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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 534/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
P.I. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ROSA LEONARDO, come da procura in atti;
-opponente-
E
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CUPIDO MARCO e
MA GU, come da procura in atti;
-opposta-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 83/2022, emesso dal Tribunale di Vasto in data 10.4.2022,
(di seguito ) ha ingiunto a il Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagamento di € 731.895,50, oltre interessi di mora, spese e compensi come per legge, quale corrispettivo della merce acquistata dall'ingiunta e oggetto di diverse fatture.
Con atto di citazione notificato il 23.5.2022, depositato e iscritto a ruolo il 1.6.2022, Pt_1
in persona dell'amministratore unico pro tempore, ha presentato opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo lamentando l'improcedibilità dell'azione per i seguenti motivi: mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, violazione dell'art. 125 c.p.c., assenza di certezza del titolo e del credito incorporato;
astrattezza delle fatture. Ha, poi, eccepito la carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione e la temerarietà dell'azione intrapresa dall'opposta.
In forza delle richiamate considerazioni ha, quindi, così concluso: “1 Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Vasto in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis in via preliminare: a) stante l'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, accertare e dichiarare l'illegittimità del monitorio impugnato e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del provvedimento impugnato;
b) stante la carenza del requisito oggettivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio;
c) stante l'omessa attestazione di estrazione/provenienza delle fatture dai libri contabili aziendali ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
d) stante l'omessa attestazione di autenticità delle fatture ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato. e) stante l'omessa attestazione di registrazione delle fatture dai libri contabili aziendali ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato. f) stante l'inesistenza di contratto scritto debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate in ordine alla prestazione fornita alla dalla Parte_1 Controparte_1
, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con
[...] conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
g) stante l'astrattezza delle fatture in ordine al credito indicato per prestazioni non concordate, accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
nel merito: a) stante l'esosità e l'abnormità degli importi ingiunti, accertare e dichiarare l'inefficacia
e/o l'illegittimità del monitorio con conseguente sua revoca e/o annullamento. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale della convenuta opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 21.9.2022 la società CP_2 ha
contro
-dedotto, in sintesi e per quanto di rilievo, l'infondatezza delle eccezioni avanzate dalla parte opponente, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la responsabilità a sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c. della controparte.
In forza delle riportate considerazioni, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti;
- accertare che controparte ha agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e, di conseguenza, condannarla al risarcimento dei danni, equitativamente determinati dall'adito Giudice, ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c.. in subordine: - accertare l'esistenza del credito di Euro 731.895,50 vantato da nei confronti Controparte_1 di , di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre interessi, con Parte_1 conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ed effettuato, con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente, il procedimento di mediazione, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali, è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 09.10.2025.
*****
In via del tutto preliminare, rileva il Tribunale che la parte opponente non ha prodotto la copia notificata del decreto monitorio.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione.
La produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Peraltro, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo, o comunque aliunde.
Nella presente causa, la società opposta non ha mai contestato che il decreto ingiuntivo sia stato notificato alla opponente nella data indicata nell'atto introduttivo, ossia il 10.4.2022, ed ha accettato il contradditorio in ordine a tutte le eccezioni e questioni sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Conseguentemente, si procederà comunque all'esame del merito dell'opposizione.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, sostenendo che il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi presso il Foro di Tivoli, luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione.
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile essendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38, come modificato dalla l. 353/90, letto in coordinamento con gli artt. 112,
167 co. 1 e 171 co. 2, consente di ritenere confermato il principio per cui il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia della eccezione, quale sia il giudice competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa…” (cfr., ex plurimis e testualmente, Cass. 15101/00).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale tardivamente e facendo riferimento esclusivamente al criterio del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
L'eccezione è in ogni caso infondata, atteso che il foro richiamato dalla disposizione è alternativo, essendo lasciata all'attore (in senso sostanziale) la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., ed essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., che indica quale foro generale delle persone giuridiche quello del luogo dove la convenuta ha la sede, ovvero, nel caso di specie, OG (CH), che rientra nel circondario del Tribunale di Vasto (cfr. doc.
3 - comparsa di costituzione).
2. Sulle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo
Dev'essere disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (o meglio, del ricorso per decreto ingiuntivo) sollevata dall'opponente sotto il profilo della indeterminatezza del credito azionato.
Se è vero che ai sensi dell'art. 638 c.p.c., che richiama l'art. 125 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto domanda giudiziale introduttiva del giudizio, deve contenere anche l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda che costituiscono indicazioni necessarie per consentire al Giudice la verifica dei presupposti per il suo accoglimento e al debitore ingiunto la individuazione del credito vantato dal ricorrente ai fini della valutazione dell'opportunità di instaurare un giudizio a contraddittorio pieno per contestare la fondatezza della pretesa azionata, è anche vero che in materia di procedimento monitorio la giurisprudenza di legittimità - con orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi - considera sufficiente una sommaria indicazione delle ragioni della domanda, purché la stessa sia idonea, anche alla luce della documentazione prodotta, ad individuare il credito azionato (e rilevando, semmai, ai fini del carico delle spese relative alla fase monitoria), (in tal senso: Cass. civ., sent. n. 3591/2000).
Tanto premesso, nel caso di specie la creditrice opposta ha assolto all'onere di individuare l'oggetto della pretesa e di precisare le ragioni della domanda, avendo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo non soltanto l'oggetto (le fatture rimaste insolute), ma anche la fonte contrattuale dell'obbligazione che assume essere rimasta inadempiuta (fornitura di merci) ed avendo prodotto i rispettivi documenti, in particolare i contratti, le fatture, le conferme d'ordine e i documenti di trasporto (d.d.t.) (cfr. all. 1 – ricorso per d.i.).
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità del giudizio per assenza di certezza del titolo e del credito incorporato, posto che le fatture prodotte sono prive di attestazione ufficiale circa la loro estrazione dai libri societari, la loro autenticità e la loro registrazione e che il contratto non è stato registrato all'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio monitorio la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria delle fatture, dei contratti, delle conferme d'ordine e dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, oltre che dell'altra documentazione inerente al trasporto dei prodotti, risulta più che sufficiente ad integrare gli estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633
e 634 c.p.c. (cfr. all. 1 – ricorso per d.i.).
Peraltro, va altresì evidenziato che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque impedire al giudice di valutare la fondatezza della pretesa creditoria e ciò in considerazione del seguente pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. III, 19/01/2007, n.
1184), con la conseguenza che appare irrilevante nella presente sede statuire in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla debenza delle somme ingiunte.
Passando al merito, giova precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, tale regola si traduce nel senso che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio pacifico da Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001; tra le tante conf., v. Cass. n. 127/2022 e Cass. n. 2554/2023).
Resta fermo, in ogni caso, l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., non potendo l'opponente limitarsi ad una generica contestazione, tanto più nel caso in cui il credito ingiunto trovi adeguata dimostrazione nella documentazione di causa.
Va poi, altresì, precisato che la semplice fattura, in quanto atto di formazione unilaterale, non è idonea di per sé a dare la prova del rapporto contrattuale che ne sia alla base e sia stato contestato dall'opponente, pur potendo fornire in proposito un elemento indiziario.
Essa può, però, assurgere a prova del negozio ove sia idoneamente integrata dal documento di trasporto, debitamente sottoscritto dalle parti o da ogni altra documentazione o risultanza istruttoria idonea a comprovare sia la presa in carico, che la consegna della merce (in questo senso: Trib. Genova, sent. n. 3801/2014, Trib. Vasto, sent. n. 33/2025).
Si osserva, inoltre, che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate c.d. “bolle di consegna”; ne consegue che la parte può chiedere di provare la consegna anche con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (cfr. Cass. n. 14594/2007).
Fatti tali richiami, guardando al caso di specie, si osserva che l'opponente, al fine di provare la propria pretesa, ha depositato, già dalla fase monitoria, i seguenti documenti (cfr. all. 1 – fascicolo monitorio):
- n. 22 fatture rimaste insolute;
- contratti di fornitura di merci (la maggior parte non sottoscritti dall'opponente);
- conferme d'ordine;
- documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario;
- altra documentazione inerente alla pesatura e al trasporto dei prodotti consegnati all'opponente.
L'opponente, di contro, ha eccepito, genericamente, l'abnormità del credito ingiunto contestando l'entità degli importi riportati nelle fatture in quanto non proporzionati alla prestazione effettuata.
Ha, poi, eccepito l'incomprensibilità e, quindi, l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'opposta in quanto redatta in lingua tedesca ed ha disconosciuto, nella citazione in opposizione a d.i., il valore e il contenuto delle fatture (cfr. pag. 4) e il carteggio prodotto “nel suo oggetto e tenore letterale” (cfr. pag. 9), nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. pag. 5), l'autenticità del carteggio depositato da controparte.
Sul punto va, innanzitutto, chiarito che non può considerarsi valido il disconoscimento in ordine all'autenticità della documentazione, poiché tardivo e generico.
È, infatti, principio pacifico che in caso di produzione di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. civ. n. 5755/2023).
Nel caso in esame, si osserva che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non contiene alcuna dichiarazione di disconoscimento in ordine all'autenticità dei documenti prodotti, essendosi l'opponente limitato in tale sede a disconoscere la documentazione solo in ordine al suo “oggetto e tenore letterale” o al valore e contenuto delle fatture.
Inoltre, per il disconoscimento dei documenti informatici con efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. non è sufficiente che questo venga effettuato con una generica contestazione ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e si deve concretizzare allegando elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. civ., ord. n.
19155/2019).
Conseguentemente, il disconoscimento relativo all'autenticità della documentazione contenuto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve considerarsi tardivo, oltre che generico, mancando il requisito della specificità, in quanto esso è stato eseguito con formule meramente generiche, senza nemmeno articolare una specifica istanza in tal senso e senza, peraltro, alcuna allegazione di circostanze concrete che consentano di ritenere i documenti in questione non rispondenti al vero.
È, inoltre, infondata l'eccezione inerente all'inutilizzabilità della detta documentazione poiché in lingua tedesca, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art.122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (cfr. tra tante: Cass. civ. sent. n. 5200/2025) o "allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori ...” (cfr. Cass. 6093/2013).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in lingua tedesca risulta di facile comprensione posto che essa non consiste in testi complessi, ma in meri moduli di consegna e trasporto del materiale facilmente traducibili e non equivocabili;
pertanto, essa è utilizzabile nel presente giudizio, senza che sia stato necessario disporre una traduzione d'ufficio.
Dev'essere, inoltre, chiarito che l'eccezione inerente all'incomprensibilità della prestazione in ragione della documentazione a corredo in lingua straniera appare del tutto strumentale, posto che in ogni caso le fatture, i contratti e le conferme d'ordine sono scritti in lingua italiana.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni fin ora esposte, deve concludersi per la piena autenticità e utilizzabilità dei succitati documenti.
Conseguentemente, ritiene il giudicante, che l'opposta abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale, producendo oltre alle copie dei contratti (anche se non sottoscritti da , anche le fatture, le conferme d'ordine e i documenti Pt_1
di trasporto sottoscritti dalla società opponente e destinataria della merce.
L'effettiva consegna del materiale indicato nei documenti di trasporto ha trovato, poi, conferma nelle dichiarazioni rese da , presidente del Consiglio di Testimone_1
amministrazione della che si è occupata del trasporto dei prodotti Controparte_3
alimentari per la società opposta, avendo affermato: “Abbiamo fatto delle consegne con destinazione ditta stabilimento Roma. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati Parte_1 all'allegato n. 1 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta e allegato n. 3 seconda memoria ex art. 183 6 co c.p.c. di parte opposta. Preciso che dai miei documenti risulta altresì oltre al trasporto, tutti i CMR che è il documento comunitario obbligatorio per il trasporto oltre al lieferschein che il documento che viene emesso dalla ditta che spedisce, nel caso di specie dalla
, e sono entrambi documenti firmati dalla ditta con sede legale in via Cavour CP_1 Parte_1
51, OG (CH), nonché le varie pesate sottoscritte dalla ditta Confermo di aver fatto tutte Pt_1 le consegne relative ai documenti che mi vengono mostrati” (cfr. verbale udienza del 12.9.2024).
Ritiene, inoltre, il giudicante altresì fondata la richiesta di pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 724622 (cfr. all. 1 (n. 3 – pag. 5 – comparsa di costituzione), pur in assenza di documento di trasporto sottoscritto dal destinatario, essendo comunque stati prodotti a corredo della pretesa il contratto sottoscritto da entrambe le parti, la conferma d'ordine e i documenti di trasporto e avendo il testimone escusso confermato di aver consegnato tutta la merce oggetto della documentazione prodotta dall'opposta. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (cfr.Cass. n. 11105/2001; conf. Cass. n. 31974/2019; Cass. n. 19511/2020).
È, altresì, adeguatamente documentata la richiesta di pagamento inerente alla fattura n.
