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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2024, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n. 151/2024 R.G., promossa da
nata in [...] il [...] (C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
IS (CH) c.da Defenza n. 1/A, rappresentata e difesa come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandra Rossi e dall'Avv. Tiziano Rossoli
APPELLANTE contro in persona dell'A.U. dott.ssa con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma via C. Colombo n. 98 (C.F. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario P.IVA_1
Briolini
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 1026/2023 resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 luglio
2023
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25 giugno 2024 come disposto con decreto del Presidente della Sezione civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35
D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutevano con deposito note e la Corte decideva la causa con deposito della presente sentenza con motivazione contestuale nei termini di rito.
FATTO E DIRITTO
1).Con atto di citazione dell'11.11.2015 e convenivano in giudizio Parte_1 CP_3
e chiedendone la condanna solidale al Controparte_4 CP_5 Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 ciascuno, salva diversa somma ritenuta di giustizia, che dichiaravano di aver subito a seguito della pubblicazione di dati sensibili relativi alle loro persone e di notizie non rispondenti a verità , in violazione del diritto di cronaca, con lesione del loro diritto alla riservatezza, alla privacy, alla reputazione e all'onore, oltre che per l'anticipata risoluzione di un contratto d'affitto di azienda.
1.1 A sostegno della domanda esponevano che in data 27.01.2012 era stata pubblicata sul quotidiano
“Il Centro”, edito da di Roma e diretto da , nella sezione cronaca Controparte_1 CP_5 per i comuni di Alba, e , la notizia dell'arresto con titolo a caratteri cubitali, Parte_2 Parte_3 nell'ambito di una operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, di nove persone fra le quali erano compresi gli attori riportandone nomi e cognomi e i luoghi di residenza .
Nell'articolo gli attori erano stati indicati quali soggetti dediti allo spaccio di droga e allo sfruttamento della prostituzione;
in data del 31.01.12 era stato pubblicato un altro articolo riferito all'inchiesta su droga e prostituzione sulla costa teramana in cui venivano riportati i nomi degli attori quali “pusher”.
Assumevano che i predetti articoli, riportanti notizie non veritiere e contenenti dati privati e sensibili, avevano violato il diritto all'immagine tutelato dagli artt. 10,96 e 97 della legge sul diritto d'autore e dall'art. 10 c.c., il diritto alla riservatezza, il diritto alla reputazione e alla privacy procurando negli attori un profondo turbamento e prostrazione oltre ad un danno economico in quanto la Parte_4 proprietaria del locale “La Bussola”, aveva risolto anticipatamente , il contratto di affitto d'azienda stipulato con per la gestione del locale ed entrambi gli attori, a seguito della cattiva CP_3
nomea costruitasi intorno a loro, erano disoccupati.
1.2 Si costituiva in giudizio la , mente e rimanevano Controparte_1 CP_4 CP_5 contumaci, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito contestavano le avverse domande sostenendo la natura lecita delle pubblicazioni in quanto riconducibili al legittimo esercizio del diritto di cronaca. Istruita la causa con l'acquisizione di prove orali e documentali, all'udienza del 18.06.21 precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art 190
c.p.c.
2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1026/2023 rigettava la domanda, condannando gli attori a rifondere alla convenuta costituita le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15% rimb. forf. IVA e CAP. 2.1 Il Primo
Giudice rigettava l'eccezione d'improcedibilità della domanda in quanto risultava ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria come da verbale prodotto in atti;
rigettava anche l'eccezione di incompetenza territoriale non essendo applicabile nel caso di specie la normativa in materia di protezione dei dati personali e il diritto al risarcimento del danno ex art 152 co. 1 D.lgs
196/2003, in quanto gli attori avevano inteso proporre domanda di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa su cui non sono state poste questioni in merito alla competenza territoriale.
