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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4345/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via IV Traversa Kennedy n. Parte_1
26, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Cassiano e Pasqualino Gallo che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Brogno e CP_1
Daniela Aceti dell'ufficio legale dell'ente - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro, danno differenziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito, - in accoglimento del presente ricorso, accertare
e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento del danno biologico differenziale da Parte_1
parte della , per tutti i motivi esposti nel presente atto, Controparte_1
qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e, di conseguenza, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
via degli Alimena, n. 8, a corrispondere al Sig. la complessiva somma CP_1 Parte_1
1 di € 30.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, determinata nel
corso del giudizio, anche in ragione dell'espletanda C.T.U., oltre interessi legali maturati sul
capitale via via rivalutato, rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi legali dalla data di
emissione della sentenza fino al soddisfo;
- in ogni caso, con condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese e del compenso professionale, da distrarre ex art. Controparte_1
93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. In via preliminare e/o pregiudiziale: a) Accertare e
dichiarare che l' difetta di legittimazione e/o di titolarità passiva, con conseguente Controparte_2
rigetto del ricorso;
b) Qualora il Giudice rigetti l'eccezione sub 1 a), accertare e dichiarare che il
diritto di credito azionato è prescritto in base al termine quinquennale o al diverso termine
prescrizionale ritenuto operante dal Giudice, con ogni conseguenza sul ricorso introduttivo.
2. Nel
merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 a) e b): Rigettare il
ricorso presentato dal Sig. in quanto inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o Parte_1
illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto 3. In ogni caso, condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell con mansioni di autista di ambulanza del Controparte_1
118 presso il presidio ospedaliero di San Giovanni In Fiore;
che aveva subito infortunio sul lavoro in data 2.12.2015 quando, mentre si recava verso l'ambulanza per prestare attività di soccorso, era inciampato sulla rampa antistante la postazione del 118, cadendo rovinosamente a terra;
che tale rampa, composta da una serie di gradini informi e sconnessi, non era stata realizzata a regola d'arte ed era restata in cemento grezzo;
che, a seguito della caduta, aveva riportato una serie di fratture ed era stato ricoverato presso l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia;
che era stato sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione delle fratture;
che era stato poi dimesso con la
2 diagnosi di “Frattura scomposta polso dx, frattura massicciofacciale”; che, in conseguenza del trauma facciale, aveva una limitazione evidente all'apertura della bocca ed era stato costretto ad adoperare una protesi dentale, avendo perso numerosi denti;
che l aveva CP_3
riconosciuto il grado di invalidità del 13% a seguito dell'infortunio; che era stato instaurato procedimento giudiziario nei confronti dell' all'esito del quale era stata CP_3
riconosciuta una percentuale di invalidità del 24% (tale percentuale è stata poi ridotta al
16% in grado di appello); che il datore di lavoro era responsabile ex art. 2087 c.c. per le condizioni della rampa presso cui si era verificato l'incidente; che spettava il danno differenziale rispetto ulteriore rispetto alla rendita già erogata dall' Su tali premesse, CP_3
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando principalmente che non aveva legittimazione passiva, atteso che l' aveva integralmente risarcito il danno;
che si era verificata la CP_3
prescrizione del diritto;
che non sussisteva la sua responsabilità, per carenza dei presupposti previsti dall'art. 2087 c.c.. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dalla parte resistente, trattandosi di termine decennale (tra le altre, in merito Cass. Sez. Lav. 31919/2022).
Occorre richiamare i principi per cui “Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro,
per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di
3 provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento
ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art.
1218 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 10319/2017. Cfr. Cass. Sez. Lav. 24742/2018;
Cass. Sez. Lav. 28516/2019).
In tal senso, la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di ogni misura idonea per evitare l'evento, atteso che tale onere presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, del danno subito e del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) ed il danno subito.
Nel caso in esame, dunque, occorreva la dimostrazione del nesso di causalità tra le condizioni della rampa e la caduta del lavoratore.
