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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11952/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11952/2022, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Lupo Illuminato;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento lavoro agricolo;
indennità di disoccupazione agricola;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/12/2022 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare dichiarare la nullità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole del 2016 già riconosciute in favore dell'odierna ricorrente, per i vizi sopra dedotti sub 1) 2);
b) Accertare che la ricorrente ha effettivamente svolto attività di lavoro subordinato in favore della nel 2016 per 52 gg. come operaio a tempo determinato Controparte_2
1 con le mansioni di bracciante agricolo secondo le modalità e i tempi meglio specificati in narrativa;
c) annullare il suddetto provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole
e/o di cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici di bracciante per il 2016 adottato dall (siccome indicato nella indicata nota comunicata il 13.07.22); d) ordinare all CP_1 CP_1
di provvedere alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per 52 giornate nel 2016 , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle relative prestazioni previdenziali già riscosse (indennità di disoccupazione agricola oltre accessori) […]”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha esposto di aver lavorato con vincolo Co di subordinazione per la ditta con la qualifica di bracciante agricolo, Controparte_2
con le modalità meglio indicate in ricorso, e di aver tuttavia subito il disconoscimento di 52 giornate prestate nell'anno 2016 a seguito di provvedimento di variazione adottato da , CP_1
del quale ha contestato la legittimità.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2023 si è costituito in giudizio l' CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, co. 1, del D.L. n. 7/1970. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, stante il difetto di allegazione e prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della , chiedendo pertanto Controparte_3
rigettarsi il ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente, non essendo state ammesse le richieste di prova orale articolate in ricorso.
L'udienza del 10.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata da
, per avere parte ricorrente proposto il ricorso nel rispetto del termine fissato dall'art. 22 CP_1
del D.L. n. 7/1970, tenuto conto della data di notifica della comunicazione di disconoscimento come documentata da (13.7.2022), della data del ricorso amministrativo come CP_1
documentata dalla ricorrente (5.8.2022) e della data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (9.12.2022).
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto a contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto
2 rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è
3 pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (cfr. Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un
CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
Deve poi precisarsi che, nell'articolazione dei rispettivi oneri provatori, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n.
1133/2000).
4 3.2. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo alla ricorrente, essendo stati allegati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, e non essendo stati forniti elementi tali da inficiare i rilievi contenuti negli atti di accertamento ispettivo presupposti al disconoscimento per cui è causa.
La ricorrente si è limitata ad allegare di aver svolto “attività di lavoro dipendente” a tempo determinato per 52 giornate lavorative per conto della società dall'agosto CP_2 all'ottobre 2016, in fondi siti nel comune di CE ON (ME), con orario di lavoro dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 con retribuzione di € 58,00 giornalieri corrisposti in contanti “sul luogo di lavoro”, occupandosi di “togliere le erbacce, pulire le piante di
, effettuare la potatura e raccogliere la legna;
raccogliere nocciole”, seguendo le Parte_2
direttive del datore di lavoro. Tale prospettazione presenta tuttavia elementi di genericità non essendo stato nemmeno nominativamente indicato il nome del datore di lavoro che avrebbe impartito le direttive, né il nome di suoi eventuali delegati, non essendo state meglio specificate le modalità e il luogo ove avveniva il pagamento, non essendo stato puntualmente dedotto se e in che termini l'orario di lavoro era predeterminato dalla società, con che mezzi veniva svolta l'attività e dove si trovassero esattamente i fondi presso cui è stata svolta in tesi l'attività lavorativa. Le deduzioni relative all'esercizio dei poteri datoriali appaiono invero apodittiche e non supportate da un concreto sostrato fattuale, così come generica appare la descrizione delle mansioni.
L'insufficienza del ricorso sotto il profilo assertivo appare maggiormente significativa se si considerano poi le risultanze del verbale ispettivo che ha dato luogo al disconoscimento (cfr. verbale n. 2021008644/DDL del 14.10.2021 prodotto da ). CP_1
Dalla lettura del suddetto verbale emerge, quale dato macroscopico di contrasto rispetto alle allegazioni di parte ricorrente, che la ditta ha denunciato lo svolgimento di attività agricola in comuni non coincidenti con quello indicato dalla ricorrente in ricorso e nel quale avrebbe lavorato;
non risulta infatti dal verbale ispettivo che nell'anno 2016 la società abbia dichiarato di avere avuto in comodato o di avere diversamente svolto attività in fondi agricoli siti in
CE ON, come invece indicato in ricorso.
Dall'accertamento ispettivo risultano poi essere state accertate nei confronti della società cooperativa anche attraverso l'esame della documentazione esibita dal CP_2
rappresentante legale, incongruenze tali far ritenere del tutto sproporzionato rispetto al fabbisogno aziendale l'elevato numero di rapporti di lavoro agricoli denunciati (tra cui quello
5 della ricorrente), dei quali è stata pertanto ritenuta la fittizietà anche in ragione dell'assenza di effettive operazioni commerciali a sostegno dell'attività svolta dall'azienda (cfr. anche accertamento della Guardia di Finanza depositato il 30.3.2023).
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, delle dichiarazioni Unilav e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la con la società , avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore CP_2
probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Le carenze in punto di allegazione hanno determinato la decisione di inammissibilità degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, peraltro genericamente formulati.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante i mezzi istruttori, stante l'operatività del principio di allegazione (in merito all'individuazione del datore di lavoro, alle concrete attività svolte nel fondo, alle direttive datoriali), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa, senza neppure la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta detta attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate, senza puntuale indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui
“di solito” veniva corrisposta la retribuzione indicata in ricorso.
4. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto
6 previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022). Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11952 /2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . CP_1
Catania, 12/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11952/2022, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Lupo Illuminato;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento lavoro agricolo;
indennità di disoccupazione agricola;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/12/2022 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare dichiarare la nullità del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole del 2016 già riconosciute in favore dell'odierna ricorrente, per i vizi sopra dedotti sub 1) 2);
b) Accertare che la ricorrente ha effettivamente svolto attività di lavoro subordinato in favore della nel 2016 per 52 gg. come operaio a tempo determinato Controparte_2
1 con le mansioni di bracciante agricolo secondo le modalità e i tempi meglio specificati in narrativa;
c) annullare il suddetto provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole
e/o di cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici di bracciante per il 2016 adottato dall (siccome indicato nella indicata nota comunicata il 13.07.22); d) ordinare all CP_1 CP_1
di provvedere alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per 52 giornate nel 2016 , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle relative prestazioni previdenziali già riscosse (indennità di disoccupazione agricola oltre accessori) […]”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha esposto di aver lavorato con vincolo Co di subordinazione per la ditta con la qualifica di bracciante agricolo, Controparte_2
con le modalità meglio indicate in ricorso, e di aver tuttavia subito il disconoscimento di 52 giornate prestate nell'anno 2016 a seguito di provvedimento di variazione adottato da , CP_1
del quale ha contestato la legittimità.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2023 si è costituito in giudizio l' CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 22, co. 1, del D.L. n. 7/1970. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, stante il difetto di allegazione e prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della , chiedendo pertanto Controparte_3
rigettarsi il ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente, non essendo state ammesse le richieste di prova orale articolate in ricorso.
L'udienza del 10.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata da
, per avere parte ricorrente proposto il ricorso nel rispetto del termine fissato dall'art. 22 CP_1
del D.L. n. 7/1970, tenuto conto della data di notifica della comunicazione di disconoscimento come documentata da (13.7.2022), della data del ricorso amministrativo come CP_1
documentata dalla ricorrente (5.8.2022) e della data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (9.12.2022).
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto a contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto
2 rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è
3 pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (cfr. Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un
CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
Deve poi precisarsi che, nell'articolazione dei rispettivi oneri provatori, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n.
1133/2000).
4 3.2. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo alla ricorrente, essendo stati allegati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, e non essendo stati forniti elementi tali da inficiare i rilievi contenuti negli atti di accertamento ispettivo presupposti al disconoscimento per cui è causa.
La ricorrente si è limitata ad allegare di aver svolto “attività di lavoro dipendente” a tempo determinato per 52 giornate lavorative per conto della società dall'agosto CP_2 all'ottobre 2016, in fondi siti nel comune di CE ON (ME), con orario di lavoro dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 con retribuzione di € 58,00 giornalieri corrisposti in contanti “sul luogo di lavoro”, occupandosi di “togliere le erbacce, pulire le piante di
, effettuare la potatura e raccogliere la legna;
raccogliere nocciole”, seguendo le Parte_2
direttive del datore di lavoro. Tale prospettazione presenta tuttavia elementi di genericità non essendo stato nemmeno nominativamente indicato il nome del datore di lavoro che avrebbe impartito le direttive, né il nome di suoi eventuali delegati, non essendo state meglio specificate le modalità e il luogo ove avveniva il pagamento, non essendo stato puntualmente dedotto se e in che termini l'orario di lavoro era predeterminato dalla società, con che mezzi veniva svolta l'attività e dove si trovassero esattamente i fondi presso cui è stata svolta in tesi l'attività lavorativa. Le deduzioni relative all'esercizio dei poteri datoriali appaiono invero apodittiche e non supportate da un concreto sostrato fattuale, così come generica appare la descrizione delle mansioni.
L'insufficienza del ricorso sotto il profilo assertivo appare maggiormente significativa se si considerano poi le risultanze del verbale ispettivo che ha dato luogo al disconoscimento (cfr. verbale n. 2021008644/DDL del 14.10.2021 prodotto da ). CP_1
Dalla lettura del suddetto verbale emerge, quale dato macroscopico di contrasto rispetto alle allegazioni di parte ricorrente, che la ditta ha denunciato lo svolgimento di attività agricola in comuni non coincidenti con quello indicato dalla ricorrente in ricorso e nel quale avrebbe lavorato;
non risulta infatti dal verbale ispettivo che nell'anno 2016 la società abbia dichiarato di avere avuto in comodato o di avere diversamente svolto attività in fondi agricoli siti in
CE ON, come invece indicato in ricorso.
Dall'accertamento ispettivo risultano poi essere state accertate nei confronti della società cooperativa anche attraverso l'esame della documentazione esibita dal CP_2
rappresentante legale, incongruenze tali far ritenere del tutto sproporzionato rispetto al fabbisogno aziendale l'elevato numero di rapporti di lavoro agricoli denunciati (tra cui quello
5 della ricorrente), dei quali è stata pertanto ritenuta la fittizietà anche in ragione dell'assenza di effettive operazioni commerciali a sostegno dell'attività svolta dall'azienda (cfr. anche accertamento della Guardia di Finanza depositato il 30.3.2023).
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, delle dichiarazioni Unilav e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la con la società , avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore CP_2
probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Le carenze in punto di allegazione hanno determinato la decisione di inammissibilità degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, peraltro genericamente formulati.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante i mezzi istruttori, stante l'operatività del principio di allegazione (in merito all'individuazione del datore di lavoro, alle concrete attività svolte nel fondo, alle direttive datoriali), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa, senza neppure la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta detta attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate, senza puntuale indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui
“di solito” veniva corrisposta la retribuzione indicata in ricorso.
4. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto
6 previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022). Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11952 /2022 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . CP_1
Catania, 12/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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