TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 12.02.2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5507/2024 R.G.Lavoro , promosso
DA
, nato ad [...] ( CT ) il 21.11.1970 residente in [...]
n. 10 , c. f. , col patrocinio dell'avv. Dario Di Stefano , come da procura in C.F._1
atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in AN via A.Spampinato 33 ;
Ricorrente
CONTRO
P.IVA_
, con Sede in Roma via G.Grezar 14 c. f. Controparte_1
881002 , in persona di n. q. Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Sicilia , mu- CP_2
nito di procura speciale in atti depositata , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa
Ferrara e domiciliato presso il suo studio in San NI la TA ( CT ) , via Fiuggi 24 giusta pro cura in atti di giudizio;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito;
rinuncia atti giudizio.
MOTIVAZIONE Ritenuto che con le note cartolari depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.01.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al procedimento, preso atto della memoria di parte resistente e degli atti con essa depositati, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Chiedeva altresì un rinvio per consentire alla parte resistente la valutazione della proposta.
Questo Giudice pertanto rinviava il giudizio all'udienza odierna del 12.02.2025 , ore 9,30 alla presenza delle parti per conoscere le determinazioni conseguenti alla dichiarazione di rinuncia al procedimento depositata nella data indicata . All'udienza odierna il ricorrente specificava di volere rinunciare agli atti di giudizio e chiedeva la compensazione delle spese .
Il procuratore dell' prendeva atto della rinuncia e dichiarava l'accetta - Controparte_1
zione della propria parte rappresentata ma chiedeva la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio .
Pertanto in virtù della rinuncia agli atti e della relativa accettazione , regolarmente formulate deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; che invero la rinuncia agli atti del giudizio, intesa quale dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo prima che lo stesso giunga alla pronuncia sulla domanda da lui proposta, risponde ad una esigenza di coerenza in un sistema processuale, come quello italiano , basato sull'impulso di parte;
che tale rinuncia se ac-
cettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio , compor-
ta l'estinzione del processo, privando il Giudice del potere-dovere di emanare una sentenza di meri-
to .
Ai sensi del IV° comma dell'art. 306 la parte rinunciante deve rimborsare le spese alla resistente odierna che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro ,
- Dichiara l'estinzione del processo iscritto al n. 5507/2024 R.G. Lavoro;
- Pone a carico della parte ricorrente rinunciante il rimborso delle spese di giudizio in favore della parte resistente, ex art. 306 , IV° comma c.p.c. che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Catania 12.02.2025 il Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo