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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 557/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Pinna, per parte ricorrente, presente di persona, e gli avv. Rosa e Pedretti per parte resistente.
L'avv. di parte ricorrente si riporta al proprio ricorso e alle proprie memorie conclusive, evidenziando che l'istruttoria non ha provato l'asserita esternalizzazione delle mansioni svolte dal ricorrente.
evidenzia altresì che è stata provata la natura subordinata del lavoro svolto dal ricorrente.
L'avv. Rosa, riportandosi alle note conclusive depositate e ai propri atti, contesta la prospettazione di parte ricorrente evidenziando che l'istruttoria ha provato l'esternalizzazione che ha portato al licenziamento del ricorrente. segnala che le mansioni grafiche rimaste in capo alla e alla Pt_2 Pt_3
sono prettamente esecutive. Sulla continuità del rapporto di lavoro, segnala che il ricorrente collaborava con la speed s.r.l. che era mero prestatore di servizi nei confronti di e di CP_2
Controparte_3
pagina 1 di 18 Per il resto gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 557/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in CORSO GIOVANNI XXIII N. 80 47921 RIMINI presso il difensore avv. PINNA ELEONORA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ROSA e dell'avv. PEDRETTI CP_1 P.IVA_1
GIACOMO ( ) VIA SAN CRISTOFORO 14 MODENA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SANTA SOFIA 21 MILANO presso il difensore avv. ROCCO ROSA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il sig. ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale il licenziamento a lui Parte_1
comminato in data 17.03.2023 da per giustificato motivo oggettivo e, segnatamente, per CP_1
pagina 3 di 18 “esternalizzazione dell'ufficio creativo/ R&S prodotto” a cui era addetto.
Quanto al rapporto di lavoro con la società resistente, il ricorrente ha dedotto che sebbene formalmente assunto da in data 1.01.2021, in realtà il rapporto di lavoro tra le parti CP_1
aveva avuto inizio dal 1.06.2016, momento nel quale egli era entrato a far parte del “team creativo” di poi divenuta CP_2 CP_1
Nello specifico, ha segnalato che la produzione delle sneakers denominate P448 era stata avviata da società all'epoca facente capo al sig. , che aveva successivamente ceduto il CP_2 Persona_1
65% del marchio P448 attraverso la scissione mediante trasferimento parziale di alla CP_2
neocostituita di cui aveva continuato a mantenere il 35% delle quote Controparte_3 CP_2
sociali. In particolare, il ricorrente ha dedotto che, nonostante fino al 2019 avesse emesso fatture solo alla società Speed s.r.l. (poi divenuta socia al 10% della , in realtà la propria Controparte_3
prestazione lavorativa era sempre stata svolta a favore di società che nel 2020 veniva CP_2
definitivamente ceduta al sig. , già detentore del 30% delle quote di che cambiava CP_4 CP_3
la propria denominazione in CP_1
Il sig. ha esposto, quanto alla natura del rapporto lavorativo, di aver prestato la propria Pt_1
attività solo in favore delle predette società – e pertanto in regime di monocommittenza – rispettando tutti i vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato quale il luogo della prestazione dell'attività lavorativa (i locali aziendali), l'orario di lavoro prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con cui doveva concordare anche ferie e permessi.
Oltre a ciò, il sig. ha reso noto di essere stato dotato di una mail aziendale e di biglietti da Pt_1
visita identificativi di Per tali motivi, nonostante le vicende societarie, il ricorrente ha CP_2
dedotto che la natura subordinata del lavoro da lui prestato doveva essere riconosciuta sin dal momento in cui è nata la collaborazione con ossia dall'1.06.2016. CP_2
Relativamente al rapporto con dalla quale il sig. veniva formalmente assunto in CP_1 Pt_1
data 1.01.2021 con mansione di impiegato ufficio creativo R&S prodotto, inquadrato al II livello
CCNL Terziario, il ricorrente ha esposto che negli anni la società aveva aumentato la propria attività e la propria produzione, tanto che erano stati assunti nuovi dipendenti e affittati nuovi pagina 4 di 18 uffici in cui era stato trasferito anche l'ufficio design a cui il sig. era addetto. La società Pt_1
aveva assunto altresì una consulente esterna, , inizialmente con il compito di Persona_2
Parte supervisionare il tecnico della scarpa sig. della . L'aumento della mole Per_3 Controparte_5
di lavoro aveva portato il sig. ed il sig. (entrambi all'interno dell'ufficio design ed Pt_1 Per_4
anche quest'ultimo licenziato contestualmente al ricorrente) a richiedere un apporto di personale all'ufficio creativo e, per tale motivo, erano state assunte come supporto all'ufficio Per_5
(a febbraio 2022) e poi (marzo 2022). Nel medesimo periodo, la sig.ra
[...] Persona_6
aveva espanso la propria influenza anche in altri settori, quali la parte tecnica e produttiva, Per_2
ed aveva iniziato ad invadere anche il settore design, rispetto al quale avrebbe assunto posizioni divergenti con e In tale contesto, in particolare, la sig.ra nell'autunno del Per_4 Pt_1 Per_2
2022, avrebbe deciso di trasferire le sig.re e dall'ufficio design, dove erano state sin Pt_3 Pt_2
da subito inserite e formate, all'ufficio prodotto, ove era già stato trasferito anche il campionario delle calzature, divenuto così non direttamente accessibile a e per il loro lavoro. Per_4 Pt_1
Inoltre, il ricorrente sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni e gli sarebbe stata tolta la possibilità di accedere alla cartella per la creazione dei vettori base per la futura collezione e sarebbe stati escluso dalla fase creativa, dalla ricerca dei materiali e dall'ideazione della nuova collezione. A seguito di tale comportamento adottato nei suoi confronti, il ricorrente aveva iniziato ad accusare ansia generalizzata e pertanto fruiva di un periodo di congedo per malattia, al termine del quale, al rientro in azienda il 17.03.2023 aveva ricevuto la lettera di licenziamento per esternalizzazione dell'ufficio design al quale era addetto.
In punto di diritto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento deducendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Segnatamente, ha ribadito che le mansioni svolte dall'ufficio design non sarebbero state soppresse ma parzialmente affidate ad un altro ufficio e svolte da e Ha inoltre denunciato il mancato rispetto dei criteri di scelta Pt_2 Pt_3 Pt_5
del personale da licenziare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando che in data 1.02.2023 era stata assunta una nuova dipendente e che, in ogni caso, al momento del licenziamento era presente in azienda personale assunto dopo di lui che aveva continuato a pagina 5 di 18 svolgere mansioni del tutto fungibili con quelle da lui precedentemente svolte, violando così
l'obbligo di repêchage. Ha inoltre dedotto la genericità del contenuto della lettera di licenziamento ed in particolare la insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 2 c.2 l 604/66, essendo stato fatto riferimento soltanto all'esternalizzazione dell'ufficio al quale il lavoratore era addetto.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto, oltre alla qualificazione del rapporto di lavoro Pt_1
intercorso tra le parti come subordinato sin dall'01.06.2016 o, in via subordinata, dal 1.01.2019, di dichiarare illegittimo ed inefficace il licenziamento a lui comminato con applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015.
2.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la CP_1
conferma del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo.
Ha esposto di aver assunto il ricorrente nel gennaio 2021, insieme ad un altro dipendente, per costituire l'ufficio creativo interno di che tuttavia a marzo 2023 era poi stato soppresso CP_1
in seguito all'esternalizzazione delle mansioni proprie dell'ufficio. Ha reso noto che, in seguito alla decisione di esternalizzare le mansioni di creazione delle collezioni, l'amministratore unico di
[...]
CP_ aveva deciso di consegnare personalmente la lettera di licenziamento al ricorrente in data
10.02.2023, cosa che non era però possibile in quanto il ricorrente in data 9.02.2023 era assente per malattia fino al 6.03.2023. Ha contestato l'origine professionale dell'asserito stato di ansia, evidenziando che nessuna condotta ostile era stata attuata nei suoi confronti. Quanto alla durata e origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a fronte della incontestata insorgenza del rapporto di subordinazione in data 01.01.2021, ha contestato la rilevanza ai fini del presente giudizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente precedentemente alla sua data di assunzione poiché svolta in favore di una società differente dalla odierna convenuta, Speed s.r.l.
Ha esposto che all'interno di aveva sempre svolto mansioni creative e Pt_1 CP_1
accessorie a queste ultime, non essendosi mai occupato dello sviluppo del prodotto, attività affidata Part inizialmente alla società esterna nella persona di e solo Controparte_6 Persona_7
in un secondo momento internalizzata da CP_1 pagina 6 di 18 Quanto all'ufficio design, la società resistente ha segnalato che in seguito all'assunzione della sig.ra e della sig.ra il ricorrente aveva dismesso le mansioni di design support, concentrandosi Pt_3 Pt_2
sul processo creativo. Quanto all'esternalizzazione del reparto design, la ha segnalato che CP_1
fin dal 2020 la PPW aveva collaborato con la nella progettazione delle calzature, CP_1
collaborazione che era divenuta stabile e poi cresciuta negli anni, come dimostrato dai contratti di consulenza stipulati tra le due società. La solidità della collaborazione avrebbe fatto sì che all'epoca del licenziamento del ricorrente PPW fosse ormai divenuto unico referente per le questioni creative della società resistente e che nessuna rilevanza avrebbe avuto il fatto che il design brief avrebbe attribuito compiti alle dipendenti e alle quali era stato assegnato soltanto Pt_3 Pt_2
l'incarico di realizzare disegni di calzature di base. Quanto all'assunzione di una nuova dipendente dall'1.02.2023, la società resistente ha segnalato che tale assunzione era necessaria ai fini dell'implementazione dell'ufficio di design support, dove e dovevano essere sollevate Pt_2 Pt_3
dallo svolgimento di alcuni compiti per occuparsi di più del disegno dei volume drivers, ossia qui capi che mirano a generare maggiori volumi di vendita e che sono disegnati sotto precise direttive dell'area commerciale, senza alcuna libertà creativa. La società convenuta ha poi esposto che Pt_2
e facevano parte dell'ufficio design support, creato nell'ottobre 2022, e che le Pt_5 Pt_3
mansioni da loro svolte non avevano alcun contenuto creativo in quanto svolgevano compiti quali il caricamento e la codificazione nel programma gestionali di materiali, colori e disegni o la ricerca dei materiali, come ravvisabile dai diagrammi organizzativi. Per tale motivo, la società datrice di lavoro ha contestato che i dipendenti indicati svolgessero attività creative per la P448 ed ha ribadito l'effettività dell'esternalizzazione del processo creativo a PPW. Ha contestato, inoltre,
l'asserita condotta ostile tenuta da nei confronti del ricorrente in seguito all'ingresso CP_1
della consulente , segnalando che la stessa avrebbe approntato modifiche positive Persona_2
per il ricorrente, come ad esempio l'assegnazione di un ufficio più grande ed ad uso escluso del reparto design.
pertanto, ha ribadito l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, dovuto CP_1
all'esternalizzazione delle mansioni svolte dal sig. evidenziando che l'impresa può Pt_1 pagina 7 di 18 decidere di esternalizzare un servizio anche con l'obiettivo di gestire l'azienda in modo più efficiente o perseguendo un risparmio di costi, decisione su cui il giudice può esprimere un apprezzamento solo in termini di legittimità della scelta e non di merito. Ha sottolineato, inoltre, che al momento del licenziamento il ricorrente non poteva essere impiegato in altre mansioni e che in ogni caso le mansioni da lui svolte non erano riconducibili a quelle svolte dall'ufficio design support, ove in ogni caso non c'erano posizioni disponibili essendo già occupate da Pt_5
e Pt_3 Pt_2
Per tutti questi motivi, deducendo altresì che successivamente al licenziamento del ricorrente non erano stati assunti nuovi dipendenti in posizioni simili a quelle da lui ricoperte e sostenendo la specificità delle motivazioni addotte nella lettera di licenziamento, ha chiesto il rigetto di CP_1
tutte le domande proposte dal ricorrente e la conferma della legittimità del licenziamento comminato.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 15.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
3.
Il licenziamento deve dirsi infondato e dunque illegittimo, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia che sia l'istruttoria orale sia la documentazione offerta dalle parti dà atto di una continuità tra i soggetti giuridici con cui il sig. ha collaborato. Pt_1
Risulta, infatti, documentalmente provato che il ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità ed in regime di monocommittenza in favore di società che, come Controparte_3
provato dalla visura storica (cod. 1 parte ricorrente), in data 28.09.2020 ha cambiato la propria denominazione in mantenendo però la stessa Partita iva. Quanto, invece, alle vicende CP_1
societarie tra e parte resistente (doc. 29) ha prodotto l'atto di scissione CP_2 Controparte_3
attraverso il quale ha assegnato a “tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi facenti CP_2 CP_3
capo al ramo "commercio calzature", secondo l'esatta descrizione contenuta nel progetto di scissione redatto” specificando che “la società scissa continuerà a svolgere l'attività di gestione e commercializzazione di abbigliamento, restando ad essa tutti i relativi beni materiali ed immateriali, il magazzino, i crediti e i debiti, i pagina 8 di 18 contratti e gli ordini.”
Sul punto, si evidenzia che, sebbene risulti documentalmente che negli anni dal 2016 sino alla costituzione di il ricorrente emettesse fattura ad altra società, Speed s.r.l., Controparte_3
l'istruttoria svolta ha provato che anche in tale lasso temporale il ricorrente forniva la propria prestazione lavorativa a favore della All'udienza del 15.05.2024 il teste CP_2 Tes_1
socio e legale rappresentante di Speed s.r.l. ha dichiarato: “Lui fatturava a me, alla speed 448. Lui aiutava tutti e due i brand, poi ho visto che lui era più portato per le scarpe e allora le fatture che mi faceva erano sulla consulenza per la P448. È successo che abbiamo affiancato a per far sì che Testimone_2
proseguissero nel lavoro. (…) Aveva lo stesso luogo di lavoro e orari di e degli altri dipendenti, inizialmente Tes_2
in via palatucci insieme a me, e Le ferie le gestivamo come tutti: quando l'azienda chiudeva stavamo Tes_2 Per_1
a casa, quando era aperta facevamo orari d'ufficio. Era libero di assentarsi perché non era dipendente ma materialmente non si assentava, faceva orari di ufficio. Le trasferte le decidevo io insieme a Di solito in un Per_1
anno facevamo 4 fiere, due all'estero e due in Italia. All'inizio pagavo io con la speed e poi chiedevo rimborso alla free. Quando io, e siamo entrati in nothanks s.p.a. è stato assunto a tempo indeterminato. Quando era CP_7 Per_8
a partita iva lo pagavo io, alla free fatturavo solo le trasferte. Io avevo delle provvigioni sulla all'inizio CP_2
avevo un contratto di consulenza per la free. Il marco shoeshine era della anche p448. La speed faceva solo CP_2
servizi per la free. fatturava alla speed, alla free. La distinzione è stata fatta perché lui si Parte_1 Tes_2
accollava i costi di produzione, io cercavo di commercializzare e creare l'azienda. Quando ho chiamato la Parte_1
free era a conduzione a familiare e io e ci eravamo messi d'accordo che io pagavo e pagava Per_1 Pt_1 Per_1
Non mi ricordo quando ha smesso di fatturare a me e a iniziato a fatturare alla nothanks.” Per_4 Pt_1
All'udienza del 10.07.2024 il teste di ha confermato: “ e Persona_1 CP_2 Pt_1 Per_4
hanno lavorato per la dalla quale è nata la e da cui era nata la e la p448. CP_2 Per_9 Per_10
Addirittura, c'è stato anche un progetto di sneaker, pepo, che è durato una mezza stagione e con i ragazzi abbiamo deciso di chiudere per iniziare la p448. avevamo la sede in via palatucci. Formalmente era a partita iva però stava alle regole del gruppo dipendenti, aveva orario di lavoro, le ferie le prendeva concordandosi con gli altri. è Pt_1
entrato in azienda collaborando con della Speed. Questo era un accordo tra me e a tutti gli Tes_1 Tes_1
effetti era forza lavoro di nel 2016, 2017 e 2018 fatturava alla speed e nel 2019,2020 Pt_1 CP_2 pagina 9 di 18 fatturava a per questioni contrattuali e di costi. la retribuzione era fissa tutti i mesi. Come CP_3
strumentazione avevano una postazione in azienda, biglietti da visita, scrivania e pc. nel biglietto da visita c'è stato scritto da a p448.” CP_2
Le dichiarazioni rese dai testi confermano, oltre al fatto che il ricorrente ha prestato senza soluzione di continuità la propria prestazione lavorativa dapprima a vantaggio di e poi, CP_2
dopo la scissione societaria, a favore di anche la natura subordinata della prestazione CP_3
lavorativa offerta dal sig. Pt_1
Sin dal 2016 il ricorrente ha lavorato in regime di monocommittenza per le società sopracitate, come provato dalle fatture prodotte, rispettando altresì i vincoli spazio-temporali imposti dal datore di lavoro e propri del lavoro subordinato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Pertanto, essendo stata provata la sussistenza dei criteri indicati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015, e considerata la continuità aziendale tra e (oggi P4448) a seguito di scissione, il CP_2 CP_3
rapporto di lavoro di natura subordinato tra le parti deve considerarsi decorrente dall'1.06.2016.
Quanto al licenziamento, la società datrice di lavoro ha evidenziato la sussistenza del motivo oggettivo, individuato nell'esternalizzazione delle mansioni svolte dall'ufficio creativo. Tale motivazione comporterebbe – qualora provata in giudizio l'effettiva soppressione ed esternalizzazione del servizio – le legittimità del licenziamento, non essendo ammesso alcun sindacato del Giudice sulle scelte economiche ed organizzative prese dal datore di lavoro e diretta espressione del diritto di cui all'art. 41 Cost.
Nel caso di specie, però, l'istruttoria orale e documentale, nonché le allegazioni delle parti, hanno rappresentato un quadro fattuale diverso da quello descritto da parte resistente, che all'esito dell'accertamento risulta contraddittorio e sul quale dunque devono essere svolte alcune considerazioni.
Relativamente all'esternalizzazione, con la lettera di licenziamento consegnata al ricorrente la società datrice di lavoro ha dedotto che “… in conseguenza dell'attuale esternalizzazione dell'ufficio creativo/R&S prodotto, a cui Lei è addetto, siamo costretti a sopprimere la Sua posizione lavorativa ed ogni pagina 10 di 18 mansione e Lei attribuita. Tale esternalizzazione comporta l'impossibilità di ricollocarLa in altre mansioni o posizioni, anche inferiori, risultando le stesse egualmente in via di esternalizzazione o già adeguatamente e sufficientemente coperte dal personale in forza.”
L'esternalizzazione di cui parla all'esito dell'istruttoria orale, risulta provata solo CP_1
parzialmente e solo per alcune specifiche mansioni che, pertanto, richiedono un'analisi approfondita dei fatti di causa, così come narrati dalle parti ed emersi dall' istruttoria orale.
Se è vero, infatti, che all'interno della non esiste più un ufficio creativo, è vero anche che CP_1
nell'ottobre del 2022, come anche dedotto da parte resistente a pagina 9 della propria memoria di costituzione, è stato creato un nuovo ufficio – “design support”– al quale sono state trasferite le dipendenti e che, nonostante quanto asserito da parte resistente, hanno continuato a Pt_2 Pt_3
svolgere attività similari e in parte sovrapponibili a quelle già precedentemente svolte all'interno dell'ufficio design, e ad essere coinvolte all'interno del processo creativo (udienza del 15.05.2024, teste : “Dopo l'uscita di e hanno contribuito ad una collezione, non Testimone_3 Per_4 Pt_1
so se hanno fatto tutto da sole, e poi hanno fatto delle scarpe per dei giocatori credo dell'NBA americani”; udienza del 10/07/2024, teste “ sono fornitore di P448 da una vita. Gli fornisco le pelli da una vita. Testimone_4
Conosco e sono stati i primi ad acquistare le mie pelli. Il rapporto è iniziato diversi anni fa, ho Pt_1 Per_4
iniziato con loro a vendere le pelli alla P448. Io ho continuato con loro, dopo sono venuti con loro due ragazze,
e che sceglievano con loro le pelli… primi anni venivano solo e , poi sono venute Per_5 Per_6 Per_11 Tes_2
le ragazze con loro e sceglievano anche loro le pelli. Un anno e mezzo fa mi sono trovato da solo con le ragazze a fare le stiliste, da quel che ho capito e non c'erano più. Loro guardavano i materiali e venivano anche con Per_11 Tes_2
dei disegni già pronti perché erano stiliste. Hanno fatto due stagioni sicure, forse 3. Loro mi facevano vedere i loro disegni, erano anche appesi nei muri. Mi hanno detto che li avevano fatti loro. Io i campionari li facevo vedere in una stanza dove venivano tutti e 4 e poi nell'ultimo periodo solo alle ragazze. Da sole le ragazze avranno fatto un paio di collezioni. ADR: “Quando e non c'erano più io parlavo con loro, erano loro che mi chiedevano i Tes_2 Pt_1
materiali. Non so se c'erano direttive. Io lasciavo il campionario e dopo loro mi richiamavano”).
La non effettiva e completa esternalizzazione del processo creativo è stata confermata anche all'udienza del 10.07.2024 dalle testi e , della cui attendibilità e Persona_6 Persona_5 pagina 11 di 18 credibilità non si può dubitare stante l'assenza di alcun interesse all'esito della causa – laddove le testi hanno peraltro riferito di essere state licenziate successivamente a loro volta e di non avere intrapreso alcuna azione legale, per la cui proposizione sarebbero peraltro spirati i termini decadenziali - le quali hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica e diretta conoscenza del contesto lavorativo. Nello specifico, la teste ha dichiarato: “… Più il Persona_6
tempo passava più le nostre responsabilità aumentavano. Inizialmente seguivamo e noi eravamo Tes_2 Parte_1
più in supporto, li aiutavamo per caricare i gestionali. era più sulla grafica inizialmente poi ci siamo Per_5
allineate. Successivamente, quando siamo state staccate da loro, abbiamo iniziato a prendere parte alla collezione.
Non la modellistica, quello non l'ho mai fatto, però tipo per le fantasie o per i tessuti… l'aggiunta delle nuove modellerie era magari richiesta dall'america. Gli ultimi mesi, 3 mesi prima del licenziamento, abbiamo iniziato anche a seguire la modellistica (…) Una volta che ci davano l'idea eravamo noi a creare la scarpa. Il campionario in
P448 lo facevano , poi anche ed io. Quando io e siamo state divise da loro Tes_2 Parte_1 Per_5 Per_5
stavamo facendo la collezione con io e stavamo lavorando sotto poi e Parte_6 Per_5 Pt_6 Tes_2
Pe Pe lavoravano autonomamente e anche Sotto quando sono andati via loro, abbiamo iniziato io e Parte_1
a fare il campionario. Io e abbiamo partecipato come ultima stagione alle s/s 2025. C'era Per_5 Per_5
Per_1 una moadboard con 4 filoni e io ho fatto un filone, un filone , un filone di PPW e io un filone Per_5
Noi mandavamo i disegni a OE e lui ci diceva se andava bene o se si doveva modificare qualcosa… io Per_14
questo lavoro di campionario non l'ho fatto quando c'erano e (…) Siamo state divise da loro per Per_4 Pt_1
volere di altre persone, ci è stato chiesto da che ci ha detto di non dire niente a e Persona_2 Pt_1 Per_4
Ci hanno detto che passando sotto avremmo fatto più design. Noi eravamo lì dentro da poco, ci siamo un Pt_5
po' fidate ma non pensavo che succedesse questo, di essere divisa da loro così perché lavoravamo bene insieme. Io ero lì da poco, era ovvio che volevo fare più design però ci ero rimasta male e avendoci chiesto di non dire niente a loro i rapporti si sono incrinati. Per me era angosciante andare al lavoro. Poi ci hanno divisi, prima noi eravamo da una parte e loro dall'altra e poi noi siamo andati di sotto. Era autunno 2022.”
La teste ha confermato: “Noi facevamo la parte dello stile, con noi c'era anche rachele e io Persona_5
e lei facevamo lo stesso lavoro. Le mansioni sono cambiate dal 2022 al 2024, ci hanno dato più mansioni e sono cambiate le responsabilità, gli uffici e poi i responsabili. Prima i nostri responsabili erano curti, barbieri e ghirotti e pagina 12 di 18 poi sono diventati e Il lavoro che facevamo era lo stesso però con molto più carico CP_8 Controparte_9
perché prima eravamo in 5 e poi siamo rimaste in 2. Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle Per_6
distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di Pt_6 Pt_7
scarpa. Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo Tes_2 Parte_1
autonomia. Durante la loro permanenza in azienda facevamo anche noi i colloqui con i fornitori, avevamo sia io che sia e i rapporti con i fornitori. Quando abbiamo cambiato ufficio il nostro supervisore era Per_6 Pt_1 Per_4
lo hanno fatto per evitare che avessimo un rapporto con e Questo spostamento di ufficio Pt_5 Pt_1 Per_4
e cambio di responsabili è stato fatto per mandare via loro, è stato un po' di mobbing piscologico. Piuttosto che dirlo hanno deciso di spostare le persone sotto di loro. Noi avevamo a che fare con loro e avevamo imparato da loro, non potevano mandare via anche noi perché se no a Forlì non rimaneva nessuno.”
Tali dichiarazioni, dalle quali si comprende che una parte del processo creativo è rimasto all'interno della - anche successivamente al licenziamento del ricorrente – dimostrano che le CP_1
dipendenti e hanno continuato a svolgere mansioni fungibili ed omogenee con quelle Pt_3 Pt_2
in precedenza già svolte da prima dell'inserimento delle più giovani colleghe all'interno Per_4
dell'ufficio design, e quindi non rendono possibile limitare la valutazione dell'oggettività del motivo di licenziamento al solo ufficio “creativo/R&S prodotto” in cui, pochi mesi prima del licenziamento, erano rimasti solamente il ricorrente ed il Sig. Per_4
Devono, quindi, essere analizzate le mansioni svolte dal ricorrente.
Nonostante il lavoro prettamente creativo svolto dal ricorrente a seguito dell'assunzione delle due dipendenti, entrambe le parti concordano sul fatto che le dipendenti e siano state Pt_2 Pt_3
assunte per affiancare i dipendenti e nel processo creativo e per lo svolgimento Per_4 Pt_1
delle attività ancillari rispetto al disegno della calzatura. e come ammesso da parte Per_4 Pt_1
resistente, ne hanno curato la formazione e l'inserimento in azienda. Parte resistente, nel proprio atto di costituzione, ha dichiarato che i ricorrenti conoscevano e svolgevano personalmente, prima dell'assunzione di e le mansioni successivamente affidate alle due nuove dipendenti Pt_2 Pt_3 pagina 13 di 18 (pag. 7 memoria di costituzione “il crescente impegno lavorativo, dovuto allo sviluppo di P448 in termini di numero ed ampiezza di collezioni, induceva e a chiedere di essere sgravati dalle mansioni accessorie Pt_1 Per_4
al processo creativo, per concentrarsi solo su quello…. Si tratta di attività di natura amministrativa ed esecutiva, che in seguito venivano accomunate sotto la definizione di design support, nettamente distinte da quelle di contenuto creativo. Pertanto, a febbraio e a luglio 2022, venivano assunte e . Da allora Persona_5 Parte_8
e hanno dismesso le mansioni che non fossero strettamente inerenti al processo creativo.”). Tale Pt_1 Per_4
circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.05.2024, (“Io c'ero quando la e la sono state assunte Tes_1 Pt_3 Pt_2
sotto richiesta di e perché il lavoro era tanto che non riuscivano a gestirlo più. Prima abbiamo Per_4 Pt_1
assunto , ho fatto io il colloquio, a tempo indeterminato. Poi la come stage. Hanno imparato il Per_5 Pt_2
mestiere da e e poi li hanno supportati per ricerche tecniche… non seguivano la creazione, Pt_1 Per_4
aiutavano. Quando stavo per uscire da P448 negli ultimi campionari qualcosa era fatto da loro, eravamo io
e a decidere, gli avevamo dato una piccola parte. Quando c'ero io, l'ultimo campionario, su 300 Parte_1 Tes_2
modelli loro ne avranno fatte 5”), nonché dalla teste (“ era designer, Testimone_3 Pt_1
e erano assistenti, inizialmente assunte come stagiste, seguivano la parte di back office e aiutavano Pt_3 Pt_2
barbieri e ghirotti nell'ambito creativo”).
È quindi provato che le mansioni svolte delle due dipendenti e anche dopo il Pt_2 Pt_3
trasferimento ad altro ufficio, sono rimaste le medesime mansioni svolte allorquando le stesse risultavano inserite nell'ufficio design con e che le avevano svolte fino al loro Per_4 Pt_1
inserimento, formandole e delegando loro la parte di supporto e, seppure in maniera occasionale e sporadica, anche la vera e propria parte creativa.
Al contempo è emerso che in seguito al licenziamento dei sig. e l'attività Per_4 Pt_1
lavorativa svolta dalle dipendenti e ha assunto una connotazione ancora più creativa. Pt_2 Pt_3
Tale circostanza consente di affermare che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche dopo il licenziamento del ricorrente una parte del processo creativo era comunque rimasto in azienda, svolto dall'ufficio di design support e dalle persone in esso inserite.
Al contempo il quadro istruttorio non ha fornito la prova della sussistenza di esigenze pagina 14 di 18 organizzative tali da rendere opportuna una separazione del personale creativo dell'ufficio design per destinarlo all'ufficio design support (laddove, se le dipendenti e fossero rimaste Pt_2 Pt_3
all'interno dell'ufficio creativo, la scelta circa il lavoratore da estromettere ai sensi dell'art. 5 l. n.
223/1991 e anche in base al criterio generale di correttezza e buona fede non sarebbe potuta ricadere sul ricorrente, con più anzianità di servizio e di più competenze rispetto alle due lavoratrici successivamente assunte).
Occorre infatti evidenziare che l'ufficio design support e la destinazione delle dipendenti e Pt_2
sin dalla loro assunzione destinate ad affiancare i designers ed inserite per questo Pt_3
nell'ufficio design, risulta essere avvenuta nell'ottobre 2022.
La destinazione delle ricorrenti ad un preteso ufficio di mero supporto e quindi la volontà di destinare all'ufficio design soltanto il personale puramente creativo, apparentemente risponderebbe alla volontà aziendale nel senso di strutturare maggiormente il settore.
Senonchè, già all'epoca della separazione del personale e della creazione del separato ufficio, la datrice di lavoro risultava avere già dato avvio ad un parziale processo di esternalizzazione della parte di design, che anzi si avvaleva della collaborazioni con studi esterni come PPW del sig. già dal 2020, come dichiarato da parte resistente nella propria memoria di costituzione Pt_9
(pag. 20) e confermato anche tramite escussione testimoniale (teste , udienza del Persona_5
10.07.2024: “Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle distinte base, vedevamo come facevano gli Per_6
incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e Pt_6
a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Effettivamente abbiamo creato Pt_7
le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo autonomia.” Teste Tes_2 Parte_1 Tes_1
udienza del 15.05.2024: “PPW l'ho chiamato io, avevo bisogno di una consulenza creativa. La mia idea era di provare un ufficio di consulenza esterno che di loro iniziati-va creasse un modello. questo contratto durava un anno, per fare una cap-sule diversa rispetto a quello che facevamo quotidianamente”).
Al contempo le due dipendenti e che facevano parte dell'ufficio creativo, sono state Pt_2 Pt_3
trasferite all'ufficio design support senza però cambiare di fatto le mansioni (che, al contrario, pagina 15 di 18 come dichiarato dalle testimoni sono rimaste invariate ed anzi, in seguito al licenziamento dei sig.
e hanno assunto una connotazione ancora più creativa). Per_4 Pt_1
Significativamente, poi, a fronte di tale maggiore strutturazione del settore, nemmeno tre mesi dopo la creazione dell'ufficio di supporto, l'azienda, a gennaio 2023, come dalla stessa dedotto in sede di comparsa, avrebbe deciso di licenziare i designers, non riuscendo nell'intento – finalizzato a marzo 2023 - soltanto perché i dipendenti dal 9 gennaio 2023 e sino al marzo 2023 - si trovavano in malattia.
La creazione del diverso ufficio con inserimento al suo interno delle dipendenti e da Pt_2 Pt_3
un lato, con conseguente isolamento dei due designer, unici “superstiti” all'interno dell'ufficio design ha di fatto apparentemente creato le condizioni per invocare la non necessità di seguire i criteri legislativamente individuati – ed applicabili per via analogica anche nel caso di dipendenti con mansioni fungibili – al licenziamento in oggetto in materia di individuazione del soggetto da licenziare a fronte della dedotta scelta organizzativa di esternalizzare la parte creativa
(esternalizzazione, come ampiamente evidenziato, non provata nei termini dedotti dalla datrice di lavoro).
A fronte della mancata prova dell'effettiva riorganizzazione asserita da parte resistente, che risulta all'esito dell'istruttoria solo relativa alle mansioni prettamente creative e non rispetto a tutte le mansioni svolte fino ad ottobre 2022 dall'ufficio creativo, la scelta datoriale di modifica organizzativa del settore design appare priva di giustificazioni.
Occorre infatti considerare che l'esternalizzazione della parte creativa non ha riguardato la parte di supporto che, fino alla creazione ad hoc dell'ufficio design support era comunque a carico dell'ufficio design di cui facevano parte anche i designer licenziati, cioè il ricorrente e il collega unitamente alla più giovani e meno esperte colleghe e Se non vi fosse stata Per_4 Pt_2 Pt_3
la dedotta – ma ingiustificata – separazione del personale in due diversi uffici e quindi se le mansioni di supporto fossero rimaste in capo ad un unico ufficio, si sarebbe comunque dovuto operare una scelta tra i dipendenti da estromettere all'esito della quale, stante la maggiore anzianità di servizio e la maggiore esperienza di e sarebbero risultate recessive le più Pt_1 Per_4 pagina 16 di 18 giovani e meno esperte e Pt_2 Pt_3
Il licenziamento per cui è causa, pertanto, risulta viziato da un'incorretta applicazione dei criteri di scelta del dipendente da estromettere dall'impresa, dovendosi ricordare che la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro scelga chi licenziare secondo i criteri generali di correttezza e buona fede ex art 1175 c.c. e, più nello specifico, chiede alla parte datoriale di individuare il soggetto da licenziare applicando i criteri individuati dall'art. 5 l. n. 223/1991( Cassazione civile sez. lav.,
30/08/2018, n.21438).
Per tutti questi motivi, il licenziamento comminato deve dirsi illegittimo stante il mancato rispetto dei criteri di scelta con cui individuare i lavoratori da licenziare.
Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità, essendo sorto il rapporto di lavoro in seguito al
7.03.2015, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 3 c.1 del d.lgs 23/2015, secondo cui “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. ”
Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 3, comma 1, cit.: a) dichiarare l'illegittimità del licenziamento;
b) dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento (17.03.2023); c) condannare il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria che, stante la durata del rapporto di lavoro tra le parti e la condotta datoriale accertata in giudizio, si stima equo quantificare in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4.
Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della causa ((scaglione di riferimento da€ 26.000,00 ad € 52.000,00). pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta la natura subordinata della prestazione lavorativa del ricorrente Parte_1
a far data dall'1.06.2016;
- accerta l'illegittimità licenziamento e, per l'effetto, dichiara che il rapporto si è estinto il
17.03.2023 e condanna il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento a parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
5.000,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 557/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Pinna, per parte ricorrente, presente di persona, e gli avv. Rosa e Pedretti per parte resistente.
L'avv. di parte ricorrente si riporta al proprio ricorso e alle proprie memorie conclusive, evidenziando che l'istruttoria non ha provato l'asserita esternalizzazione delle mansioni svolte dal ricorrente.
evidenzia altresì che è stata provata la natura subordinata del lavoro svolto dal ricorrente.
L'avv. Rosa, riportandosi alle note conclusive depositate e ai propri atti, contesta la prospettazione di parte ricorrente evidenziando che l'istruttoria ha provato l'esternalizzazione che ha portato al licenziamento del ricorrente. segnala che le mansioni grafiche rimaste in capo alla e alla Pt_2 Pt_3
sono prettamente esecutive. Sulla continuità del rapporto di lavoro, segnala che il ricorrente collaborava con la speed s.r.l. che era mero prestatore di servizi nei confronti di e di CP_2
Controparte_3
pagina 1 di 18 Per il resto gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 557/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in CORSO GIOVANNI XXIII N. 80 47921 RIMINI presso il difensore avv. PINNA ELEONORA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO ROSA e dell'avv. PEDRETTI CP_1 P.IVA_1
GIACOMO ( ) VIA SAN CRISTOFORO 14 MODENA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SANTA SOFIA 21 MILANO presso il difensore avv. ROCCO ROSA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il sig. ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale il licenziamento a lui Parte_1
comminato in data 17.03.2023 da per giustificato motivo oggettivo e, segnatamente, per CP_1
pagina 3 di 18 “esternalizzazione dell'ufficio creativo/ R&S prodotto” a cui era addetto.
Quanto al rapporto di lavoro con la società resistente, il ricorrente ha dedotto che sebbene formalmente assunto da in data 1.01.2021, in realtà il rapporto di lavoro tra le parti CP_1
aveva avuto inizio dal 1.06.2016, momento nel quale egli era entrato a far parte del “team creativo” di poi divenuta CP_2 CP_1
Nello specifico, ha segnalato che la produzione delle sneakers denominate P448 era stata avviata da società all'epoca facente capo al sig. , che aveva successivamente ceduto il CP_2 Persona_1
65% del marchio P448 attraverso la scissione mediante trasferimento parziale di alla CP_2
neocostituita di cui aveva continuato a mantenere il 35% delle quote Controparte_3 CP_2
sociali. In particolare, il ricorrente ha dedotto che, nonostante fino al 2019 avesse emesso fatture solo alla società Speed s.r.l. (poi divenuta socia al 10% della , in realtà la propria Controparte_3
prestazione lavorativa era sempre stata svolta a favore di società che nel 2020 veniva CP_2
definitivamente ceduta al sig. , già detentore del 30% delle quote di che cambiava CP_4 CP_3
la propria denominazione in CP_1
Il sig. ha esposto, quanto alla natura del rapporto lavorativo, di aver prestato la propria Pt_1
attività solo in favore delle predette società – e pertanto in regime di monocommittenza – rispettando tutti i vincoli tipici di un rapporto di lavoro subordinato quale il luogo della prestazione dell'attività lavorativa (i locali aziendali), l'orario di lavoro prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con cui doveva concordare anche ferie e permessi.
Oltre a ciò, il sig. ha reso noto di essere stato dotato di una mail aziendale e di biglietti da Pt_1
visita identificativi di Per tali motivi, nonostante le vicende societarie, il ricorrente ha CP_2
dedotto che la natura subordinata del lavoro da lui prestato doveva essere riconosciuta sin dal momento in cui è nata la collaborazione con ossia dall'1.06.2016. CP_2
Relativamente al rapporto con dalla quale il sig. veniva formalmente assunto in CP_1 Pt_1
data 1.01.2021 con mansione di impiegato ufficio creativo R&S prodotto, inquadrato al II livello
CCNL Terziario, il ricorrente ha esposto che negli anni la società aveva aumentato la propria attività e la propria produzione, tanto che erano stati assunti nuovi dipendenti e affittati nuovi pagina 4 di 18 uffici in cui era stato trasferito anche l'ufficio design a cui il sig. era addetto. La società Pt_1
aveva assunto altresì una consulente esterna, , inizialmente con il compito di Persona_2
Parte supervisionare il tecnico della scarpa sig. della . L'aumento della mole Per_3 Controparte_5
di lavoro aveva portato il sig. ed il sig. (entrambi all'interno dell'ufficio design ed Pt_1 Per_4
anche quest'ultimo licenziato contestualmente al ricorrente) a richiedere un apporto di personale all'ufficio creativo e, per tale motivo, erano state assunte come supporto all'ufficio Per_5
(a febbraio 2022) e poi (marzo 2022). Nel medesimo periodo, la sig.ra
[...] Persona_6
aveva espanso la propria influenza anche in altri settori, quali la parte tecnica e produttiva, Per_2
ed aveva iniziato ad invadere anche il settore design, rispetto al quale avrebbe assunto posizioni divergenti con e In tale contesto, in particolare, la sig.ra nell'autunno del Per_4 Pt_1 Per_2
2022, avrebbe deciso di trasferire le sig.re e dall'ufficio design, dove erano state sin Pt_3 Pt_2
da subito inserite e formate, all'ufficio prodotto, ove era già stato trasferito anche il campionario delle calzature, divenuto così non direttamente accessibile a e per il loro lavoro. Per_4 Pt_1
Inoltre, il ricorrente sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni e gli sarebbe stata tolta la possibilità di accedere alla cartella per la creazione dei vettori base per la futura collezione e sarebbe stati escluso dalla fase creativa, dalla ricerca dei materiali e dall'ideazione della nuova collezione. A seguito di tale comportamento adottato nei suoi confronti, il ricorrente aveva iniziato ad accusare ansia generalizzata e pertanto fruiva di un periodo di congedo per malattia, al termine del quale, al rientro in azienda il 17.03.2023 aveva ricevuto la lettera di licenziamento per esternalizzazione dell'ufficio design al quale era addetto.
In punto di diritto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento deducendo l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Segnatamente, ha ribadito che le mansioni svolte dall'ufficio design non sarebbero state soppresse ma parzialmente affidate ad un altro ufficio e svolte da e Ha inoltre denunciato il mancato rispetto dei criteri di scelta Pt_2 Pt_3 Pt_5
del personale da licenziare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, evidenziando che in data 1.02.2023 era stata assunta una nuova dipendente e che, in ogni caso, al momento del licenziamento era presente in azienda personale assunto dopo di lui che aveva continuato a pagina 5 di 18 svolgere mansioni del tutto fungibili con quelle da lui precedentemente svolte, violando così
l'obbligo di repêchage. Ha inoltre dedotto la genericità del contenuto della lettera di licenziamento ed in particolare la insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 2 c.2 l 604/66, essendo stato fatto riferimento soltanto all'esternalizzazione dell'ufficio al quale il lavoratore era addetto.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto, oltre alla qualificazione del rapporto di lavoro Pt_1
intercorso tra le parti come subordinato sin dall'01.06.2016 o, in via subordinata, dal 1.01.2019, di dichiarare illegittimo ed inefficace il licenziamento a lui comminato con applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015.
2.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la CP_1
conferma del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo.
Ha esposto di aver assunto il ricorrente nel gennaio 2021, insieme ad un altro dipendente, per costituire l'ufficio creativo interno di che tuttavia a marzo 2023 era poi stato soppresso CP_1
in seguito all'esternalizzazione delle mansioni proprie dell'ufficio. Ha reso noto che, in seguito alla decisione di esternalizzare le mansioni di creazione delle collezioni, l'amministratore unico di
[...]
CP_ aveva deciso di consegnare personalmente la lettera di licenziamento al ricorrente in data
10.02.2023, cosa che non era però possibile in quanto il ricorrente in data 9.02.2023 era assente per malattia fino al 6.03.2023. Ha contestato l'origine professionale dell'asserito stato di ansia, evidenziando che nessuna condotta ostile era stata attuata nei suoi confronti. Quanto alla durata e origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a fronte della incontestata insorgenza del rapporto di subordinazione in data 01.01.2021, ha contestato la rilevanza ai fini del presente giudizio dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente precedentemente alla sua data di assunzione poiché svolta in favore di una società differente dalla odierna convenuta, Speed s.r.l.
Ha esposto che all'interno di aveva sempre svolto mansioni creative e Pt_1 CP_1
accessorie a queste ultime, non essendosi mai occupato dello sviluppo del prodotto, attività affidata Part inizialmente alla società esterna nella persona di e solo Controparte_6 Persona_7
in un secondo momento internalizzata da CP_1 pagina 6 di 18 Quanto all'ufficio design, la società resistente ha segnalato che in seguito all'assunzione della sig.ra e della sig.ra il ricorrente aveva dismesso le mansioni di design support, concentrandosi Pt_3 Pt_2
sul processo creativo. Quanto all'esternalizzazione del reparto design, la ha segnalato che CP_1
fin dal 2020 la PPW aveva collaborato con la nella progettazione delle calzature, CP_1
collaborazione che era divenuta stabile e poi cresciuta negli anni, come dimostrato dai contratti di consulenza stipulati tra le due società. La solidità della collaborazione avrebbe fatto sì che all'epoca del licenziamento del ricorrente PPW fosse ormai divenuto unico referente per le questioni creative della società resistente e che nessuna rilevanza avrebbe avuto il fatto che il design brief avrebbe attribuito compiti alle dipendenti e alle quali era stato assegnato soltanto Pt_3 Pt_2
l'incarico di realizzare disegni di calzature di base. Quanto all'assunzione di una nuova dipendente dall'1.02.2023, la società resistente ha segnalato che tale assunzione era necessaria ai fini dell'implementazione dell'ufficio di design support, dove e dovevano essere sollevate Pt_2 Pt_3
dallo svolgimento di alcuni compiti per occuparsi di più del disegno dei volume drivers, ossia qui capi che mirano a generare maggiori volumi di vendita e che sono disegnati sotto precise direttive dell'area commerciale, senza alcuna libertà creativa. La società convenuta ha poi esposto che Pt_2
e facevano parte dell'ufficio design support, creato nell'ottobre 2022, e che le Pt_5 Pt_3
mansioni da loro svolte non avevano alcun contenuto creativo in quanto svolgevano compiti quali il caricamento e la codificazione nel programma gestionali di materiali, colori e disegni o la ricerca dei materiali, come ravvisabile dai diagrammi organizzativi. Per tale motivo, la società datrice di lavoro ha contestato che i dipendenti indicati svolgessero attività creative per la P448 ed ha ribadito l'effettività dell'esternalizzazione del processo creativo a PPW. Ha contestato, inoltre,
l'asserita condotta ostile tenuta da nei confronti del ricorrente in seguito all'ingresso CP_1
della consulente , segnalando che la stessa avrebbe approntato modifiche positive Persona_2
per il ricorrente, come ad esempio l'assegnazione di un ufficio più grande ed ad uso escluso del reparto design.
pertanto, ha ribadito l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, dovuto CP_1
all'esternalizzazione delle mansioni svolte dal sig. evidenziando che l'impresa può Pt_1 pagina 7 di 18 decidere di esternalizzare un servizio anche con l'obiettivo di gestire l'azienda in modo più efficiente o perseguendo un risparmio di costi, decisione su cui il giudice può esprimere un apprezzamento solo in termini di legittimità della scelta e non di merito. Ha sottolineato, inoltre, che al momento del licenziamento il ricorrente non poteva essere impiegato in altre mansioni e che in ogni caso le mansioni da lui svolte non erano riconducibili a quelle svolte dall'ufficio design support, ove in ogni caso non c'erano posizioni disponibili essendo già occupate da Pt_5
e Pt_3 Pt_2
Per tutti questi motivi, deducendo altresì che successivamente al licenziamento del ricorrente non erano stati assunti nuovi dipendenti in posizioni simili a quelle da lui ricoperte e sostenendo la specificità delle motivazioni addotte nella lettera di licenziamento, ha chiesto il rigetto di CP_1
tutte le domande proposte dal ricorrente e la conferma della legittimità del licenziamento comminato.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 15.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
3.
Il licenziamento deve dirsi infondato e dunque illegittimo, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si evidenzia che sia l'istruttoria orale sia la documentazione offerta dalle parti dà atto di una continuità tra i soggetti giuridici con cui il sig. ha collaborato. Pt_1
Risulta, infatti, documentalmente provato che il ricorrente abbia lavorato senza soluzione di continuità ed in regime di monocommittenza in favore di società che, come Controparte_3
provato dalla visura storica (cod. 1 parte ricorrente), in data 28.09.2020 ha cambiato la propria denominazione in mantenendo però la stessa Partita iva. Quanto, invece, alle vicende CP_1
societarie tra e parte resistente (doc. 29) ha prodotto l'atto di scissione CP_2 Controparte_3
attraverso il quale ha assegnato a “tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi facenti CP_2 CP_3
capo al ramo "commercio calzature", secondo l'esatta descrizione contenuta nel progetto di scissione redatto” specificando che “la società scissa continuerà a svolgere l'attività di gestione e commercializzazione di abbigliamento, restando ad essa tutti i relativi beni materiali ed immateriali, il magazzino, i crediti e i debiti, i pagina 8 di 18 contratti e gli ordini.”
Sul punto, si evidenzia che, sebbene risulti documentalmente che negli anni dal 2016 sino alla costituzione di il ricorrente emettesse fattura ad altra società, Speed s.r.l., Controparte_3
l'istruttoria svolta ha provato che anche in tale lasso temporale il ricorrente forniva la propria prestazione lavorativa a favore della All'udienza del 15.05.2024 il teste CP_2 Tes_1
socio e legale rappresentante di Speed s.r.l. ha dichiarato: “Lui fatturava a me, alla speed 448. Lui aiutava tutti e due i brand, poi ho visto che lui era più portato per le scarpe e allora le fatture che mi faceva erano sulla consulenza per la P448. È successo che abbiamo affiancato a per far sì che Testimone_2
proseguissero nel lavoro. (…) Aveva lo stesso luogo di lavoro e orari di e degli altri dipendenti, inizialmente Tes_2
in via palatucci insieme a me, e Le ferie le gestivamo come tutti: quando l'azienda chiudeva stavamo Tes_2 Per_1
a casa, quando era aperta facevamo orari d'ufficio. Era libero di assentarsi perché non era dipendente ma materialmente non si assentava, faceva orari di ufficio. Le trasferte le decidevo io insieme a Di solito in un Per_1
anno facevamo 4 fiere, due all'estero e due in Italia. All'inizio pagavo io con la speed e poi chiedevo rimborso alla free. Quando io, e siamo entrati in nothanks s.p.a. è stato assunto a tempo indeterminato. Quando era CP_7 Per_8
a partita iva lo pagavo io, alla free fatturavo solo le trasferte. Io avevo delle provvigioni sulla all'inizio CP_2
avevo un contratto di consulenza per la free. Il marco shoeshine era della anche p448. La speed faceva solo CP_2
servizi per la free. fatturava alla speed, alla free. La distinzione è stata fatta perché lui si Parte_1 Tes_2
accollava i costi di produzione, io cercavo di commercializzare e creare l'azienda. Quando ho chiamato la Parte_1
free era a conduzione a familiare e io e ci eravamo messi d'accordo che io pagavo e pagava Per_1 Pt_1 Per_1
Non mi ricordo quando ha smesso di fatturare a me e a iniziato a fatturare alla nothanks.” Per_4 Pt_1
All'udienza del 10.07.2024 il teste di ha confermato: “ e Persona_1 CP_2 Pt_1 Per_4
hanno lavorato per la dalla quale è nata la e da cui era nata la e la p448. CP_2 Per_9 Per_10
Addirittura, c'è stato anche un progetto di sneaker, pepo, che è durato una mezza stagione e con i ragazzi abbiamo deciso di chiudere per iniziare la p448. avevamo la sede in via palatucci. Formalmente era a partita iva però stava alle regole del gruppo dipendenti, aveva orario di lavoro, le ferie le prendeva concordandosi con gli altri. è Pt_1
entrato in azienda collaborando con della Speed. Questo era un accordo tra me e a tutti gli Tes_1 Tes_1
effetti era forza lavoro di nel 2016, 2017 e 2018 fatturava alla speed e nel 2019,2020 Pt_1 CP_2 pagina 9 di 18 fatturava a per questioni contrattuali e di costi. la retribuzione era fissa tutti i mesi. Come CP_3
strumentazione avevano una postazione in azienda, biglietti da visita, scrivania e pc. nel biglietto da visita c'è stato scritto da a p448.” CP_2
Le dichiarazioni rese dai testi confermano, oltre al fatto che il ricorrente ha prestato senza soluzione di continuità la propria prestazione lavorativa dapprima a vantaggio di e poi, CP_2
dopo la scissione societaria, a favore di anche la natura subordinata della prestazione CP_3
lavorativa offerta dal sig. Pt_1
Sin dal 2016 il ricorrente ha lavorato in regime di monocommittenza per le società sopracitate, come provato dalle fatture prodotte, rispettando altresì i vincoli spazio-temporali imposti dal datore di lavoro e propri del lavoro subordinato, con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Pertanto, essendo stata provata la sussistenza dei criteri indicati dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015, e considerata la continuità aziendale tra e (oggi P4448) a seguito di scissione, il CP_2 CP_3
rapporto di lavoro di natura subordinato tra le parti deve considerarsi decorrente dall'1.06.2016.
Quanto al licenziamento, la società datrice di lavoro ha evidenziato la sussistenza del motivo oggettivo, individuato nell'esternalizzazione delle mansioni svolte dall'ufficio creativo. Tale motivazione comporterebbe – qualora provata in giudizio l'effettiva soppressione ed esternalizzazione del servizio – le legittimità del licenziamento, non essendo ammesso alcun sindacato del Giudice sulle scelte economiche ed organizzative prese dal datore di lavoro e diretta espressione del diritto di cui all'art. 41 Cost.
Nel caso di specie, però, l'istruttoria orale e documentale, nonché le allegazioni delle parti, hanno rappresentato un quadro fattuale diverso da quello descritto da parte resistente, che all'esito dell'accertamento risulta contraddittorio e sul quale dunque devono essere svolte alcune considerazioni.
Relativamente all'esternalizzazione, con la lettera di licenziamento consegnata al ricorrente la società datrice di lavoro ha dedotto che “… in conseguenza dell'attuale esternalizzazione dell'ufficio creativo/R&S prodotto, a cui Lei è addetto, siamo costretti a sopprimere la Sua posizione lavorativa ed ogni pagina 10 di 18 mansione e Lei attribuita. Tale esternalizzazione comporta l'impossibilità di ricollocarLa in altre mansioni o posizioni, anche inferiori, risultando le stesse egualmente in via di esternalizzazione o già adeguatamente e sufficientemente coperte dal personale in forza.”
L'esternalizzazione di cui parla all'esito dell'istruttoria orale, risulta provata solo CP_1
parzialmente e solo per alcune specifiche mansioni che, pertanto, richiedono un'analisi approfondita dei fatti di causa, così come narrati dalle parti ed emersi dall' istruttoria orale.
Se è vero, infatti, che all'interno della non esiste più un ufficio creativo, è vero anche che CP_1
nell'ottobre del 2022, come anche dedotto da parte resistente a pagina 9 della propria memoria di costituzione, è stato creato un nuovo ufficio – “design support”– al quale sono state trasferite le dipendenti e che, nonostante quanto asserito da parte resistente, hanno continuato a Pt_2 Pt_3
svolgere attività similari e in parte sovrapponibili a quelle già precedentemente svolte all'interno dell'ufficio design, e ad essere coinvolte all'interno del processo creativo (udienza del 15.05.2024, teste : “Dopo l'uscita di e hanno contribuito ad una collezione, non Testimone_3 Per_4 Pt_1
so se hanno fatto tutto da sole, e poi hanno fatto delle scarpe per dei giocatori credo dell'NBA americani”; udienza del 10/07/2024, teste “ sono fornitore di P448 da una vita. Gli fornisco le pelli da una vita. Testimone_4
Conosco e sono stati i primi ad acquistare le mie pelli. Il rapporto è iniziato diversi anni fa, ho Pt_1 Per_4
iniziato con loro a vendere le pelli alla P448. Io ho continuato con loro, dopo sono venuti con loro due ragazze,
e che sceglievano con loro le pelli… primi anni venivano solo e , poi sono venute Per_5 Per_6 Per_11 Tes_2
le ragazze con loro e sceglievano anche loro le pelli. Un anno e mezzo fa mi sono trovato da solo con le ragazze a fare le stiliste, da quel che ho capito e non c'erano più. Loro guardavano i materiali e venivano anche con Per_11 Tes_2
dei disegni già pronti perché erano stiliste. Hanno fatto due stagioni sicure, forse 3. Loro mi facevano vedere i loro disegni, erano anche appesi nei muri. Mi hanno detto che li avevano fatti loro. Io i campionari li facevo vedere in una stanza dove venivano tutti e 4 e poi nell'ultimo periodo solo alle ragazze. Da sole le ragazze avranno fatto un paio di collezioni. ADR: “Quando e non c'erano più io parlavo con loro, erano loro che mi chiedevano i Tes_2 Pt_1
materiali. Non so se c'erano direttive. Io lasciavo il campionario e dopo loro mi richiamavano”).
La non effettiva e completa esternalizzazione del processo creativo è stata confermata anche all'udienza del 10.07.2024 dalle testi e , della cui attendibilità e Persona_6 Persona_5 pagina 11 di 18 credibilità non si può dubitare stante l'assenza di alcun interesse all'esito della causa – laddove le testi hanno peraltro riferito di essere state licenziate successivamente a loro volta e di non avere intrapreso alcuna azione legale, per la cui proposizione sarebbero peraltro spirati i termini decadenziali - le quali hanno dimostrato, in senso convergente, di avere specifica e diretta conoscenza del contesto lavorativo. Nello specifico, la teste ha dichiarato: “… Più il Persona_6
tempo passava più le nostre responsabilità aumentavano. Inizialmente seguivamo e noi eravamo Tes_2 Parte_1
più in supporto, li aiutavamo per caricare i gestionali. era più sulla grafica inizialmente poi ci siamo Per_5
allineate. Successivamente, quando siamo state staccate da loro, abbiamo iniziato a prendere parte alla collezione.
Non la modellistica, quello non l'ho mai fatto, però tipo per le fantasie o per i tessuti… l'aggiunta delle nuove modellerie era magari richiesta dall'america. Gli ultimi mesi, 3 mesi prima del licenziamento, abbiamo iniziato anche a seguire la modellistica (…) Una volta che ci davano l'idea eravamo noi a creare la scarpa. Il campionario in
P448 lo facevano , poi anche ed io. Quando io e siamo state divise da loro Tes_2 Parte_1 Per_5 Per_5
stavamo facendo la collezione con io e stavamo lavorando sotto poi e Parte_6 Per_5 Pt_6 Tes_2
Pe Pe lavoravano autonomamente e anche Sotto quando sono andati via loro, abbiamo iniziato io e Parte_1
a fare il campionario. Io e abbiamo partecipato come ultima stagione alle s/s 2025. C'era Per_5 Per_5
Per_1 una moadboard con 4 filoni e io ho fatto un filone, un filone , un filone di PPW e io un filone Per_5
Noi mandavamo i disegni a OE e lui ci diceva se andava bene o se si doveva modificare qualcosa… io Per_14
questo lavoro di campionario non l'ho fatto quando c'erano e (…) Siamo state divise da loro per Per_4 Pt_1
volere di altre persone, ci è stato chiesto da che ci ha detto di non dire niente a e Persona_2 Pt_1 Per_4
Ci hanno detto che passando sotto avremmo fatto più design. Noi eravamo lì dentro da poco, ci siamo un Pt_5
po' fidate ma non pensavo che succedesse questo, di essere divisa da loro così perché lavoravamo bene insieme. Io ero lì da poco, era ovvio che volevo fare più design però ci ero rimasta male e avendoci chiesto di non dire niente a loro i rapporti si sono incrinati. Per me era angosciante andare al lavoro. Poi ci hanno divisi, prima noi eravamo da una parte e loro dall'altra e poi noi siamo andati di sotto. Era autunno 2022.”
La teste ha confermato: “Noi facevamo la parte dello stile, con noi c'era anche rachele e io Persona_5
e lei facevamo lo stesso lavoro. Le mansioni sono cambiate dal 2022 al 2024, ci hanno dato più mansioni e sono cambiate le responsabilità, gli uffici e poi i responsabili. Prima i nostri responsabili erano curti, barbieri e ghirotti e pagina 12 di 18 poi sono diventati e Il lavoro che facevamo era lo stesso però con molto più carico CP_8 Controparte_9
perché prima eravamo in 5 e poi siamo rimaste in 2. Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle Per_6
distinte base, vedevamo come facevano gli incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di Pt_6 Pt_7
scarpa. Effettivamente abbiamo creato le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo Tes_2 Parte_1
autonomia. Durante la loro permanenza in azienda facevamo anche noi i colloqui con i fornitori, avevamo sia io che sia e i rapporti con i fornitori. Quando abbiamo cambiato ufficio il nostro supervisore era Per_6 Pt_1 Per_4
lo hanno fatto per evitare che avessimo un rapporto con e Questo spostamento di ufficio Pt_5 Pt_1 Per_4
e cambio di responsabili è stato fatto per mandare via loro, è stato un po' di mobbing piscologico. Piuttosto che dirlo hanno deciso di spostare le persone sotto di loro. Noi avevamo a che fare con loro e avevamo imparato da loro, non potevano mandare via anche noi perché se no a Forlì non rimaneva nessuno.”
Tali dichiarazioni, dalle quali si comprende che una parte del processo creativo è rimasto all'interno della - anche successivamente al licenziamento del ricorrente – dimostrano che le CP_1
dipendenti e hanno continuato a svolgere mansioni fungibili ed omogenee con quelle Pt_3 Pt_2
in precedenza già svolte da prima dell'inserimento delle più giovani colleghe all'interno Per_4
dell'ufficio design, e quindi non rendono possibile limitare la valutazione dell'oggettività del motivo di licenziamento al solo ufficio “creativo/R&S prodotto” in cui, pochi mesi prima del licenziamento, erano rimasti solamente il ricorrente ed il Sig. Per_4
Devono, quindi, essere analizzate le mansioni svolte dal ricorrente.
Nonostante il lavoro prettamente creativo svolto dal ricorrente a seguito dell'assunzione delle due dipendenti, entrambe le parti concordano sul fatto che le dipendenti e siano state Pt_2 Pt_3
assunte per affiancare i dipendenti e nel processo creativo e per lo svolgimento Per_4 Pt_1
delle attività ancillari rispetto al disegno della calzatura. e come ammesso da parte Per_4 Pt_1
resistente, ne hanno curato la formazione e l'inserimento in azienda. Parte resistente, nel proprio atto di costituzione, ha dichiarato che i ricorrenti conoscevano e svolgevano personalmente, prima dell'assunzione di e le mansioni successivamente affidate alle due nuove dipendenti Pt_2 Pt_3 pagina 13 di 18 (pag. 7 memoria di costituzione “il crescente impegno lavorativo, dovuto allo sviluppo di P448 in termini di numero ed ampiezza di collezioni, induceva e a chiedere di essere sgravati dalle mansioni accessorie Pt_1 Per_4
al processo creativo, per concentrarsi solo su quello…. Si tratta di attività di natura amministrativa ed esecutiva, che in seguito venivano accomunate sotto la definizione di design support, nettamente distinte da quelle di contenuto creativo. Pertanto, a febbraio e a luglio 2022, venivano assunte e . Da allora Persona_5 Parte_8
e hanno dismesso le mansioni che non fossero strettamente inerenti al processo creativo.”). Tale Pt_1 Per_4
circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.05.2024, (“Io c'ero quando la e la sono state assunte Tes_1 Pt_3 Pt_2
sotto richiesta di e perché il lavoro era tanto che non riuscivano a gestirlo più. Prima abbiamo Per_4 Pt_1
assunto , ho fatto io il colloquio, a tempo indeterminato. Poi la come stage. Hanno imparato il Per_5 Pt_2
mestiere da e e poi li hanno supportati per ricerche tecniche… non seguivano la creazione, Pt_1 Per_4
aiutavano. Quando stavo per uscire da P448 negli ultimi campionari qualcosa era fatto da loro, eravamo io
e a decidere, gli avevamo dato una piccola parte. Quando c'ero io, l'ultimo campionario, su 300 Parte_1 Tes_2
modelli loro ne avranno fatte 5”), nonché dalla teste (“ era designer, Testimone_3 Pt_1
e erano assistenti, inizialmente assunte come stagiste, seguivano la parte di back office e aiutavano Pt_3 Pt_2
barbieri e ghirotti nell'ambito creativo”).
È quindi provato che le mansioni svolte delle due dipendenti e anche dopo il Pt_2 Pt_3
trasferimento ad altro ufficio, sono rimaste le medesime mansioni svolte allorquando le stesse risultavano inserite nell'ufficio design con e che le avevano svolte fino al loro Per_4 Pt_1
inserimento, formandole e delegando loro la parte di supporto e, seppure in maniera occasionale e sporadica, anche la vera e propria parte creativa.
Al contempo è emerso che in seguito al licenziamento dei sig. e l'attività Per_4 Pt_1
lavorativa svolta dalle dipendenti e ha assunto una connotazione ancora più creativa. Pt_2 Pt_3
Tale circostanza consente di affermare che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche dopo il licenziamento del ricorrente una parte del processo creativo era comunque rimasto in azienda, svolto dall'ufficio di design support e dalle persone in esso inserite.
Al contempo il quadro istruttorio non ha fornito la prova della sussistenza di esigenze pagina 14 di 18 organizzative tali da rendere opportuna una separazione del personale creativo dell'ufficio design per destinarlo all'ufficio design support (laddove, se le dipendenti e fossero rimaste Pt_2 Pt_3
all'interno dell'ufficio creativo, la scelta circa il lavoratore da estromettere ai sensi dell'art. 5 l. n.
223/1991 e anche in base al criterio generale di correttezza e buona fede non sarebbe potuta ricadere sul ricorrente, con più anzianità di servizio e di più competenze rispetto alle due lavoratrici successivamente assunte).
Occorre infatti evidenziare che l'ufficio design support e la destinazione delle dipendenti e Pt_2
sin dalla loro assunzione destinate ad affiancare i designers ed inserite per questo Pt_3
nell'ufficio design, risulta essere avvenuta nell'ottobre 2022.
La destinazione delle ricorrenti ad un preteso ufficio di mero supporto e quindi la volontà di destinare all'ufficio design soltanto il personale puramente creativo, apparentemente risponderebbe alla volontà aziendale nel senso di strutturare maggiormente il settore.
Senonchè, già all'epoca della separazione del personale e della creazione del separato ufficio, la datrice di lavoro risultava avere già dato avvio ad un parziale processo di esternalizzazione della parte di design, che anzi si avvaleva della collaborazioni con studi esterni come PPW del sig. già dal 2020, come dichiarato da parte resistente nella propria memoria di costituzione Pt_9
(pag. 20) e confermato anche tramite escussione testimoniale (teste , udienza del Persona_5
10.07.2024: “Il lavoro che facevamo all'inizio io e era quello delle distinte base, vedevamo come facevano gli Per_6
incontri con i fornitori, ci facevano assistere ai colloqui con gli americani… assistevamo ma non ne facevamo parte attivamente. Siamo diventate parti integrante quando i designer sono aumentati, tipo c'è stato e Pt_6
a noi c'era stata data la possibilità di produrre qualche paio di scarpa. Effettivamente abbiamo creato Pt_7
le collezioni quando e non ci sono più stati. Avevamo autonomia.” Teste Tes_2 Parte_1 Tes_1
udienza del 15.05.2024: “PPW l'ho chiamato io, avevo bisogno di una consulenza creativa. La mia idea era di provare un ufficio di consulenza esterno che di loro iniziati-va creasse un modello. questo contratto durava un anno, per fare una cap-sule diversa rispetto a quello che facevamo quotidianamente”).
Al contempo le due dipendenti e che facevano parte dell'ufficio creativo, sono state Pt_2 Pt_3
trasferite all'ufficio design support senza però cambiare di fatto le mansioni (che, al contrario, pagina 15 di 18 come dichiarato dalle testimoni sono rimaste invariate ed anzi, in seguito al licenziamento dei sig.
e hanno assunto una connotazione ancora più creativa). Per_4 Pt_1
Significativamente, poi, a fronte di tale maggiore strutturazione del settore, nemmeno tre mesi dopo la creazione dell'ufficio di supporto, l'azienda, a gennaio 2023, come dalla stessa dedotto in sede di comparsa, avrebbe deciso di licenziare i designers, non riuscendo nell'intento – finalizzato a marzo 2023 - soltanto perché i dipendenti dal 9 gennaio 2023 e sino al marzo 2023 - si trovavano in malattia.
La creazione del diverso ufficio con inserimento al suo interno delle dipendenti e da Pt_2 Pt_3
un lato, con conseguente isolamento dei due designer, unici “superstiti” all'interno dell'ufficio design ha di fatto apparentemente creato le condizioni per invocare la non necessità di seguire i criteri legislativamente individuati – ed applicabili per via analogica anche nel caso di dipendenti con mansioni fungibili – al licenziamento in oggetto in materia di individuazione del soggetto da licenziare a fronte della dedotta scelta organizzativa di esternalizzare la parte creativa
(esternalizzazione, come ampiamente evidenziato, non provata nei termini dedotti dalla datrice di lavoro).
A fronte della mancata prova dell'effettiva riorganizzazione asserita da parte resistente, che risulta all'esito dell'istruttoria solo relativa alle mansioni prettamente creative e non rispetto a tutte le mansioni svolte fino ad ottobre 2022 dall'ufficio creativo, la scelta datoriale di modifica organizzativa del settore design appare priva di giustificazioni.
Occorre infatti considerare che l'esternalizzazione della parte creativa non ha riguardato la parte di supporto che, fino alla creazione ad hoc dell'ufficio design support era comunque a carico dell'ufficio design di cui facevano parte anche i designer licenziati, cioè il ricorrente e il collega unitamente alla più giovani e meno esperte colleghe e Se non vi fosse stata Per_4 Pt_2 Pt_3
la dedotta – ma ingiustificata – separazione del personale in due diversi uffici e quindi se le mansioni di supporto fossero rimaste in capo ad un unico ufficio, si sarebbe comunque dovuto operare una scelta tra i dipendenti da estromettere all'esito della quale, stante la maggiore anzianità di servizio e la maggiore esperienza di e sarebbero risultate recessive le più Pt_1 Per_4 pagina 16 di 18 giovani e meno esperte e Pt_2 Pt_3
Il licenziamento per cui è causa, pertanto, risulta viziato da un'incorretta applicazione dei criteri di scelta del dipendente da estromettere dall'impresa, dovendosi ricordare che la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro scelga chi licenziare secondo i criteri generali di correttezza e buona fede ex art 1175 c.c. e, più nello specifico, chiede alla parte datoriale di individuare il soggetto da licenziare applicando i criteri individuati dall'art. 5 l. n. 223/1991( Cassazione civile sez. lav.,
30/08/2018, n.21438).
Per tutti questi motivi, il licenziamento comminato deve dirsi illegittimo stante il mancato rispetto dei criteri di scelta con cui individuare i lavoratori da licenziare.
Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità, essendo sorto il rapporto di lavoro in seguito al
7.03.2015, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 3 c.1 del d.lgs 23/2015, secondo cui “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. ”
Occorre, quindi, in applicazione dell'art. 3, comma 1, cit.: a) dichiarare l'illegittimità del licenziamento;
b) dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento (17.03.2023); c) condannare il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria che, stante la durata del rapporto di lavoro tra le parti e la condotta datoriale accertata in giudizio, si stima equo quantificare in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4.
Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, in base al valore della causa ((scaglione di riferimento da€ 26.000,00 ad € 52.000,00). pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta la natura subordinata della prestazione lavorativa del ricorrente Parte_1
a far data dall'1.06.2016;
- accerta l'illegittimità licenziamento e, per l'effetto, dichiara che il rapporto si è estinto il
17.03.2023 e condanna il datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento a parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
5.000,00 per compensi, € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/01/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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