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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5367/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
, (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via Udine n. 33, presso lo studio dell'avvocato Laura Landi
(C.F.: , che la rappresenta e difende per procura su foglio separato C.F._2
allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.1.2023 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 22.8.1980, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Sulmona
(Aq) alla Via Bagnaturo 121/122, presso lo studio dell'avv. Andrea Paolillo (C.F.:
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione in sostituzione del precedente difensore (per le comunicazioni: fax: 081-8717191; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Resistente
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:.
Parte ricorrente: “…dando atto che le parti il 15/10/2024 hanno sottoscritto un accordo che disciplina la separazione personale, si riporta all'istanza depositata il 18/10/2024 e chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni così come rassegnate in detta istanza che si hanno qui per riportate”.
Parte resistente: “… chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. Prendere atto della volontà delle parti di trasformare il procedimento da separazione giudiziale a separazione consensuale;
2.
Acquisire agli atti l'accordo raggiunto tra i coniugi, allegato alla presente nota;
3. Omologare
l'accordo di separazione consensuale raggiunto tra i coniugi e secondo CP_1 CP_2 legge”.
Il P.M., in data 26.3.2025 ha reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 20.10.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 23.8.2014 con e che dalla loro unione in data Controparte_1
30.9.2016 era nata, in Castellammare di Stabia, una figlia, chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito allo , di CP_1
affidare la figlia minore ad entrambi i genitori disciplinando il diritto di visita del padre nei termini indicati nel ricorso, di assegnare alla istante la casa familiare per continuare ad abitarvi con la figlia minore, di porre a carico del coniuge l'assegno mensile di euro 3000,00 oltre adeguamento su base istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, di condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente e della figlia della somma di euro Per_1
50.000,00 o di altra somma che sarà ritenuta equa dal giudice a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali, di condannare altresì il resistente al pagamento di tutte le spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, di confermare la garanzia da disporsi in via provvisoria dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 156 quarto comma c.c. per assicurare l'esatto adempimento dell'obbligo del resistente nei confronti della figlia.
A fondamento della domanda affermava di lavorare come medico Parte_1
anestesista mentre il coniuge era un libero professionista, svolgeva molteplici attività facenti capo a diverse società in cui rivestiva anche cariche aziendali e produceva un reddito di gran lunga maggiore rispetto a quello della ricorrente (in particolare, una società di cui deteneva il
99% delle quote aveva registrato un fatturato di circa 1.500.000,00 euro); che i rapporti coniugali dopo alterne vicende nell'ultimo anno si erano definitivamente deteriorati a causa dei comportamenti del coniuge, gravemente lesivi dei doveri coniugali, offensivi nei confronti della
2 moglie e della figlia, contrari agli obblighi di mantenimento, collaborazione, coabitazione e fedeltà sanciti dagli artt. 143, 144 e 147; che in particolare lo in più occasioni aveva CP_1 lasciato l'abitazione coniugale, con frequenza settimanale, per recarsi al Nord Italia a suo dire per motivi lavorativi, mentre intratteneva relazioni extraconiugali con altre donne, e, almeno in un caso, con un rapporto avente il carattere della stabilità, come riferito alla istante alcuni mesi addietro da una signora che l'aveva importunata a mezzo whatsApp e con una videochiamata presentandosi come compagna dello , con il quale aveva dichiarato di avere una relazione CP_1
da oltre un anno, e riferendo che il coniuge in passato aveva avuto altre amanti tanto da avere un secondo recapito di telefonia mobile;
che i contrasti coniugali seguiti alla scoperta di tale situazione avevano costretto la ad abbandonare la casa coniugale insieme alla bambina Pt_1
ed a trasferirsi, provvisoriamente, nella vicina casa dei genitori al fine anche di sottrarre la figlia al clima conflittuale insorto;
che dal giorno in cui si era trasferita a casa dei genitori, il coniuge aveva iniziato a minare l'equilibrio e la stabilità della figlia minore, trattenendola arbitrariamente presso di sé per il pernotto a giorni alterni, stravolgendone le abitudini quotidiane, utilizzandola come uno strumento per punire la madre, dimostrandosi totalmente inaffidabile ed insensibile alle esigenze ed ai bisogni della bambina, costringendo la stessa a rivolgersi ai Carabinieri;
che pertanto sussistevano tutti i presupposti per la pronuncia Pt_1 di addebito al coniuge della separazione e per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in una somma cospicua per la condotta osservata dal resistente in costanza di matrimonio, i tradimenti e la conseguente derisione della moglie agli occhi dei familiari e dei conoscenti a valutazione di tale condotta .