725018, avendo l'opposta prodotto integrale documentazione con nota di deposito del
17.7.2023, da intendersi come integrazione della seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. del 14.7.2023, considerato che il termine scadeva il successivo 19.7.2023. Ulteriore indice della fondatezza della pretesa dell'ingiungente risiede nel fatto che l'opponente, dopo aver ricevuto la diffida stragiudiziale da parte dell'opposta, non ha inteso riscontrare alcunché al fine di contrastare l'avversa richiesta, o quantomeno di ottenere dei chiarimenti in ordine agli importi ingiunti (cfr. all. 2 – comparsa di costituzione).
A fronte di un'analitica pretesa pecuniaria della ingiungente - corredata, come detto, da altrettanto analitica documentazione - la ingiunta, nel proporre opposizione, si è limitata ad avanzare eccezioni preliminari rivelatesi manifestatamente inammissibili e infondate e nel merito a dedurre l'inesattezza delle somme in modo assolutamente generico e senza fornire alcun sostegno probatorio ai propri assunti.
Conseguentemente, sulla scorta di tutte le considerazioni sinora esposte, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
4. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
Quanto alla domanda di entrambe le parti di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso all'esame, entrambe le parti non hanno fornito la prova dei danni asseritamente subiti (distinti dal pagamento delle spese di cui va dato ristoro) per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Si ritiene, invece, sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'opponente di una somma equitativamente determinata in favore dell'opposta, ai sensi dell'art.96 comma 3
c.p.c., liquidata in dispositivo, essendo emersa dalla compiuta ricostruzione la strumentalità dell'opposizione non avendo l'opponente riscontrato, per contestare o chiedere chiarimenti, la diffida stragiudiziale dell'11.2.2022, non avendo partecipato ingiustificatamente al procedimento di mediazione ed avendo mosso eccezioni del tutto generiche, inammissibili e infondate. Le spese processuali seguono la complessiva soccombenza dell'odierna opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA e IVA come per legge;
C) Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata in € 5.000,00 in favore della controparte.
Vasto, 23 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 534/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
P.I. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ROSA LEONARDO, come da procura in atti;
-opponente-
E
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti CUPIDO MARCO e
MA GU, come da procura in atti;
-opposta-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 83/2022, emesso dal Tribunale di Vasto in data 10.4.2022,
(di seguito ) ha ingiunto a il Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagamento di € 731.895,50, oltre interessi di mora, spese e compensi come per legge, quale corrispettivo della merce acquistata dall'ingiunta e oggetto di diverse fatture.
Con atto di citazione notificato il 23.5.2022, depositato e iscritto a ruolo il 1.6.2022, Pt_1
in persona dell'amministratore unico pro tempore, ha presentato opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo lamentando l'improcedibilità dell'azione per i seguenti motivi: mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, violazione dell'art. 125 c.p.c., assenza di certezza del titolo e del credito incorporato;
astrattezza delle fatture. Ha, poi, eccepito la carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione e la temerarietà dell'azione intrapresa dall'opposta.
In forza delle richiamate considerazioni ha, quindi, così concluso: “1 Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Vasto in persona del Giudice designato alla procedura, accertata la propria competenza, contrariis rejectis in via preliminare: a) stante l'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, accertare e dichiarare l'illegittimità del monitorio impugnato e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del provvedimento impugnato;
b) stante la carenza del requisito oggettivo per violazione dell'art. 125 c.p.c., accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio;
c) stante l'omessa attestazione di estrazione/provenienza delle fatture dai libri contabili aziendali ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
d) stante l'omessa attestazione di autenticità delle fatture ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato. e) stante l'omessa attestazione di registrazione delle fatture dai libri contabili aziendali ad opera di notaio e/o professionista incaricato, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato. f) stante l'inesistenza di contratto scritto debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate in ordine alla prestazione fornita alla dalla Parte_1 Controparte_1
, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione con
[...] conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
g) stante l'astrattezza delle fatture in ordine al credito indicato per prestazioni non concordate, accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'azione con conseguente revoca e/o annullamento del monitorio impugnato;
nel merito: a) stante l'esosità e l'abnormità degli importi ingiunti, accertare e dichiarare l'inefficacia
e/o l'illegittimità del monitorio con conseguente sua revoca e/o annullamento. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale della convenuta opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 21.9.2022 la società CP_2 ha
contro
-dedotto, in sintesi e per quanto di rilievo, l'infondatezza delle eccezioni avanzate dalla parte opponente, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la responsabilità a sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c. della controparte.
