle relative pattuizioni, il credito della banca può ritenersi provato senza necessità, nel caso di specie, della produzione integrale degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto che, invece, la banca avrebbe avuto senz'altro l'onere di produrre (quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), allorché fosse stata
3 puntualmente dedotta e accertata la nullità delle clausole contrattuali che avessero previsto addebiti illegittimi a carico del correntista, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto ( Cass. n. 15148/2018).
Necessità che, per la genericità delle contestazioni (meramente formali) degli opponenti in questo caso non sussiste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e ai parametri di cui al DM
55/14, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, avuto riguardo alla natura (documentale) della causa) e all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g.n
1655/2016, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.389/2016;
- condanna gli opponenti, in solido, rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.
Così deciso in Grosseto in data 6.03.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
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