In merito, il ricorso si mostra carente di compiuta allegazione atteso che, se pur le condizioni della rampa e dei gradini vengono descritte e viene compiuto un generico riferimento alla circostanza per cui, in caso di realizzazione della rampa a regola d'arte, la sconnessione non avrebbe provocato la caduta del ricorrente, riguardo alle modalità
dell'incidente viene indicato soltanto che il ricorrente era inciampato sulla rampa, senza affermazioni specifiche sulla derivazione causale tra le condizioni della rampa e la caduta
(non affermandosi, ad esempio, che il ricorrente aveva perso l'equilibrio o era inciampato a causa di un gradino sconnesso. In tal senso, si evidenzia che la circostanza che si legge nella ctp, secondo cui il ricorrente era inciampato malamente in un ostacolo non segnalato, non è stata oggetto di allegazione in ricorso, in cui si riferisce genericamente di sconnessione della rampa).
In ogni caso, la prova per testi non è stata risolutiva per l'affermazione del nesso di causalità, atteso che i testi (pur nell'incertezza del ricordo nelle dichiarazioni testimoniali rese ed anche nelle dichiarazioni, più precise, rese nel procedimento n. 4455/2017
4 R.G.A.L.) non hanno affermato di aver assistito alla caduta o di aver visto il ricorrente cadere a causa delle sconnessioni della rampa.
In riferimento alla sentenza n. 1299/2020 resa nel procedimento n. 4455/2017 R.G.A.L. nei confronti dell non può che rilevarsi che l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro CP_3
presuppone soltanto, in prima istanza, la circostanza per cui l'incidente è avvenuto durante l'espletamento dell'attività lavorativa, mentre l'azione di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale proposta contro il datore di lavoro presuppone gli altri requisiti richiamati, dovendosi come detto escludere forme di responsabilità oggettiva.
Per le ragioni indicate, configurandosi margine di incertezza in ordine al nesso di causalità tra la colpa del datore di lavoro (in relazione alle condizioni della rampa) e l'infortunio occorso - che deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente,
secondo i principi indicati - la domanda deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione, basata sul margine di incertezza nella domanda e nella prova come richiamato, determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4345/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via IV Traversa Kennedy n. Parte_1
26, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Cassiano e Pasqualino Gallo che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Brogno e CP_1
Daniela Aceti dell'ufficio legale dell'ente - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro, danno differenziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito, - in accoglimento del presente ricorso, accertare
e dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento del danno biologico differenziale da Parte_1
parte della , per tutti i motivi esposti nel presente atto, Controparte_1
qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e, di conseguenza, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
via degli Alimena, n. 8, a corrispondere al Sig. la complessiva somma CP_1 Parte_1
1 di € 30.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, determinata nel
corso del giudizio, anche in ragione dell'espletanda C.T.U., oltre interessi legali maturati sul
capitale via via rivalutato, rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi legali dalla data di
emissione della sentenza fino al soddisfo;
- in ogni caso, con condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese e del compenso professionale, da distrarre ex art. Controparte_1
93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1. In via preliminare e/o pregiudiziale: a) Accertare e
dichiarare che l' difetta di legittimazione e/o di titolarità passiva, con conseguente Controparte_2
rigetto del ricorso;
b) Qualora il Giudice rigetti l'eccezione sub 1 a), accertare e dichiarare che il
diritto di credito azionato è prescritto in base al termine quinquennale o al diverso termine
prescrizionale ritenuto operante dal Giudice, con ogni conseguenza sul ricorso introduttivo.
2. Nel
merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 a) e b): Rigettare il
ricorso presentato dal Sig. in quanto inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o Parte_1
illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto 3. In ogni caso, condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese e competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell con mansioni di autista di ambulanza del Controparte_1
118 presso il presidio ospedaliero di San Giovanni In Fiore;
che aveva subito infortunio sul lavoro in data 2.12.2015 quando, mentre si recava verso l'ambulanza per prestare attività di soccorso, era inciampato sulla rampa antistante la postazione del 118, cadendo rovinosamente a terra;
che tale rampa, composta da una serie di gradini informi e sconnessi, non era stata realizzata a regola d'arte ed era restata in cemento grezzo;
che, a seguito della caduta, aveva riportato una serie di fratture ed era stato ricoverato presso l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia;
che era stato sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione delle fratture;
che era stato poi dimesso con la
2 diagnosi di “Frattura scomposta polso dx, frattura massicciofacciale”; che, in conseguenza del trauma facciale, aveva una limitazione evidente all'apertura della bocca ed era stato costretto ad adoperare una protesi dentale, avendo perso numerosi denti;
che l aveva CP_3
riconosciuto il grado di invalidità del 13% a seguito dell'infortunio; che era stato instaurato procedimento giudiziario nei confronti dell' all'esito del quale era stata CP_3
riconosciuta una percentuale di invalidità del 24% (tale percentuale è stata poi ridotta al
16% in grado di appello); che il datore di lavoro era responsabile ex art. 2087 c.c. per le condizioni della rampa presso cui si era verificato l'incidente; che spettava il danno differenziale rispetto ulteriore rispetto alla rendita già erogata dall' Su tali premesse, CP_3
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando principalmente che non aveva legittimazione passiva, atteso che l' aveva integralmente risarcito il danno;
che si era verificata la CP_3
prescrizione del diritto;
che non sussisteva la sua responsabilità, per carenza dei presupposti previsti dall'art. 2087 c.c.. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dalla parte resistente, trattandosi di termine decennale (tra le altre, in merito Cass. Sez. Lav. 31919/2022).
Occorre richiamare i principi per cui “Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro,
per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di
3 provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento
ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art.
1218 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 10319/2017. Cfr. Cass. Sez. Lav. 24742/2018;
Cass. Sez. Lav. 28516/2019).
In tal senso, la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di ogni misura idonea per evitare l'evento, atteso che tale onere presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, del danno subito e del rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) ed il danno subito.
Nel caso in esame, dunque, occorreva la dimostrazione del nesso di causalità tra le condizioni della rampa e la caduta del lavoratore.
In merito, il ricorso si mostra carente di compiuta allegazione atteso che, se pur le condizioni della rampa e dei gradini vengono descritte e viene compiuto un generico riferimento alla circostanza per cui, in caso di realizzazione della rampa a regola d'arte, la sconnessione non avrebbe provocato la caduta del ricorrente, riguardo alle modalità
dell'incidente viene indicato soltanto che il ricorrente era inciampato sulla rampa, senza affermazioni specifiche sulla derivazione causale tra le condizioni della rampa e la caduta
(non affermandosi, ad esempio, che il ricorrente aveva perso l'equilibrio o era inciampato a causa di un gradino sconnesso. In tal senso, si evidenzia che la circostanza che si legge nella ctp, secondo cui il ricorrente era inciampato malamente in un ostacolo non segnalato, non è stata oggetto di allegazione in ricorso, in cui si riferisce genericamente di sconnessione della rampa).
In ogni caso, la prova per testi non è stata risolutiva per l'affermazione del nesso di causalità, atteso che i testi (pur nell'incertezza del ricordo nelle dichiarazioni testimoniali rese ed anche nelle dichiarazioni, più precise, rese nel procedimento n. 4455/2017
4 R.G.A.L.) non hanno affermato di aver assistito alla caduta o di aver visto il ricorrente cadere a causa delle sconnessioni della rampa.
In riferimento alla sentenza n. 1299/2020 resa nel procedimento n. 4455/2017 R.G.A.L. nei confronti dell non può che rilevarsi che l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro CP_3
presuppone soltanto, in prima istanza, la circostanza per cui l'incidente è avvenuto durante l'espletamento dell'attività lavorativa, mentre l'azione di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale proposta contro il datore di lavoro presuppone gli altri requisiti richiamati, dovendosi come detto escludere forme di responsabilità oggettiva.
Per le ragioni indicate, configurandosi margine di incertezza in ordine al nesso di causalità tra la colpa del datore di lavoro (in relazione alle condizioni della rampa) e l'infortunio occorso - che deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente,
secondo i principi indicati - la domanda deve rigettarsi.
Le ragioni della decisione, basata sul margine di incertezza nella domanda e nella prova come richiamato, determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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