Con comparsa depositata il 18.1.2023 si costituiva sempre per la l'avv. Laura Landi, Pt_1
in sostituzione del precedente difensore avv. Carmela Senatore, la quale, evidenziati i persistenti contrasti tra i coniugi nella gestione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (contrasti che in più occasioni la aveva cercato di risolvere chiedendo Pt_1
l'intervento dei Carabinieri), ribadiva le conclusioni già rese nell'originario ricorso, salvo modifiche nella regolamentazione del diritto di visita e nella misura dell'assegno richiesto per il mantenimento della figlia, che indicava in euro 2000,00 o almeno in euro 1800,00 mensili oltre la partecipazione del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie;
la ricorrente rinunciava inoltre alle domande di risarcimento del danno e di garanzia inizialmente proposte.
1.2 - Costituitosi in giudizio, preliminarmente lamentava che la moglie, con Controparte_1
il comportamento tenuto dopo la separazione, tentava in tutti i modi di distruggere il rapporto meraviglioso che egli aveva con la figlia;
contestava l'avverso dedotto, deducendo che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dalla scoperta di una relazione extraconiugale
3 intrapresa dalla moglie nel 2019 con un collega di lavoro;
allegava che la crisi personale seguita al naufragio sentimentale e matrimoniale aveva avuto ripercussioni sul piano professionale e lavorativo ulteriormente aggravate dalla pandemia, che aveva coinvolto l'azienda da lui creata
(la Az Impianti) con un crollo del fatturato e la perdita dei 40 dipendenti e pertanto inattiva da oltre un anno;
rappresentava inoltre che, avendo modificato la sua attività lavorativa con l'apertura di un negozio/e-commerce di informatica, poteva gestire il lavoro anche da remoto, con orari elastici, ed aveva più tempo libero da poter dedicare alla figlia anche in considerazione dei ben più pressanti turni di lavoro, diurno e notturno, della che, per contro, tentava Pt_1
di ostacolare la permanenza ed i pernottamenti della figlia presso il padre, ravvisandovi una ingiustificata limitazione del rapporto della minore con la nonna materna;
che in considerazione del reddito percepito (circa 2500 euro al mese come amministratore della AZ Impianti società come detto inattiva a fronte del reddito complessivo lordo di oltre 80000 euro percepito dalla moglie) e delle spese da sostenere (locazione di un altro appartamento a Castellammare di
Stabia e correlate spese per utenze domestiche, oltre al 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto pari a 375 euro mensili), reputava congruo indicare in euro 400,00 mensili il proprio contributo al mantenimento della figlia.
Tanto premesso, il resistente chiedeva al tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare e regolamentazione del regime delle visite materne;
in via gradata, di collocare la minore presso la casa familiare con presenza alternata settimanalmente di un genitore e dell'altro; in via più gradata di collocare la minore, con alternanza settimanale, presso le abitazioni in cui andranno a vivere i genitori dopo la separazione;
in via ancor più gradata chiedeva di trascorrere più tempo possibile con la figlia minore prospettando un regime di visite paterne e di riconoscere a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore versando entro il giorno cinque di ogni mese l'assegno di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie seguendo le linee guida del Tribunale di Milano.
1.3 – Esperito infruttuosamente, all'udienza di comparizione dei coniugi del 19.4.2023, il tentativo di conciliazione, con ordinanza pronunciata in pari data il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza preferenziale presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il regime delle visite paterne, poneva a carico di questi un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa figlia, previamente concordate, mentre disponeva il rimborso per la metà delle spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore nei confronti dell'altro. Il presidente invitava inoltre i
4 coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità al fine di ripristinare un dialogo costruttivo all'interno della coppia genitoriale e disponeva accertamenti in ordine al contesto socio-familiare della minore ed al rapporto della stessa con entrambe le figure genitoriali da parte dei servizi sociali di Castellammare di Stabia allo scopo di verificare l'effettivo avvio, lo svolgimento ed i risultati dei percorsi dianzi indicati;
invitava le parti a depositare il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso (Sant'Agnello); rilevava l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza dell'11.9.2023. Pt_1
1.4- Trasmessa dai Servizi Sociali di Castellammare in data 18.8.2023 relazione sull'attività svolta;
depositata dalla ricorrente memoria integrativa, con cui contestava l'avversa comparsa di costituzione, chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia a carico dello almeno ad euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di modulare diversamente CP_1 il diritto di visita paterno e, lamentando inadempienze e comportamenti contrari all'interesse della figlia, di ammonire lo;
depositata dal resistente memoria di costituzione con cui si CP_1 riportava alle precedenti richieste, contestava l'avverso dedotto, si opponeva alla modifica degli orari di visita richiesti da controparte e che chiedeva a sua volta di modificare;
con ordinanza in data 26.10.2023, resa alla scadenza dei termini per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.9.2023, l'istruttore, preso atto della richiesta della ricorrente di assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e di pronuncia di sentenza parziale sullo stato, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. nonché delle difese spiegate da parte resistente, dichiarava inammissibile la domanda di ammonimento del coniuge contenuta nella memoria integrativa depositata dalla ricorrente (dovendo la stessa essere proposta, nell'ambito del presente giudizio, con apposito separato ricorso ex art. 709 ter c.p.c.), dichiarava inammissibile, per difetto di profili di connessione “forte”, la domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni in favore della moglie e della figlia del pari proposta dalla ricorrente, ma in verità già oggetto di espressa rinuncia nella comparsa di costituzione del nuovo difensore della riservava all'esito Pt_1
delle deduzioni al riguardo da parte del resistente la decisione in ordine alla domanda urgente di modifica degli orari di rientro della minore in occasione degli incontri con il padre, proposta dalla ricorrente in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico e dell'approssimarsi della stagione autunno-inverno (e ciò tenuto conto che la regolamentazione del diritto di visita paterno contenuta nell'ordinanza presidenziale che si chiedeva di modificare non risultava dettata con esclusivo riferimento al periodo estivo e di vacanze scolastiche e che, in assenza di un pregiudizio evidente per la minore legato alla suddetta regolamentazione, in realtà neanche allegato, non si ravvisavano i presupposti per una decisione da assumere inaudita altera parte);
5 richiedeva ai SS di Castellammare ulteriore compiuto riscontro in ordine all'andamento dei percorsi di mediazione e/o sostegno alla genitorialità intrapresi dai coniugi ed alle ulteriori indagine delegate dall'ordinanza presidenziale (accertare, anche con l'ausilio di uno psicologo,
i rapporti della minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, il regolare svolgimento degli incontri padre-figlia come regolati nella stessa ordinanza, la condizione psicologica della minore in relazione al disposto rientro nella casa familiare con la madre ed al nuovo assetto dei rapporti con entrambi i genitori, eventuali criticità nella relazione della minore con i predetti genitori, le cause delle stesse e le iniziative reputate più opportune per rimuoverle), rinviava la causa all'udienza del 6.2.2024 ore 9,15 per deduzioni in merito alla istanza di modifica dell'orario di visita avanzata dalla ricorrente e per conclusioni in ordine alla pronuncia sullo status richiesta sempre dalla ricorrente. Nel prosieguo, pronunciata con sentenza n. 1367/2024 in data 13.5.2024 la separazione dei coniugi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza in pari data per l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., depsotata in daa
30.5.2024 comparsa di costituzione dell'avv. Andrea Paolillo in sostituzione dell'avv. Armando
Corsini, precedente difensore dello , con ordinanza in data 26.1.2025, sulle conclusioni CP_1 in epografe trascritte, l'istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti per regolamentare le condizioni accessorie alla pronuncia di separazione e del progressivo superamento delle criticità nei rapporti tra i coniugi correlate ai tempi di permanenza della minore presso il padre, genitore non convivente, dato atto altresì della impossibilità in rito di trasformare il presente procedimento contenzioso di separazione in procedimenti di separazione consensuale, rimetteva la causa al collegio per a decisione, con assegnazione di termini ridotti e art. 190 c.p.c. (venti giorni per il deposito dlele memorie conclusionali e venti giorni per le memorie di replica) decorrenti dal 2.2.2025
2.- Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1367/2024 pubblicata il 13/05/2024, le decisioni da assumere in questa sede attengono esclusivamente alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, in particolare quelle relative all'affidamento al mantenimento e alla regolazione dei rapporti tra il genitore non convivente e la figlia minore, avendo la ricorrente di fatto abbandonato, non coltivandola, la domanda di addebito al coniuge della separazione, domanda peraltro superata dall'accordo raggiunto dai coniugi per la definizione concordata delle condizioni della separazione relative essenzialmente ai rapporti con la minore oltre che di altri rapporti economico-patrimoniali e relativi a giudizi in corso tra essi pendenti.
In particolare, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore i coniugi hanno inteso confermare quanto in via provvisrio disposto con l'ordinanza presidenziale in data
6 19.4.2023, con una sola precisazione riguardante gli orari di visita in periodo estivo. Tale regolamentazione, poiché conforme all'interesse della minore (in quanto garantisce adeguata tutela al buon rapporto che ella ha attualmente con entrambi i genitori) e non contraria a norme inperative, può essere senz'altro recepita e posta alla base della presente decisione, come richiesto anche dal P.M., nei termini riportati in dispositivo.
Quanto alla regolazione degli altri rapporti intercorrenti tra le parti, il tribunale si limita a darne atto.
3.- Le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della natura della causa e della definizione concordata della stessa, restano a carico di ciascuna delle parti come dalle stesse concordato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle statuizioni accessorie alla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato in data 20.10.2022 nei Parte_1
confronti di e già definita quanto allo status con sentenza non definitiva n. Controparte_1
1367/2024, così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
preferenziale presso la madre, cui pertanto assegna la casa familiare (di cui i coniugi sono comproprietari), sita in Castellammare di Stabia (Na), alla via Tavernola n. 131, perché ritorni ad abitarvi con la minore, dopo averla lasciata, a settembre del 2022, per trasferirsi provvisoriamente nella vicina casa dei propri genitori;
2) Dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa figlia;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, tenendo conto dei turni di lavoro della (diurni e Pt_1
notturni ), secondo il seguente calendario:
a) una settimana per tre pomeriggi (lunedì-mercoledì-venerdì), di cui il lunedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola alle 8 del mattino successivo, con accompagnamento a scuola e pernottamento;
b) la settimana successiva il lunedì, dall'uscita di scuola alle otto del giorno successivo con accompagnamento a scuola, il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 nonché dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 20,00 della domenica;
7 c) nel periodo estivo, quando la minore non sarà impegnata nel Centro estivo, il padre Per_1
la preleverà alle ore 12:00 e nei giorni in cui pernotta dal padre sarà riaccompagnata il Per_1
giorno successivo alle ore 10:30;
d) per sette giorni in occasione delle festività natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio), sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la
Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Determina in euro 400,00 mensili – da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal aprile 2024 – l'assegno dovuto da a quale contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_2
minore – oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) dà atto che il Sig. si impegna a trasferire la propria quota dell'immobile adibito a casa CP_1
familiare a titolo oneroso, sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola 131, alla dott.ssa il corrispettivo della vendita consiste nella liberazione del Sig. dal mutuo Pt_1 CP_1
stipulato ed accessori ad esso, per il quale è iscritta ipoteca sull'immobile pro quota;
la Dr.ssa si impegna all'accollo liberatorio del mutuo per la quota spettante al sig. a titolo Pt_1 CP_1
di corrispettivo della vendita;
6) Dà atto che a fronte del trasferimento dell'immobile in suo favore, la dr.ssa si Pt_1
impegna a donare alla figlia alla maggiore età della stessa, la quota ceduta dal sig. Per_1
come da n. 5; CP_1
7) Dà atto che in relazione al procedimento penale n. 2290/24 N.R.G. not. Reato Mod 21 presso il Tribunale di Torre Annunziata, prossima udienza 22/10/24: a) la dr.ssa provvede Pt_1 al pagamento delle spese legali all'Avv. Paolillo pari a 1.500 euro, oltre agli accessori come per legge entro 5 gg dalla presentazione della proforma;
provvede a sua cura e spese alla riparazione completa dei danni all'autovettura, specificamente: Parti laterali sinistra e destra;
Cofano posteriore e anteriore;
Montanti (eccetto il tetto); la riparazione avverrà presso una carrozzeria convenzionata , indicate dal sig. in modo che l'auto sia pronta entro il CP_3 CP_1
quattordici di Novembre;
b) di
contro
Il sig. si impegna a ritirare la denuncia-querela di CP_1
cui al punto al predetto procedimento penale e all'udienza del 22.10.2024 provvederà a richiedere rinvio per rappresentare l'accordo su emarginato;
8 8) Dà atto che le parti riconoscono l'esistenza di pendenze relative a utenze e servizi vari, maturate antecedentemente alla loro separazione, così suddivise:
I) Spese condominiali: € 1.644,52; II) TARI (Tassa sui Rifiuti) per il periodo 2018-2022: €
2.907,00; III) Utenza idrica per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2023: € 545,76.
L'ammontare totale di tali pendenze è pari a € 5.097,28 e la quota di competenza del Sig. CP_1
è pari al 50% del totale, ovvero € 2.548,64. Pertanto:
a) Il Sig. si impegna a rimborsare alla Sig.ra la somma di € 2.548,64, CP_1 Pt_1
corrispondente alla sua quota di competenza delle pendenze sopra elencate.
b) Il rimborso avverrà mediante il pagamento di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto.
c) L'importo di ciascuna rata sarà di € 141,59.
d) Le parti si impegnano a verificare congiuntamente la correttezza degli importi relativi alle utenze sopra indicate prima dell'inizio dei pagamenti confermando comunque il pagamento nelle stesse modalità innanzi convenute.
9) Dà atto che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese legali e che i difensori, sottoscrivendo per autentica, rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5367/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
, (C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla via Udine n. 33, presso lo studio dell'avvocato Laura Landi
(C.F.: , che la rappresenta e difende per procura su foglio separato C.F._2
allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.1.2023 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 22.8.1980, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Sulmona
(Aq) alla Via Bagnaturo 121/122, presso lo studio dell'avv. Andrea Paolillo (C.F.:
che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione in sostituzione del precedente difensore (per le comunicazioni: fax: 081-8717191; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Resistente
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:.
Parte ricorrente: “…dando atto che le parti il 15/10/2024 hanno sottoscritto un accordo che disciplina la separazione personale, si riporta all'istanza depositata il 18/10/2024 e chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni così come rassegnate in detta istanza che si hanno qui per riportate”.
Parte resistente: “… chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:
1. Prendere atto della volontà delle parti di trasformare il procedimento da separazione giudiziale a separazione consensuale;
2.
Acquisire agli atti l'accordo raggiunto tra i coniugi, allegato alla presente nota;
3. Omologare
l'accordo di separazione consensuale raggiunto tra i coniugi e secondo CP_1 CP_2 legge”.
Il P.M., in data 26.3.2025 ha reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 20.10.2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 23.8.2014 con e che dalla loro unione in data Controparte_1
30.9.2016 era nata, in Castellammare di Stabia, una figlia, chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito allo , di CP_1
affidare la figlia minore ad entrambi i genitori disciplinando il diritto di visita del padre nei termini indicati nel ricorso, di assegnare alla istante la casa familiare per continuare ad abitarvi con la figlia minore, di porre a carico del coniuge l'assegno mensile di euro 3000,00 oltre adeguamento su base istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, di condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente e della figlia della somma di euro Per_1
50.000,00 o di altra somma che sarà ritenuta equa dal giudice a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali, di condannare altresì il resistente al pagamento di tutte le spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, di confermare la garanzia da disporsi in via provvisoria dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 156 quarto comma c.c. per assicurare l'esatto adempimento dell'obbligo del resistente nei confronti della figlia.
A fondamento della domanda affermava di lavorare come medico Parte_1
anestesista mentre il coniuge era un libero professionista, svolgeva molteplici attività facenti capo a diverse società in cui rivestiva anche cariche aziendali e produceva un reddito di gran lunga maggiore rispetto a quello della ricorrente (in particolare, una società di cui deteneva il
99% delle quote aveva registrato un fatturato di circa 1.500.000,00 euro); che i rapporti coniugali dopo alterne vicende nell'ultimo anno si erano definitivamente deteriorati a causa dei comportamenti del coniuge, gravemente lesivi dei doveri coniugali, offensivi nei confronti della
2 moglie e della figlia, contrari agli obblighi di mantenimento, collaborazione, coabitazione e fedeltà sanciti dagli artt. 143, 144 e 147; che in particolare lo in più occasioni aveva CP_1 lasciato l'abitazione coniugale, con frequenza settimanale, per recarsi al Nord Italia a suo dire per motivi lavorativi, mentre intratteneva relazioni extraconiugali con altre donne, e, almeno in un caso, con un rapporto avente il carattere della stabilità, come riferito alla istante alcuni mesi addietro da una signora che l'aveva importunata a mezzo whatsApp e con una videochiamata presentandosi come compagna dello , con il quale aveva dichiarato di avere una relazione CP_1
da oltre un anno, e riferendo che il coniuge in passato aveva avuto altre amanti tanto da avere un secondo recapito di telefonia mobile;
che i contrasti coniugali seguiti alla scoperta di tale situazione avevano costretto la ad abbandonare la casa coniugale insieme alla bambina Pt_1
ed a trasferirsi, provvisoriamente, nella vicina casa dei genitori al fine anche di sottrarre la figlia al clima conflittuale insorto;
che dal giorno in cui si era trasferita a casa dei genitori, il coniuge aveva iniziato a minare l'equilibrio e la stabilità della figlia minore, trattenendola arbitrariamente presso di sé per il pernotto a giorni alterni, stravolgendone le abitudini quotidiane, utilizzandola come uno strumento per punire la madre, dimostrandosi totalmente inaffidabile ed insensibile alle esigenze ed ai bisogni della bambina, costringendo la stessa a rivolgersi ai Carabinieri;
che pertanto sussistevano tutti i presupposti per la pronuncia Pt_1 di addebito al coniuge della separazione e per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da quantificarsi in una somma cospicua per la condotta osservata dal resistente in costanza di matrimonio, i tradimenti e la conseguente derisione della moglie agli occhi dei familiari e dei conoscenti a valutazione di tale condotta .
Con comparsa depositata il 18.1.2023 si costituiva sempre per la l'avv. Laura Landi, Pt_1
in sostituzione del precedente difensore avv. Carmela Senatore, la quale, evidenziati i persistenti contrasti tra i coniugi nella gestione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (contrasti che in più occasioni la aveva cercato di risolvere chiedendo Pt_1
l'intervento dei Carabinieri), ribadiva le conclusioni già rese nell'originario ricorso, salvo modifiche nella regolamentazione del diritto di visita e nella misura dell'assegno richiesto per il mantenimento della figlia, che indicava in euro 2000,00 o almeno in euro 1800,00 mensili oltre la partecipazione del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie;
la ricorrente rinunciava inoltre alle domande di risarcimento del danno e di garanzia inizialmente proposte.
1.2 - Costituitosi in giudizio, preliminarmente lamentava che la moglie, con Controparte_1
il comportamento tenuto dopo la separazione, tentava in tutti i modi di distruggere il rapporto meraviglioso che egli aveva con la figlia;
contestava l'avverso dedotto, deducendo che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dalla scoperta di una relazione extraconiugale
3 intrapresa dalla moglie nel 2019 con un collega di lavoro;
allegava che la crisi personale seguita al naufragio sentimentale e matrimoniale aveva avuto ripercussioni sul piano professionale e lavorativo ulteriormente aggravate dalla pandemia, che aveva coinvolto l'azienda da lui creata
(la Az Impianti) con un crollo del fatturato e la perdita dei 40 dipendenti e pertanto inattiva da oltre un anno;
rappresentava inoltre che, avendo modificato la sua attività lavorativa con l'apertura di un negozio/e-commerce di informatica, poteva gestire il lavoro anche da remoto, con orari elastici, ed aveva più tempo libero da poter dedicare alla figlia anche in considerazione dei ben più pressanti turni di lavoro, diurno e notturno, della che, per contro, tentava Pt_1
di ostacolare la permanenza ed i pernottamenti della figlia presso il padre, ravvisandovi una ingiustificata limitazione del rapporto della minore con la nonna materna;
che in considerazione del reddito percepito (circa 2500 euro al mese come amministratore della AZ Impianti società come detto inattiva a fronte del reddito complessivo lordo di oltre 80000 euro percepito dalla moglie) e delle spese da sostenere (locazione di un altro appartamento a Castellammare di
Stabia e correlate spese per utenze domestiche, oltre al 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto pari a 375 euro mensili), reputava congruo indicare in euro 400,00 mensili il proprio contributo al mantenimento della figlia.
Tanto premesso, il resistente chiedeva al tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre, con assegnazione della casa familiare e regolamentazione del regime delle visite materne;
in via gradata, di collocare la minore presso la casa familiare con presenza alternata settimanalmente di un genitore e dell'altro; in via più gradata di collocare la minore, con alternanza settimanale, presso le abitazioni in cui andranno a vivere i genitori dopo la separazione;
in via ancor più gradata chiedeva di trascorrere più tempo possibile con la figlia minore prospettando un regime di visite paterne e di riconoscere a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore versando entro il giorno cinque di ogni mese l'assegno di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie seguendo le linee guida del Tribunale di Milano.
1.3 – Esperito infruttuosamente, all'udienza di comparizione dei coniugi del 19.4.2023, il tentativo di conciliazione, con ordinanza pronunciata in pari data il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso della figlia minore con residenza preferenziale presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava il regime delle visite paterne, poneva a carico di questi un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa figlia, previamente concordate, mentre disponeva il rimborso per la metà delle spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore nei confronti dell'altro. Il presidente invitava inoltre i
4 coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità al fine di ripristinare un dialogo costruttivo all'interno della coppia genitoriale e disponeva accertamenti in ordine al contesto socio-familiare della minore ed al rapporto della stessa con entrambe le figure genitoriali da parte dei servizi sociali di Castellammare di Stabia allo scopo di verificare l'effettivo avvio, lo svolgimento ed i risultati dei percorsi dianzi indicati;
invitava le parti a depositare il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso (Sant'Agnello); rilevava l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza dell'11.9.2023. Pt_1
1.4- Trasmessa dai Servizi Sociali di Castellammare in data 18.8.2023 relazione sull'attività svolta;
depositata dalla ricorrente memoria integrativa, con cui contestava l'avversa comparsa di costituzione, chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia a carico dello almeno ad euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di modulare diversamente CP_1 il diritto di visita paterno e, lamentando inadempienze e comportamenti contrari all'interesse della figlia, di ammonire lo;
depositata dal resistente memoria di costituzione con cui si CP_1 riportava alle precedenti richieste, contestava l'avverso dedotto, si opponeva alla modifica degli orari di visita richiesti da controparte e che chiedeva a sua volta di modificare;
con ordinanza in data 26.10.2023, resa alla scadenza dei termini per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.9.2023, l'istruttore, preso atto della richiesta della ricorrente di assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e di pronuncia di sentenza parziale sullo stato, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. nonché delle difese spiegate da parte resistente, dichiarava inammissibile la domanda di ammonimento del coniuge contenuta nella memoria integrativa depositata dalla ricorrente (dovendo la stessa essere proposta, nell'ambito del presente giudizio, con apposito separato ricorso ex art. 709 ter c.p.c.), dichiarava inammissibile, per difetto di profili di connessione “forte”, la domanda di condanna del resistente al risarcimento dei danni in favore della moglie e della figlia del pari proposta dalla ricorrente, ma in verità già oggetto di espressa rinuncia nella comparsa di costituzione del nuovo difensore della riservava all'esito Pt_1
delle deduzioni al riguardo da parte del resistente la decisione in ordine alla domanda urgente di modifica degli orari di rientro della minore in occasione degli incontri con il padre, proposta dalla ricorrente in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico e dell'approssimarsi della stagione autunno-inverno (e ciò tenuto conto che la regolamentazione del diritto di visita paterno contenuta nell'ordinanza presidenziale che si chiedeva di modificare non risultava dettata con esclusivo riferimento al periodo estivo e di vacanze scolastiche e che, in assenza di un pregiudizio evidente per la minore legato alla suddetta regolamentazione, in realtà neanche allegato, non si ravvisavano i presupposti per una decisione da assumere inaudita altera parte);
5 richiedeva ai SS di Castellammare ulteriore compiuto riscontro in ordine all'andamento dei percorsi di mediazione e/o sostegno alla genitorialità intrapresi dai coniugi ed alle ulteriori indagine delegate dall'ordinanza presidenziale (accertare, anche con l'ausilio di uno psicologo,
i rapporti della minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, il regolare svolgimento degli incontri padre-figlia come regolati nella stessa ordinanza, la condizione psicologica della minore in relazione al disposto rientro nella casa familiare con la madre ed al nuovo assetto dei rapporti con entrambi i genitori, eventuali criticità nella relazione della minore con i predetti genitori, le cause delle stesse e le iniziative reputate più opportune per rimuoverle), rinviava la causa all'udienza del 6.2.2024 ore 9,15 per deduzioni in merito alla istanza di modifica dell'orario di visita avanzata dalla ricorrente e per conclusioni in ordine alla pronuncia sullo status richiesta sempre dalla ricorrente. Nel prosieguo, pronunciata con sentenza n. 1367/2024 in data 13.5.2024 la separazione dei coniugi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza in pari data per l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., depsotata in daa
30.5.2024 comparsa di costituzione dell'avv. Andrea Paolillo in sostituzione dell'avv. Armando
Corsini, precedente difensore dello , con ordinanza in data 26.1.2025, sulle conclusioni CP_1 in epografe trascritte, l'istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti per regolamentare le condizioni accessorie alla pronuncia di separazione e del progressivo superamento delle criticità nei rapporti tra i coniugi correlate ai tempi di permanenza della minore presso il padre, genitore non convivente, dato atto altresì della impossibilità in rito di trasformare il presente procedimento contenzioso di separazione in procedimenti di separazione consensuale, rimetteva la causa al collegio per a decisione, con assegnazione di termini ridotti e art. 190 c.p.c. (venti giorni per il deposito dlele memorie conclusionali e venti giorni per le memorie di replica) decorrenti dal 2.2.2025
2.- Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1367/2024 pubblicata il 13/05/2024, le decisioni da assumere in questa sede attengono esclusivamente alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, in particolare quelle relative all'affidamento al mantenimento e alla regolazione dei rapporti tra il genitore non convivente e la figlia minore, avendo la ricorrente di fatto abbandonato, non coltivandola, la domanda di addebito al coniuge della separazione, domanda peraltro superata dall'accordo raggiunto dai coniugi per la definizione concordata delle condizioni della separazione relative essenzialmente ai rapporti con la minore oltre che di altri rapporti economico-patrimoniali e relativi a giudizi in corso tra essi pendenti.
In particolare, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti con la figlia minore i coniugi hanno inteso confermare quanto in via provvisrio disposto con l'ordinanza presidenziale in data
6 19.4.2023, con una sola precisazione riguardante gli orari di visita in periodo estivo. Tale regolamentazione, poiché conforme all'interesse della minore (in quanto garantisce adeguata tutela al buon rapporto che ella ha attualmente con entrambi i genitori) e non contraria a norme inperative, può essere senz'altro recepita e posta alla base della presente decisione, come richiesto anche dal P.M., nei termini riportati in dispositivo.
Quanto alla regolazione degli altri rapporti intercorrenti tra le parti, il tribunale si limita a darne atto.
3.- Le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della natura della causa e della definizione concordata della stessa, restano a carico di ciascuna delle parti come dalle stesse concordato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle statuizioni accessorie alla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato in data 20.10.2022 nei Parte_1
confronti di e già definita quanto allo status con sentenza non definitiva n. Controparte_1
1367/2024, così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
preferenziale presso la madre, cui pertanto assegna la casa familiare (di cui i coniugi sono comproprietari), sita in Castellammare di Stabia (Na), alla via Tavernola n. 131, perché ritorni ad abitarvi con la minore, dopo averla lasciata, a settembre del 2022, per trasferirsi provvisoriamente nella vicina casa dei propri genitori;
2) Dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa figlia;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, tenendo conto dei turni di lavoro della (diurni e Pt_1
notturni ), secondo il seguente calendario:
a) una settimana per tre pomeriggi (lunedì-mercoledì-venerdì), di cui il lunedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola alle 8 del mattino successivo, con accompagnamento a scuola e pernottamento;
b) la settimana successiva il lunedì, dall'uscita di scuola alle otto del giorno successivo con accompagnamento a scuola, il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 nonché dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 20,00 della domenica;
7 c) nel periodo estivo, quando la minore non sarà impegnata nel Centro estivo, il padre Per_1
la preleverà alle ore 12:00 e nei giorni in cui pernotta dal padre sarà riaccompagnata il Per_1
giorno successivo alle ore 10:30;
d) per sette giorni in occasione delle festività natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio), sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la
Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Determina in euro 400,00 mensili – da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal aprile 2024 – l'assegno dovuto da a quale contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_2
minore – oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) dà atto che il Sig. si impegna a trasferire la propria quota dell'immobile adibito a casa CP_1
familiare a titolo oneroso, sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola 131, alla dott.ssa il corrispettivo della vendita consiste nella liberazione del Sig. dal mutuo Pt_1 CP_1
stipulato ed accessori ad esso, per il quale è iscritta ipoteca sull'immobile pro quota;
la Dr.ssa si impegna all'accollo liberatorio del mutuo per la quota spettante al sig. a titolo Pt_1 CP_1
di corrispettivo della vendita;
6) Dà atto che a fronte del trasferimento dell'immobile in suo favore, la dr.ssa si Pt_1
impegna a donare alla figlia alla maggiore età della stessa, la quota ceduta dal sig. Per_1
come da n. 5; CP_1
7) Dà atto che in relazione al procedimento penale n. 2290/24 N.R.G. not. Reato Mod 21 presso il Tribunale di Torre Annunziata, prossima udienza 22/10/24: a) la dr.ssa provvede Pt_1 al pagamento delle spese legali all'Avv. Paolillo pari a 1.500 euro, oltre agli accessori come per legge entro 5 gg dalla presentazione della proforma;
provvede a sua cura e spese alla riparazione completa dei danni all'autovettura, specificamente: Parti laterali sinistra e destra;
Cofano posteriore e anteriore;
Montanti (eccetto il tetto); la riparazione avverrà presso una carrozzeria convenzionata , indicate dal sig. in modo che l'auto sia pronta entro il CP_3 CP_1
quattordici di Novembre;
b) di
contro
Il sig. si impegna a ritirare la denuncia-querela di CP_1
cui al punto al predetto procedimento penale e all'udienza del 22.10.2024 provvederà a richiedere rinvio per rappresentare l'accordo su emarginato;
8 8) Dà atto che le parti riconoscono l'esistenza di pendenze relative a utenze e servizi vari, maturate antecedentemente alla loro separazione, così suddivise:
I) Spese condominiali: € 1.644,52; II) TARI (Tassa sui Rifiuti) per il periodo 2018-2022: €
2.907,00; III) Utenza idrica per il periodo da gennaio 2020 a maggio 2023: € 545,76.
L'ammontare totale di tali pendenze è pari a € 5.097,28 e la quota di competenza del Sig. CP_1
è pari al 50% del totale, ovvero € 2.548,64. Pertanto:
a) Il Sig. si impegna a rimborsare alla Sig.ra la somma di € 2.548,64, CP_1 Pt_1
corrispondente alla sua quota di competenza delle pendenze sopra elencate.
b) Il rimborso avverrà mediante il pagamento di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente atto.
c) L'importo di ciascuna rata sarà di € 141,59.
d) Le parti si impegnano a verificare congiuntamente la correttezza degli importi relativi alle utenze sopra indicate prima dell'inizio dei pagamenti confermando comunque il pagamento nelle stesse modalità innanzi convenute.
9) Dà atto che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese legali e che i difensori, sottoscrivendo per autentica, rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
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