TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2024/19681
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 19681/2024 promossa da:
nata l'[...] in [...]; nato il [...] in Parte_1 Parte_2
Argentina; nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio
Gramsci n. 7 (C.F.: ) - p.e.c.: – C.F._1 Email_1 fax: 06- 5941245) come da procura in atti ricorrenti
Controparte_1
resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte attrice:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri –
- , , , come in atti meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1 Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di CAVALLERMAGGIORE (CN), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
pagina 1 di 6 Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
Cavallermaggiore (CN), il 29.03.1860, figlio dei cittadini italiani e Controparte_2 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Argentina e non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI ATTESTA: che con i dati forniti di Per_
o nato il 29 marzo1860 a Cavallermaggiore, Cuneo, , figlio di Per_1 Persona_2
e di non ci sono precedenti di iscrizioni negli archivi di questo ufficio. Dopo una CP_2 Controparte_3 ricerca negli archivi manuali ed elettronici di questo Ufficio, viene informato che non ci sono precedenti di decreto o sentenza di naturalizzazione con i dati forniti fino ad oggi. A richiesta di parte, si rilascia da essere presentato presso le autorità richiedenti” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 14/01/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio con la sig.ra il 26.09.1890 (cfr. Persona_1 Controparte_5 doc. in atti n. 2) e da tale unione nasceva l'08.02.1895 a Estacion San Francisco (provincia di
Cordoba) in Argentina, (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_4
- in data 02.09.1918 contraeva matrimonio con a OU Parte_4 Persona_4
(provincia di Cordoba) in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data
06.09.1928, a OU (Argentina), , come da atto di nascita (cfr. doc. in atti Persona_5
n.6);
- in data 16.07.1946 a OU (provincia di Cordoba) in Argentina, Persona_5 dichiarava la nascita della figlia naturale , avvenuta in data 06.07.1946 (cfr. doc. Persona_6 in atti n.7);
- in data 02.07.1965, a OU (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n.8) e, dalla loro unione, nascevano, entrambe a Persona_7
OU in Argentina, rispettivamente: in data 18.03.1970, NE IZ HA (cfr. doc. in atti n.9) e, in data 20.06.1974, (cfr. doc. in atti n.10); Parte_5
- in data 14.12.1987 NE IZ HA, a OU in Argentina, contraeva matrimonio con
(cfr. doc. in atti n.11) e, dalla loro unione, nascevano a OU, in Argentina: Persona_8
in data 08.06.1989 (cfr. doc. in atti n.12); in data Parte_1 Parte_3
29.05.1994 (cfr. doc. in atti n.13) e in data 28.11.1995 (cfr. doc. in atti n.14), Parte_2 odierni ricorrenti;
-in data 20.6.1998 si univa in matrimonio con e Parte_5 Persona_9 dall'unione coniugale nasceva il 20.6.1998 a Cordoba, in Argentina , (cfr. Persona_10 doc. in atti n.15).
Occorre precisare che il presente ricorso è stato proposto dai sigg. nata Parte_1
l'08.06.1989 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nonostante nella discendenza si sia atto della nascita di Invero sia
[...] Persona_10 nell'intestazione del ricorso che nelle conclusioni assunte non viene chiesta la cittadinanza a favore di quest'ultimo, né d'altro canto ha conferito procura per il presente giudizio. Persona_10
pagina 3 di 6 Ciò posto nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 4 di 6 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_1 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in atti n. 4) il quale, Parte_4 contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro Persona_4 unione e nasceva, in data 06.09.1928 a OU (Argentina) (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 6).
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
pagina 5 di 6 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti , Parte_1 Parte_2
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
[...] Parte_3 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1
l'08.06.1989 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 19681/2024 promossa da:
nata l'[...] in [...]; nato il [...] in Parte_1 Parte_2
Argentina; nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio
Gramsci n. 7 (C.F.: ) - p.e.c.: – C.F._1 Email_1 fax: 06- 5941245) come da procura in atti ricorrenti
Controparte_1
resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte attrice:
“- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri –
- , , , come in atti meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1 Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di CAVALLERMAGGIORE (CN), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
pagina 1 di 6 Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
Cavallermaggiore (CN), il 29.03.1860, figlio dei cittadini italiani e Controparte_2 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 1) il quale emigrava in Argentina e non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “SI ATTESTA: che con i dati forniti di Per_
o nato il 29 marzo1860 a Cavallermaggiore, Cuneo, , figlio di Per_1 Persona_2
e di non ci sono precedenti di iscrizioni negli archivi di questo ufficio. Dopo una CP_2 Controparte_3 ricerca negli archivi manuali ed elettronici di questo Ufficio, viene informato che non ci sono precedenti di decreto o sentenza di naturalizzazione con i dati forniti fino ad oggi. A richiesta di parte, si rilascia da essere presentato presso le autorità richiedenti” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 14/01/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 6 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio con la sig.ra il 26.09.1890 (cfr. Persona_1 Controparte_5 doc. in atti n. 2) e da tale unione nasceva l'08.02.1895 a Estacion San Francisco (provincia di
Cordoba) in Argentina, (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_4
- in data 02.09.1918 contraeva matrimonio con a OU Parte_4 Persona_4
(provincia di Cordoba) in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva, in data
06.09.1928, a OU (Argentina), , come da atto di nascita (cfr. doc. in atti Persona_5
n.6);
- in data 16.07.1946 a OU (provincia di Cordoba) in Argentina, Persona_5 dichiarava la nascita della figlia naturale , avvenuta in data 06.07.1946 (cfr. doc. Persona_6 in atti n.7);
- in data 02.07.1965, a OU (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n.8) e, dalla loro unione, nascevano, entrambe a Persona_7
OU in Argentina, rispettivamente: in data 18.03.1970, NE IZ HA (cfr. doc. in atti n.9) e, in data 20.06.1974, (cfr. doc. in atti n.10); Parte_5
- in data 14.12.1987 NE IZ HA, a OU in Argentina, contraeva matrimonio con
(cfr. doc. in atti n.11) e, dalla loro unione, nascevano a OU, in Argentina: Persona_8
in data 08.06.1989 (cfr. doc. in atti n.12); in data Parte_1 Parte_3
29.05.1994 (cfr. doc. in atti n.13) e in data 28.11.1995 (cfr. doc. in atti n.14), Parte_2 odierni ricorrenti;
-in data 20.6.1998 si univa in matrimonio con e Parte_5 Persona_9 dall'unione coniugale nasceva il 20.6.1998 a Cordoba, in Argentina , (cfr. Persona_10 doc. in atti n.15).
Occorre precisare che il presente ricorso è stato proposto dai sigg. nata Parte_1
l'08.06.1989 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nonostante nella discendenza si sia atto della nascita di Invero sia
[...] Persona_10 nell'intestazione del ricorso che nelle conclusioni assunte non viene chiesta la cittadinanza a favore di quest'ultimo, né d'altro canto ha conferito procura per il presente giudizio. Persona_10
pagina 3 di 6 Ciò posto nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
pagina 4 di 6 Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Persona_1 che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in atti n. 4) il quale, Parte_4 contraeva matrimonio in Argentina con la Sig.ra (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro Persona_4 unione e nasceva, in data 06.09.1928 a OU (Argentina) (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 6).
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
pagina 5 di 6 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti , Parte_1 Parte_2
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
[...] Parte_3 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata Parte_1
l'08.06.1989 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6