2.2 Nel merito il Tribunale dopo aver ricostruito i fatti di causa, evidenziava come l'unica circostanza non corrispondente a verità, riconosciuta dalla stessa convenuta, riguardava per entrambi gli articoli pubblicati sul quotidiano “Il Centro” l'attribuzione a tutte le persone coinvolte nell'operazione di polizia quale reato ipotizzato quello di “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti” mentre, in realtà, il reato ipotizzato nei confronti degli attori era quello di “sfruttamento della prostituzione” esercitata nel night club La Bussola di Alba Adriatica. Rilevava il primo giudice che la convenuta autrice del primo articolo, non menzionando il secondo il nome del giornalista, in realtà CP_4
riportava quanto emerso nella conferenza stampa tenuta dal capo della squadra mobile di L'Aquila
che, illustrando gli esiti dell'operazione denominata “Costa dorata”, riferiva degli Testimone_1
arresti e perquisizioni effettuati;
inoltre la convenuta aveva depositato copiosa documentazione relativa alla vicenda giudiziaria conseguente alla predetta operazione sfociata con la condanna inflitta agli attori.
Dalla predetta documentazione ed in particolare secondo le ipotesi investigative della Questura di
L'Aquila, suffragate in larga parte dalla magistratura, era emerso il coinvolgimento di Per_1
cameriere nel night club La Bussola, in fatti di cessione di cocaina e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in accordo con gli attori, gestori del locale predetto;
pertanto, secondo il Tribunale di Primo Grado, sembrava giustificabile l'errore in cui era incorsa la giornalista che CP_4 all'esito della conferenza stampa organizzata dalla Questura aveva attribuito indistintamente a tutte le persone coinvolte nell'operazione di polizia fatti relativi sia allo spaccio della droga sia al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione collegati in quanto attività illecite compiute all'interno del locale notturno;
trovava inoltre conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_2
(giornalista di AbruzzoWeb che partecipò alla conferenza stampa) il fatto che il capo della squadra mobile, nel riferire l'esito delle indagini, non aveva effettuato alcuna distinzione riguardo le accuse rivolte ai singoli indagati.
Il Primo Giudice illustrava la giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, a partire dalla sentenza n. 5259/84 della Cassazione, secondo la quale contemperando il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione con il diritto all'onore e alla reputazione tutelati dagli artt. 2 e 3 della
Costituzione , si arriva ad escludere la responsabilità civile per diffamazione qualora ricorrano tre condizioni : 1) verità oggettiva ( o anche soltanto putativa) ; 2) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (c.d. pertinenza); 3) continenza relativa alla forma della divulgazione della notizia.
Precisava il Tribunale di Pescara, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, che la valutazione da compiere riguardo la sussistenza dei tre requisiti deve effettuarsi considerando l'intero contesto espressivo ( testo scritto e presentazioni grafiche e fotografiche ), non limitando l'indagine ai soli elementi formali dell'articolo.
Qualora il giornalista riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno dovendosi stabilire caso per caso se la discrasia tra la realtà oggettiva e i fatti esposti nell'articolo abbia la capacità di offendere l'altrui reputazione, dovendosi considerare irrilevanti, come nel caso di specie, le inesattezze che non alterano il nucleo essenziale e sostanziale della notizia, non essendo scalfita la verità dei fatti, oggetto della notizia, da inesattezze secondarie o marginali.
Il Primo Giudice precisa infine, riportando la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 9799/2019), che l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti, per cui per escludere la responsabilità del giornalista basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati ma la loro verosimiglianza e che , fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato, dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia non poteva ritenersi attendibile.
Pertanto il Primo Giudice concludeva escludendo la responsabilità per diffamazione nei confronti dei convenuti in quanto, alla luce dei principi giuridici in materia, si giustificava la piena riconducibilità delle pubblicazioni oggetto di causa all'esercizio legittimo del diritto di cronaca.
2.3 Le spese di lite stante il rigetto della domanda , venivano poste a carico degli attori
3)Appello: avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponeva appello nei Parte_1
confronti di chiedendone la riforma, contestando la ricostruzione dei fatti e Controparte_1
l'interpretazione compiuta dal Primo Giudice della giurisprudenza della Cassazione che, ai fini dell'esclusione della responsabilità civile per diffamazione richiede la presenza di tre condizioni ossia la verita oggettiva ( o anche putativa), la c.d. pertinenza (interesse pubblico all'informazione) , la c.d. continenza ( forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione), difettando nel caso di specie il requisito della verità essendo i fatti narrati, negli articoli pubblicati, falsi. Sostiene che la notizia pubblicata è palesemente falsa e il giornalista che l'ha diramata non può far ricorso alle esimente della verità putativa perché era suo obbligo effettuare un diligente lavoro di ricerca della serietà e attendibilità delle fonti;
inoltre la verità della notizia è tale se completa e non intenzionalmente frammentata al fine di manipolare il comportamento o il messaggio del protagonista: se la notizia non è vera ,l'interesse pubblico e la correttezza della forma non escludono la diffamazione.