In forza delle riportate considerazioni, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti;
- accertare che controparte ha agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e, di conseguenza, condannarla al risarcimento dei danni, equitativamente determinati dall'adito Giudice, ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c.. in subordine: - accertare l'esistenza del credito di Euro 731.895,50 vantato da nei confronti Controparte_1 di , di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre interessi, con Parte_1 conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti.”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ed effettuato, con esito negativo per la mancata partecipazione dell'opponente, il procedimento di mediazione, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali, è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 09.10.2025.
*****
In via del tutto preliminare, rileva il Tribunale che la parte opponente non ha prodotto la copia notificata del decreto monitorio.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione.
La produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Peraltro, la mancata produzione di detto documento può spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'inottemperanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo, o comunque aliunde.
Nella presente causa, la società opposta non ha mai contestato che il decreto ingiuntivo sia stato notificato alla opponente nella data indicata nell'atto introduttivo, ossia il 10.4.2022, ed ha accettato il contradditorio in ordine a tutte le eccezioni e questioni sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Conseguentemente, si procederà comunque all'esame del merito dell'opposizione.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, sostenendo che il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi presso il Foro di Tivoli, luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione.
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile essendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38, come modificato dalla l. 353/90, letto in coordinamento con gli artt. 112,
167 co. 1 e 171 co. 2, consente di ritenere confermato il principio per cui il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia della eccezione, quale sia il giudice competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa…” (cfr., ex plurimis e testualmente, Cass. 15101/00).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale tardivamente e facendo riferimento esclusivamente al criterio del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
L'eccezione è in ogni caso infondata, atteso che il foro richiamato dalla disposizione è alternativo, essendo lasciata all'attore (in senso sostanziale) la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., ed essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., che indica quale foro generale delle persone giuridiche quello del luogo dove la convenuta ha la sede, ovvero, nel caso di specie, OG (CH), che rientra nel circondario del Tribunale di Vasto (cfr. doc.
3 - comparsa di costituzione).
2. Sulle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo
Dev'essere disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo (o meglio, del ricorso per decreto ingiuntivo) sollevata dall'opponente sotto il profilo della indeterminatezza del credito azionato.
Se è vero che ai sensi dell'art. 638 c.p.c., che richiama l'art. 125 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto domanda giudiziale introduttiva del giudizio, deve contenere anche l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda che costituiscono indicazioni necessarie per consentire al Giudice la verifica dei presupposti per il suo accoglimento e al debitore ingiunto la individuazione del credito vantato dal ricorrente ai fini della valutazione dell'opportunità di instaurare un giudizio a contraddittorio pieno per contestare la fondatezza della pretesa azionata, è anche vero che in materia di procedimento monitorio la giurisprudenza di legittimità - con orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi - considera sufficiente una sommaria indicazione delle ragioni della domanda, purché la stessa sia idonea, anche alla luce della documentazione prodotta, ad individuare il credito azionato (e rilevando, semmai, ai fini del carico delle spese relative alla fase monitoria), (in tal senso: Cass. civ., sent. n. 3591/2000).
Tanto premesso, nel caso di specie la creditrice opposta ha assolto all'onere di individuare l'oggetto della pretesa e di precisare le ragioni della domanda, avendo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo non soltanto l'oggetto (le fatture rimaste insolute), ma anche la fonte contrattuale dell'obbligazione che assume essere rimasta inadempiuta (fornitura di merci) ed avendo prodotto i rispettivi documenti, in particolare i contratti, le fatture, le conferme d'ordine e i documenti di trasporto (d.d.t.) (cfr. all. 1 – ricorso per d.i.).
L'opponente ha poi eccepito l'improcedibilità del giudizio per assenza di certezza del titolo e del credito incorporato, posto che le fatture prodotte sono prive di attestazione ufficiale circa la loro estrazione dai libri societari, la loro autenticità e la loro registrazione e che il contratto non è stato registrato all'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio monitorio la prova scritta, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria delle fatture, dei contratti, delle conferme d'ordine e dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, oltre che dell'altra documentazione inerente al trasporto dei prodotti, risulta più che sufficiente ad integrare gli estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633
e 634 c.p.c. (cfr. all. 1 – ricorso per d.i.).
Peraltro, va altresì evidenziato che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque impedire al giudice di valutare la fondatezza della pretesa creditoria e ciò in considerazione del seguente pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. III, 19/01/2007, n.
1184), con la conseguenza che appare irrilevante nella presente sede statuire in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla debenza delle somme ingiunte.
Passando al merito, giova precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, tale regola si traduce nel senso che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio pacifico da Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001; tra le tante conf., v. Cass. n. 127/2022 e Cass. n. 2554/2023).
Resta fermo, in ogni caso, l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., non potendo l'opponente limitarsi ad una generica contestazione, tanto più nel caso in cui il credito ingiunto trovi adeguata dimostrazione nella documentazione di causa.
Va poi, altresì, precisato che la semplice fattura, in quanto atto di formazione unilaterale, non è idonea di per sé a dare la prova del rapporto contrattuale che ne sia alla base e sia stato contestato dall'opponente, pur potendo fornire in proposito un elemento indiziario.
Essa può, però, assurgere a prova del negozio ove sia idoneamente integrata dal documento di trasporto, debitamente sottoscritto dalle parti o da ogni altra documentazione o risultanza istruttoria idonea a comprovare sia la presa in carico, che la consegna della merce (in questo senso: Trib. Genova, sent. n. 3801/2014, Trib. Vasto, sent. n. 33/2025).
Si osserva, inoltre, che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate c.d. “bolle di consegna”; ne consegue che la parte può chiedere di provare la consegna anche con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (cfr. Cass. n. 14594/2007).
Fatti tali richiami, guardando al caso di specie, si osserva che l'opponente, al fine di provare la propria pretesa, ha depositato, già dalla fase monitoria, i seguenti documenti (cfr. all. 1 – fascicolo monitorio):
- n. 22 fatture rimaste insolute;
- contratti di fornitura di merci (la maggior parte non sottoscritti dall'opponente);
- conferme d'ordine;
- documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario;
- altra documentazione inerente alla pesatura e al trasporto dei prodotti consegnati all'opponente.
L'opponente, di contro, ha eccepito, genericamente, l'abnormità del credito ingiunto contestando l'entità degli importi riportati nelle fatture in quanto non proporzionati alla prestazione effettuata.
Ha, poi, eccepito l'incomprensibilità e, quindi, l'inutilizzabilità della documentazione depositata dall'opposta in quanto redatta in lingua tedesca ed ha disconosciuto, nella citazione in opposizione a d.i., il valore e il contenuto delle fatture (cfr. pag. 4) e il carteggio prodotto “nel suo oggetto e tenore letterale” (cfr. pag. 9), nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. pag. 5), l'autenticità del carteggio depositato da controparte.
Sul punto va, innanzitutto, chiarito che non può considerarsi valido il disconoscimento in ordine all'autenticità della documentazione, poiché tardivo e generico.
È, infatti, principio pacifico che in caso di produzione di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. civ. n. 5755/2023).
Nel caso in esame, si osserva che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non contiene alcuna dichiarazione di disconoscimento in ordine all'autenticità dei documenti prodotti, essendosi l'opponente limitato in tale sede a disconoscere la documentazione solo in ordine al suo “oggetto e tenore letterale” o al valore e contenuto delle fatture.
Inoltre, per il disconoscimento dei documenti informatici con efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. non è sufficiente che questo venga effettuato con una generica contestazione ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e si deve concretizzare allegando elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. civ., ord. n.
19155/2019).
Conseguentemente, il disconoscimento relativo all'autenticità della documentazione contenuto nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. deve considerarsi tardivo, oltre che generico, mancando il requisito della specificità, in quanto esso è stato eseguito con formule meramente generiche, senza nemmeno articolare una specifica istanza in tal senso e senza, peraltro, alcuna allegazione di circostanze concrete che consentano di ritenere i documenti in questione non rispondenti al vero.
È, inoltre, infondata l'eccezione inerente all'inutilizzabilità della detta documentazione poiché in lingua tedesca, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art.122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa (cfr. tra tante: Cass. civ. sent. n. 5200/2025) o "allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori ...” (cfr. Cass. 6093/2013).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in lingua tedesca risulta di facile comprensione posto che essa non consiste in testi complessi, ma in meri moduli di consegna e trasporto del materiale facilmente traducibili e non equivocabili;
pertanto, essa è utilizzabile nel presente giudizio, senza che sia stato necessario disporre una traduzione d'ufficio.
Dev'essere, inoltre, chiarito che l'eccezione inerente all'incomprensibilità della prestazione in ragione della documentazione a corredo in lingua straniera appare del tutto strumentale, posto che in ogni caso le fatture, i contratti e le conferme d'ordine sono scritti in lingua italiana.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni fin ora esposte, deve concludersi per la piena autenticità e utilizzabilità dei succitati documenti.
Conseguentemente, ritiene il giudicante, che l'opposta abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza di un rapporto contrattuale, producendo oltre alle copie dei contratti (anche se non sottoscritti da , anche le fatture, le conferme d'ordine e i documenti Pt_1
di trasporto sottoscritti dalla società opponente e destinataria della merce.
L'effettiva consegna del materiale indicato nei documenti di trasporto ha trovato, poi, conferma nelle dichiarazioni rese da , presidente del Consiglio di Testimone_1
amministrazione della che si è occupata del trasporto dei prodotti Controparte_3
alimentari per la società opposta, avendo affermato: “Abbiamo fatto delle consegne con destinazione ditta stabilimento Roma. Riconosco i documenti che mi vengono mostrati Parte_1 all'allegato n. 1 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta e allegato n. 3 seconda memoria ex art. 183 6 co c.p.c. di parte opposta. Preciso che dai miei documenti risulta altresì oltre al trasporto, tutti i CMR che è il documento comunitario obbligatorio per il trasporto oltre al lieferschein che il documento che viene emesso dalla ditta che spedisce, nel caso di specie dalla
, e sono entrambi documenti firmati dalla ditta con sede legale in via Cavour CP_1 Parte_1
51, OG (CH), nonché le varie pesate sottoscritte dalla ditta Confermo di aver fatto tutte Pt_1 le consegne relative ai documenti che mi vengono mostrati” (cfr. verbale udienza del 12.9.2024).
Ritiene, inoltre, il giudicante altresì fondata la richiesta di pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 724622 (cfr. all. 1 (n. 3 – pag. 5 – comparsa di costituzione), pur in assenza di documento di trasporto sottoscritto dal destinatario, essendo comunque stati prodotti a corredo della pretesa il contratto sottoscritto da entrambe le parti, la conferma d'ordine e i documenti di trasporto e avendo il testimone escusso confermato di aver consegnato tutta la merce oggetto della documentazione prodotta dall'opposta. Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (cfr.Cass. n. 11105/2001; conf. Cass. n. 31974/2019; Cass. n. 19511/2020).
È, altresì, adeguatamente documentata la richiesta di pagamento inerente alla fattura n.
725018, avendo l'opposta prodotto integrale documentazione con nota di deposito del
17.7.2023, da intendersi come integrazione della seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. del 14.7.2023, considerato che il termine scadeva il successivo 19.7.2023. Ulteriore indice della fondatezza della pretesa dell'ingiungente risiede nel fatto che l'opponente, dopo aver ricevuto la diffida stragiudiziale da parte dell'opposta, non ha inteso riscontrare alcunché al fine di contrastare l'avversa richiesta, o quantomeno di ottenere dei chiarimenti in ordine agli importi ingiunti (cfr. all. 2 – comparsa di costituzione).
A fronte di un'analitica pretesa pecuniaria della ingiungente - corredata, come detto, da altrettanto analitica documentazione - la ingiunta, nel proporre opposizione, si è limitata ad avanzare eccezioni preliminari rivelatesi manifestatamente inammissibili e infondate e nel merito a dedurre l'inesattezza delle somme in modo assolutamente generico e senza fornire alcun sostegno probatorio ai propri assunti.
Conseguentemente, sulla scorta di tutte le considerazioni sinora esposte, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
4. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
Quanto alla domanda di entrambe le parti di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso all'esame, entrambe le parti non hanno fornito la prova dei danni asseritamente subiti (distinti dal pagamento delle spese di cui va dato ristoro) per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Si ritiene, invece, sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'opponente di una somma equitativamente determinata in favore dell'opposta, ai sensi dell'art.96 comma 3
c.p.c., liquidata in dispositivo, essendo emersa dalla compiuta ricostruzione la strumentalità dell'opposizione non avendo l'opponente riscontrato, per contestare o chiedere chiarimenti, la diffida stragiudiziale dell'11.2.2022, non avendo partecipato ingiustificatamente al procedimento di mediazione ed avendo mosso eccezioni del tutto generiche, inammissibili e infondate. Le spese processuali seguono la complessiva soccombenza dell'odierna opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA e IVA come per legge;
C) Condanna l'opponente al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata in € 5.000,00 in favore della controparte.
Vasto, 23 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi