Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1980, n. 866
Articolo 1
Versione
6 gennaio 1981
Art. 2.
Al maggior onere di 3 miliardi di lire derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo alla voce "Interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche e di prosa".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1981