3.1 Si è costituita in appello in persona dell'A.U. dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. avendo solo nelle conclusioni l'appellante esteso le proprie richieste risarcitorie alla violazione del diritto alla riservatezza e alla privacy mentre oggetto del presente giudizio appariva essere l'impugnazione del capo relativo al rigetto del risarcimento per diffamazione a mezzo stampa;
l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura che non indica il nominativo di chi la conferisce , con sottoscrizione illegibile, oltre che risultando la firma del difensore non indicata come apposta per autentica;
l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata chiarezza e riferimenti al capo impugnato in violazione degli artt. 342 e 121 c.pc.; per manifesta infondatezza ex art 348 bis c.pc..
4. Motivi della decisione.
4.1Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art
342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
L'appello nel caso de quo ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione e argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano considerarsi errati.
Infondate anche le censure in ordine alla mancata sottoscrizione per autentica della procura alle liti ritenendo la Suprema Corte (SS.UU. 25032/05, Cass. 28004/21) che l'art. 83 c.p.c. sia rispettato anche nel caso l'avvocato ometta di firmare subito dopo la sottoscrizione ma firmi l'atto nel quale il mandato si inserisce in quanto con tale sottoscrizione il difensore fa proprio l'intero contenuto dell'atto, inclusa la procura che ne costituisce elemento non separabile
4.2Nel merito, ai fini della decisione il cui punto focale è se vi sia stata una falsa interpretazione del concetto di verità, come lamentato dall'appellante, nella pubblicazione dell'articolo con conseguente responsabilità del giornalista che ha diramato la notizia, la Corte osserva che la necessità di bilanciare la liberta di informazione con l'interesse alla protezione della sfera personale di ogni individuo
(entrambi diritti costituzionalmente garantiti) ha condotto la giurisprudenza di legittimità e di merito ad enucleare caratteri e limiti dell'esercizio del diritto di cronaca affinchè possa escludersi l'antigiuridicità della condotta del giornalista, individuando i criteri in base ai quali l'esercizio del diritto di cronaca possa prevalere sul diritto alla riservatezza e all'onore del soggetto riportato nella notizia, ossia la continenza, la pertinenza e la veridicità dell'informazione.
Secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante del diritto di cronaca (e del diritto di critica) è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano determinati elementi, quali: a) la verità oggettiva dei fatti narrati (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza, rappresentando principio costante che la presenza di tutti i predetti elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica
Con riferimento al profilo relativo alla verità oggettiva dei fatti narrati su cui si incentra il presente gravame, è necessario precisare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti ( c.d. verità putativa).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass. n. 29265/22) che “In tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” A ciò si aggiunga che il criterio della veridicità della notizia divulgata richiede come necessario corollario quello della temporaneità: venendo la verità dell'informazione valutata con riferimento al momento in cui le notizie sono divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (Cass. n. 12013/17, Cass. n. 9458/13, Cass.n
12985/22)
Tale corollario assume particolare importanza soprattutto nell'ambito della cronaca giudiziaria, ove l'effettiva falsità della notizia o il suo scostamento dal vero devono essere accertati rispetto al momento di diffusione della stessa e non per le susseguenti fasi d'indagine o del processo, che ben potrebbero condurre, come spesso accade, a risultati differenti da quelli presentatisi in prima battuta
( Cass. pen. n. 43382/2010, Cass civ. n. 24173/ 2018).
Con riferimento all'ulteriore requisito della continenza, come noto, questa investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale che definisce l'esercizio del diritto di cronaca. In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, in modo da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione;
coincidendo con la correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si trasformi in uno strumento di lesione degli altrui diritti (Cass. n. 17211/15; Cass 12522/16).
Sotto il profilo della continenza, è stato poi osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce per cui il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di un fatto storico ( Cass.
n. 23798/ 2007).
Occorre poi precisare come, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (ex multis Cass. n. 25/2009; Cass 841/15; Cass
11767/22).
In base ai richiamati principi ed esaminando gli atti di causa la Corte ritiene che gli articoli in questione pubblicati in data 27.01.2012 e in data 31.01.2012, non esorbitano dai limiti del diritto di cronaca come innanzi delineati.
Gli articoli traggono origine dalla conferenza stampa tenuta dal capo della squadra mobile che ha riferito gli esiti dell'operazione denominata “Costa dorata” durante la quale entrambe le ipotesi di reato (spaccio e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) erano state riferite indifferentemente a tutte le persone coinvolte ( come confermato dal teste sentito all'udienza Tes_2
del 06.11.20 che così si esprimeva “ posso confermare che chi riferiva delle indagini, allora capo della Squadra Mobile Ciccimarra, nel riferire i nomi degli indagati non fece distinzioni in ordine alle accuse che venivano mosse agli indagati, ma li accomunò in esse indistintamente;
ricordo che le accuse riguardavano spaccio e detenzione di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.”)
Pertanto a fronte della pubblicazione degli articoli in questione censurati dall'appellante, parte appellata ha fornito la prova (cui era tenuta) della verità putativa dei fatti riferiti sulla base dell'attendibilità delle fonti quindi della provenienza delle informazioni dall'autorità investigativa
(Cass . n 21968/20; Cass. 29265/22) rappresentata dagli esiti della conferenza stampa suddetta ove non veniva operata alcuna distinzione di sorta riguardo la riferibilità delle ipotesi di reato (spaccio e favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione) alle persone coinvolte nell'operazione di polizia
(come confermato dal giornalista presente e da altri articoli pubblicati da parte di altre testate Tes_2 giornalistiche, in atti) ingenerando nel giornalista autore degli articoli l'errore incolpevole sulla veridicità della notizia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21969/20, Cass 29265/22) “la verifica che grava sul giornalista ai fini della scriminante deve essere sempre conformata e proporzionata alla fonte della notizia” inoltre “non è certo esigibile dal giornalista, dinanzi ad una notizia di fonte giudiziaria, di
"replicare" in toto con una sua inchiesta privata gli esiti dell'indagine pubblica per essere legittimato poi a diffondere questi ultimi “… “Al contrario, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che ai fini della scriminante è sufficiente che l'articolo del giornalista corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi pretendere che dimostri la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria "e dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" (così Cass. sez. 3, 9 marzo 2010 n. 5637): insegnamento, quest'ultimo, dal quale, del tutto logicamente, si deve desumere a contrario che il giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione "a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" nel caso in cui …si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo (analogo insegnamento sortisce poi da Cass. sez. 3, ord. 9 maggio 2017 n. 11233 e Cass. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n.
12013). L'individuazione, in conclusione, del contenuto dell'onere di controllo della veridicità come specificamente conformato nella ipotesi in cui la fonte è un atto giudiziario trova un criterio temporale da cui la prospettazione dei ricorrenti richiede un ingiustificato esonero, tenuto conto altresì del fatto che gli atti giudiziari, anche qualora siano decisori, sono suscettibili di variazioni e quindi di superamento per fenomeni giuridici “.
Nel caso di specie la provenienza dell'informazione dall'autorità investigativa e la pubblicazione delle notizia nell'imminenza della conferenza stampa fanno ritenere la discrepanza fra i fatti pubblicati e quelli effettivamente accaduti conseguente ad un incolpevole percezione erronea o difettosa della realtà da parte del giornalista rispetto al quale può ritenersi assolto l'onere di verificare la veridicità della notizia, provenendo essa da fonte investigativa.
Pertanto alla luce dei principi e della giurisprudenza in materia ritiene questa Corte che vada riconosciuta la riconducibilità delle pubblicazioni oggetto del giudizio nell'ambito dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca con conseguente rigetto dell'appello, considerata assorbita ogni altra questione.
4.3 Quanto alle spese di giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( cause di valore da € 5.200,01 ad €26.000)
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1026/2023 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 luglio 2023, nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, così provvede : Controparte_1 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore della parte appellata liquidate in
€ 3.966,00 per competenze , oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 25 giugno 2024 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n. 151/2024 R.G., promossa da
nata in [...] il [...] (C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
IS (CH) c.da Defenza n. 1/A, rappresentata e difesa come in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandra Rossi e dall'Avv. Tiziano Rossoli
APPELLANTE contro in persona dell'A.U. dott.ssa con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma via C. Colombo n. 98 (C.F. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario P.IVA_1
Briolini
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 1026/2023 resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 luglio
2023
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 25 giugno 2024 come disposto con decreto del Presidente della Sezione civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35
D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti discutevano con deposito note e la Corte decideva la causa con deposito della presente sentenza con motivazione contestuale nei termini di rito.
FATTO E DIRITTO
1).Con atto di citazione dell'11.11.2015 e convenivano in giudizio Parte_1 CP_3
e chiedendone la condanna solidale al Controparte_4 CP_5 Controparte_1 risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 ciascuno, salva diversa somma ritenuta di giustizia, che dichiaravano di aver subito a seguito della pubblicazione di dati sensibili relativi alle loro persone e di notizie non rispondenti a verità , in violazione del diritto di cronaca, con lesione del loro diritto alla riservatezza, alla privacy, alla reputazione e all'onore, oltre che per l'anticipata risoluzione di un contratto d'affitto di azienda.
1.1 A sostegno della domanda esponevano che in data 27.01.2012 era stata pubblicata sul quotidiano
“Il Centro”, edito da di Roma e diretto da , nella sezione cronaca Controparte_1 CP_5 per i comuni di Alba, e , la notizia dell'arresto con titolo a caratteri cubitali, Parte_2 Parte_3 nell'ambito di una operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, di nove persone fra le quali erano compresi gli attori riportandone nomi e cognomi e i luoghi di residenza .
Nell'articolo gli attori erano stati indicati quali soggetti dediti allo spaccio di droga e allo sfruttamento della prostituzione;
in data del 31.01.12 era stato pubblicato un altro articolo riferito all'inchiesta su droga e prostituzione sulla costa teramana in cui venivano riportati i nomi degli attori quali “pusher”.
Assumevano che i predetti articoli, riportanti notizie non veritiere e contenenti dati privati e sensibili, avevano violato il diritto all'immagine tutelato dagli artt. 10,96 e 97 della legge sul diritto d'autore e dall'art. 10 c.c., il diritto alla riservatezza, il diritto alla reputazione e alla privacy procurando negli attori un profondo turbamento e prostrazione oltre ad un danno economico in quanto la Parte_4 proprietaria del locale “La Bussola”, aveva risolto anticipatamente , il contratto di affitto d'azienda stipulato con per la gestione del locale ed entrambi gli attori, a seguito della cattiva CP_3
nomea costruitasi intorno a loro, erano disoccupati.
1.2 Si costituiva in giudizio la , mente e rimanevano Controparte_1 CP_4 CP_5 contumaci, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito contestavano le avverse domande sostenendo la natura lecita delle pubblicazioni in quanto riconducibili al legittimo esercizio del diritto di cronaca. Istruita la causa con l'acquisizione di prove orali e documentali, all'udienza del 18.06.21 precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art 190
c.p.c.
2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1026/2023 rigettava la domanda, condannando gli attori a rifondere alla convenuta costituita le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15% rimb. forf. IVA e CAP. 2.1 Il Primo
Giudice rigettava l'eccezione d'improcedibilità della domanda in quanto risultava ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria come da verbale prodotto in atti;
rigettava anche l'eccezione di incompetenza territoriale non essendo applicabile nel caso di specie la normativa in materia di protezione dei dati personali e il diritto al risarcimento del danno ex art 152 co. 1 D.lgs
196/2003, in quanto gli attori avevano inteso proporre domanda di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa su cui non sono state poste questioni in merito alla competenza territoriale.
2.2 Nel merito il Tribunale dopo aver ricostruito i fatti di causa, evidenziava come l'unica circostanza non corrispondente a verità, riconosciuta dalla stessa convenuta, riguardava per entrambi gli articoli pubblicati sul quotidiano “Il Centro” l'attribuzione a tutte le persone coinvolte nell'operazione di polizia quale reato ipotizzato quello di “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti” mentre, in realtà, il reato ipotizzato nei confronti degli attori era quello di “sfruttamento della prostituzione” esercitata nel night club La Bussola di Alba Adriatica. Rilevava il primo giudice che la convenuta autrice del primo articolo, non menzionando il secondo il nome del giornalista, in realtà CP_4
riportava quanto emerso nella conferenza stampa tenuta dal capo della squadra mobile di L'Aquila
che, illustrando gli esiti dell'operazione denominata “Costa dorata”, riferiva degli Testimone_1
arresti e perquisizioni effettuati;
inoltre la convenuta aveva depositato copiosa documentazione relativa alla vicenda giudiziaria conseguente alla predetta operazione sfociata con la condanna inflitta agli attori.
Dalla predetta documentazione ed in particolare secondo le ipotesi investigative della Questura di
L'Aquila, suffragate in larga parte dalla magistratura, era emerso il coinvolgimento di Per_1
cameriere nel night club La Bussola, in fatti di cessione di cocaina e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in accordo con gli attori, gestori del locale predetto;
pertanto, secondo il Tribunale di Primo Grado, sembrava giustificabile l'errore in cui era incorsa la giornalista che CP_4 all'esito della conferenza stampa organizzata dalla Questura aveva attribuito indistintamente a tutte le persone coinvolte nell'operazione di polizia fatti relativi sia allo spaccio della droga sia al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione collegati in quanto attività illecite compiute all'interno del locale notturno;
trovava inoltre conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_2
(giornalista di AbruzzoWeb che partecipò alla conferenza stampa) il fatto che il capo della squadra mobile, nel riferire l'esito delle indagini, non aveva effettuato alcuna distinzione riguardo le accuse rivolte ai singoli indagati.
Il Primo Giudice illustrava la giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa, a partire dalla sentenza n. 5259/84 della Cassazione, secondo la quale contemperando il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione con il diritto all'onore e alla reputazione tutelati dagli artt. 2 e 3 della
Costituzione , si arriva ad escludere la responsabilità civile per diffamazione qualora ricorrano tre condizioni : 1) verità oggettiva ( o anche soltanto putativa) ; 2) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (c.d. pertinenza); 3) continenza relativa alla forma della divulgazione della notizia.
Precisava il Tribunale di Pescara, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, che la valutazione da compiere riguardo la sussistenza dei tre requisiti deve effettuarsi considerando l'intero contesto espressivo ( testo scritto e presentazioni grafiche e fotografiche ), non limitando l'indagine ai soli elementi formali dell'articolo.
Qualora il giornalista riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno dovendosi stabilire caso per caso se la discrasia tra la realtà oggettiva e i fatti esposti nell'articolo abbia la capacità di offendere l'altrui reputazione, dovendosi considerare irrilevanti, come nel caso di specie, le inesattezze che non alterano il nucleo essenziale e sostanziale della notizia, non essendo scalfita la verità dei fatti, oggetto della notizia, da inesattezze secondarie o marginali.
Il Primo Giudice precisa infine, riportando la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 9799/2019), che l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti, per cui per escludere la responsabilità del giornalista basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati ma la loro verosimiglianza e che , fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato, dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia non poteva ritenersi attendibile.
Pertanto il Primo Giudice concludeva escludendo la responsabilità per diffamazione nei confronti dei convenuti in quanto, alla luce dei principi giuridici in materia, si giustificava la piena riconducibilità delle pubblicazioni oggetto di causa all'esercizio legittimo del diritto di cronaca.
2.3 Le spese di lite stante il rigetto della domanda , venivano poste a carico degli attori
3)Appello: avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponeva appello nei Parte_1
confronti di chiedendone la riforma, contestando la ricostruzione dei fatti e Controparte_1
l'interpretazione compiuta dal Primo Giudice della giurisprudenza della Cassazione che, ai fini dell'esclusione della responsabilità civile per diffamazione richiede la presenza di tre condizioni ossia la verita oggettiva ( o anche putativa), la c.d. pertinenza (interesse pubblico all'informazione) , la c.d. continenza ( forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione), difettando nel caso di specie il requisito della verità essendo i fatti narrati, negli articoli pubblicati, falsi. Sostiene che la notizia pubblicata è palesemente falsa e il giornalista che l'ha diramata non può far ricorso alle esimente della verità putativa perché era suo obbligo effettuare un diligente lavoro di ricerca della serietà e attendibilità delle fonti;
inoltre la verità della notizia è tale se completa e non intenzionalmente frammentata al fine di manipolare il comportamento o il messaggio del protagonista: se la notizia non è vera ,l'interesse pubblico e la correttezza della forma non escludono la diffamazione.
3.1 Si è costituita in appello in persona dell'A.U. dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. avendo solo nelle conclusioni l'appellante esteso le proprie richieste risarcitorie alla violazione del diritto alla riservatezza e alla privacy mentre oggetto del presente giudizio appariva essere l'impugnazione del capo relativo al rigetto del risarcimento per diffamazione a mezzo stampa;
l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura che non indica il nominativo di chi la conferisce , con sottoscrizione illegibile, oltre che risultando la firma del difensore non indicata come apposta per autentica;
l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata chiarezza e riferimenti al capo impugnato in violazione degli artt. 342 e 121 c.pc.; per manifesta infondatezza ex art 348 bis c.pc..
4. Motivi della decisione.
4.1Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art
342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
L'appello nel caso de quo ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione e argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano considerarsi errati.
Infondate anche le censure in ordine alla mancata sottoscrizione per autentica della procura alle liti ritenendo la Suprema Corte (SS.UU. 25032/05, Cass. 28004/21) che l'art. 83 c.p.c. sia rispettato anche nel caso l'avvocato ometta di firmare subito dopo la sottoscrizione ma firmi l'atto nel quale il mandato si inserisce in quanto con tale sottoscrizione il difensore fa proprio l'intero contenuto dell'atto, inclusa la procura che ne costituisce elemento non separabile
4.2Nel merito, ai fini della decisione il cui punto focale è se vi sia stata una falsa interpretazione del concetto di verità, come lamentato dall'appellante, nella pubblicazione dell'articolo con conseguente responsabilità del giornalista che ha diramato la notizia, la Corte osserva che la necessità di bilanciare la liberta di informazione con l'interesse alla protezione della sfera personale di ogni individuo
(entrambi diritti costituzionalmente garantiti) ha condotto la giurisprudenza di legittimità e di merito ad enucleare caratteri e limiti dell'esercizio del diritto di cronaca affinchè possa escludersi l'antigiuridicità della condotta del giornalista, individuando i criteri in base ai quali l'esercizio del diritto di cronaca possa prevalere sul diritto alla riservatezza e all'onore del soggetto riportato nella notizia, ossia la continenza, la pertinenza e la veridicità dell'informazione.
Secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante del diritto di cronaca (e del diritto di critica) è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano determinati elementi, quali: a) la verità oggettiva dei fatti narrati (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza, rappresentando principio costante che la presenza di tutti i predetti elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica
Con riferimento al profilo relativo alla verità oggettiva dei fatti narrati su cui si incentra il presente gravame, è necessario precisare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti ( c.d. verità putativa).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cass. n. 29265/22) che “In tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” A ciò si aggiunga che il criterio della veridicità della notizia divulgata richiede come necessario corollario quello della temporaneità: venendo la verità dell'informazione valutata con riferimento al momento in cui le notizie sono divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (Cass. n. 12013/17, Cass. n. 9458/13, Cass.n
12985/22)
Tale corollario assume particolare importanza soprattutto nell'ambito della cronaca giudiziaria, ove l'effettiva falsità della notizia o il suo scostamento dal vero devono essere accertati rispetto al momento di diffusione della stessa e non per le susseguenti fasi d'indagine o del processo, che ben potrebbero condurre, come spesso accade, a risultati differenti da quelli presentatisi in prima battuta
( Cass. pen. n. 43382/2010, Cass civ. n. 24173/ 2018).
Con riferimento all'ulteriore requisito della continenza, come noto, questa investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale che definisce l'esercizio del diritto di cronaca. In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, in modo da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione;
coincidendo con la correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si trasformi in uno strumento di lesione degli altrui diritti (Cass. n. 17211/15; Cass 12522/16).
Sotto il profilo della continenza, è stato poi osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce per cui il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di un fatto storico ( Cass.
n. 23798/ 2007).
Occorre poi precisare come, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (ex multis Cass. n. 25/2009; Cass 841/15; Cass
11767/22).
In base ai richiamati principi ed esaminando gli atti di causa la Corte ritiene che gli articoli in questione pubblicati in data 27.01.2012 e in data 31.01.2012, non esorbitano dai limiti del diritto di cronaca come innanzi delineati.
Gli articoli traggono origine dalla conferenza stampa tenuta dal capo della squadra mobile che ha riferito gli esiti dell'operazione denominata “Costa dorata” durante la quale entrambe le ipotesi di reato (spaccio e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) erano state riferite indifferentemente a tutte le persone coinvolte ( come confermato dal teste sentito all'udienza Tes_2
del 06.11.20 che così si esprimeva “ posso confermare che chi riferiva delle indagini, allora capo della Squadra Mobile Ciccimarra, nel riferire i nomi degli indagati non fece distinzioni in ordine alle accuse che venivano mosse agli indagati, ma li accomunò in esse indistintamente;
ricordo che le accuse riguardavano spaccio e detenzione di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.”)
Pertanto a fronte della pubblicazione degli articoli in questione censurati dall'appellante, parte appellata ha fornito la prova (cui era tenuta) della verità putativa dei fatti riferiti sulla base dell'attendibilità delle fonti quindi della provenienza delle informazioni dall'autorità investigativa
(Cass . n 21968/20; Cass. 29265/22) rappresentata dagli esiti della conferenza stampa suddetta ove non veniva operata alcuna distinzione di sorta riguardo la riferibilità delle ipotesi di reato (spaccio e favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione) alle persone coinvolte nell'operazione di polizia
(come confermato dal giornalista presente e da altri articoli pubblicati da parte di altre testate Tes_2 giornalistiche, in atti) ingenerando nel giornalista autore degli articoli l'errore incolpevole sulla veridicità della notizia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21969/20, Cass 29265/22) “la verifica che grava sul giornalista ai fini della scriminante deve essere sempre conformata e proporzionata alla fonte della notizia” inoltre “non è certo esigibile dal giornalista, dinanzi ad una notizia di fonte giudiziaria, di
"replicare" in toto con una sua inchiesta privata gli esiti dell'indagine pubblica per essere legittimato poi a diffondere questi ultimi “… “Al contrario, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che ai fini della scriminante è sufficiente che l'articolo del giornalista corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi pretendere che dimostri la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria "e dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" (così Cass. sez. 3, 9 marzo 2010 n. 5637): insegnamento, quest'ultimo, dal quale, del tutto logicamente, si deve desumere a contrario che il giornalista dovrà effettuare il suo personale scandaglio sulla veridicità della notizia in relazione "a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" nel caso in cui …si sia percorso un non indifferente tratto di tempo tra l'atto giudiziario e il momento in cui quest'ultimo viene diffuso tramite l'articolo (analogo insegnamento sortisce poi da Cass. sez. 3, ord. 9 maggio 2017 n. 11233 e Cass. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n.
12013). L'individuazione, in conclusione, del contenuto dell'onere di controllo della veridicità come specificamente conformato nella ipotesi in cui la fonte è un atto giudiziario trova un criterio temporale da cui la prospettazione dei ricorrenti richiede un ingiustificato esonero, tenuto conto altresì del fatto che gli atti giudiziari, anche qualora siano decisori, sono suscettibili di variazioni e quindi di superamento per fenomeni giuridici “.
Nel caso di specie la provenienza dell'informazione dall'autorità investigativa e la pubblicazione delle notizia nell'imminenza della conferenza stampa fanno ritenere la discrepanza fra i fatti pubblicati e quelli effettivamente accaduti conseguente ad un incolpevole percezione erronea o difettosa della realtà da parte del giornalista rispetto al quale può ritenersi assolto l'onere di verificare la veridicità della notizia, provenendo essa da fonte investigativa.
Pertanto alla luce dei principi e della giurisprudenza in materia ritiene questa Corte che vada riconosciuta la riconducibilità delle pubblicazioni oggetto del giudizio nell'ambito dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca con conseguente rigetto dell'appello, considerata assorbita ogni altra questione.
4.3 Quanto alle spese di giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( cause di valore da € 5.200,01 ad €26.000)
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1026/2023 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 13 luglio 2023, nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, così provvede : Controparte_1 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore della parte appellata liquidate in
€ 3.966,00 per competenze , oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 25 giugno 2024 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono