Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell' art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2273 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ed ellettivamente in S. Maria C.V. alla via De C.F._1
Simone n. 43 rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Cocchiaro (C.F.
e Cocchiaro Claudia (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 studio in S. Maria C.V. via De Simone n. 41; attore
e nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di erede della Dott.ssa C.F._4 [...]
elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55 Persona_1 presso lo studio dell'avv. Augusto Imondi (C.F. ) C.F._5 che la rappresenta e difende;
convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. Con atto di citazione notificato in data 5.03.2020, Parte_1 conveniva in giudizio in qualità di erede con beneficio Controparte_1 di inventario di chiedendo condannarsi la stessa Persona_1
15.05.2019, alle spese, diritti ed onorari di giudizio, in virtù di un credito vantato nei confronti della madre della convenuta, sorella dell'attore -
– successivamente deceduta, della quale Persona_1 [...] aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario. CP_1
L'istante premetteva che madre dei due germani , Per_2 Per_1
e era stata condannata dal Tribunale di Napoli da Pt_1 Persona_1
al risarcimento dei danni subiti da alla Controparte_2 Controparte_2 proprietà immobiliare sita in Napoli, via Luca Giordano 156, a seguito di un collasso dei solai al primo e al secondo piano. Tuttavia, essendo la madre deceduta in corso di causa, la sentenza di primo grado - che Per_2 statuiva la condanna della stessa al risarcimento dei richiamati danni – venive amessa nei confronti dei figli e Parte_1 [...]
quali suoi eredi. Detta sentenza di primo grado veniva Persona_1 appellata dal solo;
ciononostante, i due fratelli si Parte_1 obbligavano a sopportare in parti uguali tutte le spese e conseguenze della sentenza di primo grado, di quella di appello, oltre che quelle necessarie per una decisione finale quale il ricorso per Cassazione, mediante scrittura privata - datata 20.02.2014 - sottoscritta da Tale Persona_1 documento costituiva il titolo attestante il credito che Parte_1 dichiarava di vantare nei confronti della sorella Persona_1
La Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello che condannava , quale erede di al risarcimento dei Parte_1 Per_2 danni subiti da , nei limiti della propria quota ereditaria. Controparte_2
Pertanto la somma richiesta, pari ad euro 120.739,60 (oltre interessi), derivava, oltre che dal giudizio processuale come definito e dunque pro quota, anche dalle spese successivamente sostenute dal , tra cui quelle Per_1 relative alla procedura di esecuzione subita in virtù dell'atto di pignoramento presso terzi presentato da con conseguente Controparte_2 istanza di conversione di suddetto pignoramento da parte del;
Per_1 dal mutuo effettuato dallo stesso per far fronte alle conseguenze della sentenza in ragione delle difficoltà finanziarie della sorella;
dal 50% del quantum da pagare all'impresa per i lavori eseguiti Controparte_3 sull'immobile di via Luca Giordano 156.
L'attore, premettendo dunque che erede con beneficio di inventario di nelle more deceduta, fosse Persona_1 Controparte_1 chiedeva accogliersi la domanda e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di quanto avrebbe dovuto corrispondergli la sorella CP_1
Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2020 si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che la nullità per inosservanza dei termini ex art. 163 bis c.p.c. Inoltre la stessa, facendo rilevare che la de cuius era stata dichiarata Controparte_4 fallita con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
13/2016 del 23.03.2016, eccepiva l'improcedibilità della domanda esperita, in quanto eventuali diritti dovevano esser fatti valere in sede fallimentare a norma dell'art. 52 L.F. con domanda di ammissione al passivo;
ancora, evidenizava che ella convenuta aveva accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 490 c.c., redigendo il conseguente, successivo e tempestivo inventario;
per tutte tali ragioni chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto inammissibili, improcedibili e infondate;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizuine di produzioni documentali, all'udienza del 13.01.2025 veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
L'eccezione di improcedibilità della domanda
2. Va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione proposta dalla convenuta invero, va affermata sin da subito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della stessa, dovendo essa essere accertata nelle forme della verifica dello stato passivo.
E' noto al riguardo che “nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l.f., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare”, essendo la formazione dello stato passivo del fallimento nel contraddittorio plurimo degli interessati lo snodo processuale attraverso il quale si realizza la par condicio creditorum (Cass. 5 agosto 2011,
n. 17035, Cass. 27 marzo 2008, n. 7967, Cass. 21 settembre 2013, n. 21669).
Dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento
(articolo 51 legge fallimentare) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (articolo 52, secondo comma, legge fallimentare), discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare (v. nel regime antecedente alla riforma, tra le tante, in diverse fattispecie: Cass. 19 agosto 2003, n.
12114; Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077; Cass. 2 aprile 2004, n.
6502; Cass. 27 marzo 2008, n. 7967; Cass. 24 novembre 2011, n. 24847; Cass.
4 settembre 2014, n. 18691; successivamente Cass. 21 dicembre 2015, n.
25674; Cass. 10 marzo 2017, n. 5255).
Ed ancora, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f.
L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, è necessario che l'attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.
Non vi è dubbio che siffatti principi regolatori siano applicabili anche nell'ipotesi in cui a dover fronteggiare il debito sia l'erede del de cuius, stante la lettera dell'art. 35 comma 1 codice della crisi (d. lgs. 14/2019), in virtù del quale “se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario”.
La ricaduta pratica di tale disposizione consisterebbe in ogni caso – nell'eventuale e contraria ipotesi di ammissibilità e procedibilità della domanda di accertamento del credito nei confronti dell'erede con beneficio di inventario – in un accoglimento della stessa in misura proporzionale al valore dei beni residuati dalla chiusura della procedura fallimentare.
Calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, va precisato che, nonostante non sia stata dalle parti allegata documentazione alcuna in ordine alla pendenza o chiusura della procedura fallimentare apertasi a seguito della dichiarazione di fallimento di da un controllo eseguito dalla cancelleria Persona_1 all'uopo incaricata, la stessa risulta allo stato tutt'ora pendente. Manca, conseguentemente, il presupposto primario perché possa essere esperita la domanda di parte attrice, che – si ribadisce – avrebbe potuto essere accolta unicamente qualora fosse intervenuta la chiusura della procedura fallimentare e fosse, altresì, residuato un avanzo dalla vendita dei beni della de cuius, stante la accettazione beneficiata.
Invero, l'attore nel presente giudizio ha proposto domanda diretta di condanna al pagamento e non anche di accertamento del credito vantato ai fini della precostituzione di un titolo da azionare eventualmente e pro futuro; né tanto meno detta ipotesi può dirsi desumibile dall'atto introduttivo in quanto, come da indirizzo giurisprudenziale consolidato, occorre che tale finalità sia “esplicitata con chiarezza”. 3. Pertanto, la domanda presentata in sede ordinaria dall'attore,
, nei confronti della convenuta erede Parte_1 Controparte_1 della de cuius dopo la dichiarazione di fallimento Persona_1 di quest'ultima deve essere dichiarata improcedibile.
Ne deriva che tutti i crediti vantati nei confronti del fallito dovevano essere esaminati in sede concorsuale (vedi ex plurimis Cass. 1994 n. 7993;
Cass. 1990 n. 11319).
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il valore della causa, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo, definitivamente pronunciando:
- Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in qualità di erede di Controparte_1 [...]
Persona_1
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 4.230,00 per onorari, oltre rimboro forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo