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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MESITI DOMENICO, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato
( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_2
rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: indennità di malattia.
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede legale in Affi (VR) via Pascoli n. CP_2 5, dal 14.11.2023 al 15.05.2024, come manovale edile con la qualifica di operaio comune di 1° livello.
Rappresentava che, in data 26.02.2024, in costanza del rapporto di lavoro, veniva colpito da “lombalgia”, certificata in data 27.02.2024, protrattasi sino al 14.05.2024, come documentato dalla certificazione medica in atti, senza ricevere la relativa indennità da parte del datore di lavoro.
Si rivolgeva, pertanto, all' per richiedere, in via diretta, il pagamento CP_3 dell'indennità di malattia, senza ottenere positivo riscontro, neppure a seguito di ricorso amministrativo.
Si rivolgeva pertanto all'intestato Tribunale per sentir condannare l'istituto previdenziale al pagamento, in via diretta, dell'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e CP_3
chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
Parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , CP_3 dell'indennità di malattia per il periodo sopra specificato, sul presupposto dell'inadempimento del datore di lavoro, tenuto ad anticipare la corresponsione delle relative somme, salvo conguaglio con i versamenti dei contributi all' CP_1 previdenziale (si veda, in tal senso, l'art 1 comma 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella L.33/1980). Il comma 6 della norma citata, elenca una serie di categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, ossia: i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni. Ad ogni modo, è stata prevista la possibilità che l' paghi in via diretta l'indennità di malattia, CP_3
laddove tale obbligo non sia stato adempiuto dal datore di lavoro in via anticipata.
Possibilità espressamente prevista dalla nota n. 28997/2010, aggiornata con il messaggio . 30/08/2024.0002909, citato dal resistente, anche nei casi in CP_3 CP_4
cui sia stata comprovata la mancata anticipazione
Pag. 2 di 6 delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva.
A tal fine, le istruzioni operative contenute nel citato messaggio, a fronte dell'istanza del lavoratore, demandano agli operatori di effettuare le necessarie verifiche.
Per l'ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino di anticipare le indennità agli aventi diritto, l'operatore dovrà acquisire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
PEC) formale diffida, effettuata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, circa l'obbligo di anticipare, entro e non oltre il termine di 30 giorni, la prestazione dovuta. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere e a darne contestualmente comunicazione ufficiale all . Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, la Sede provvederà a CP_3 pagare direttamente l'indennità spettante con la massima tempestività segnalando all'Area flussi di sede l'inadempimento datoriale e l'avvenuto pagamento diretto.
A fronte della richiesta del lavoratore effettuata in data 29 maggio 2024 ( all.n.3), pertanto, l'istituto avrebbe dovuto attivare le verifiche di cui, in atti, non vi è documentazione.
Trattasi di indicazione operativa circa la gestione delle domande di pagamento diretto indirizzata ai funzionari , esplicativa dell'attività prodromica alla liquidazione CP_3 dell'indennità, con valenza meramente interna all'organizzazione . CP_3
Secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema, l'indennità di malattia, dovuta dall' , viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in CP_3
funzione di "adiectus solutionis causa" (tra le tante, Cass., 28 agosto 2000, n. 11296; 13 giugno 1997, n. 12673; vedi anche Cass. 22 gennaio 1997, n. 639, per l'indennità di maternità).
È stato affermato (Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 3076):
“Questa Corte, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell' , quale effettivo titolare dal CP_3
lato passivo del rapporto obbligatorio;
si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del CP_3
d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che “nella
Pag. 3 di 6 controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la CP_3 circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639 del 1997); analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l , mentre CP_3
il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto – e non il datore di CP_1
lavoro – è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981); pure in tema di cassa integrazione guadagni, l è parte del rapporto previdenziale CP_3 che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione
CP_ ai dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso CP_ in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che “l' è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”
(Cass. n. 2760 del 2003);
è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_3 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta CP_3 alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità
(Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017)”
Ancora: “l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 (…), con l'espressione: "a decorrere dal 1° gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti…le indennità di malattia e di maternità... sono
Pag. 4 di 6 corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo secondo la previsione dell'art. 1180 comma primo, cod. civ. ma, invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell a CP_3
norma del comma quinto dello stesso art. 1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori
(art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall' la corresponsione CP_3
dell'indennità di maternità (o di malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511 (…))” (Cass. Civ., sez. L., n. 12673/1997).
Ora, parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'esistenza dell'evento assicurato (cfr. certificati di malattia allegati in atti), ed ha argomentato il mancato pagamento dell'indennità di malattia da parte del datore di lavoro, allegando una istanza inoltrata all' , nella quale deduce tale mancato pagamento. CP_3
Tale corredo probatorio è sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, sussistono tutti presupposti per il pagamento diretto da parte dell . CP_1
Ai sensi dell'art 2697 c.c. chiunque intenda far valer un diritto in giudizio deve provare il fatto giuridico posto a suo sostegno e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso costituenti le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. I criteri generali di distribuzione del carico probatorio non subiscono deroga nella fattispecie ove, venendo in rilievo una prestazione previdenziale di cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore in funzione di adiectus solutionis, grava sull' CP_3
Pag. 5 di 6 quale titolare passivo del rapporto obbligatorio, l'onere della prova dell'avvenuto adempimento ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per mezzo del proprio incaricato.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va accolto, e l' va condannato al CP_3 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo dal
26.02.2024 al 14.05.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia per CP_3
il periodo dal 26.02.2024 al 14.05.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_3
giudizio che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Palmi, 05-06 giugno 2025
Il Giudice
Fatima Francesca Mallamaci
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1181 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MESITI DOMENICO, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo
Adornato
( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_2
rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: indennità di malattia.
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 parte ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede legale in Affi (VR) via Pascoli n. CP_2 5, dal 14.11.2023 al 15.05.2024, come manovale edile con la qualifica di operaio comune di 1° livello.
Rappresentava che, in data 26.02.2024, in costanza del rapporto di lavoro, veniva colpito da “lombalgia”, certificata in data 27.02.2024, protrattasi sino al 14.05.2024, come documentato dalla certificazione medica in atti, senza ricevere la relativa indennità da parte del datore di lavoro.
Si rivolgeva, pertanto, all' per richiedere, in via diretta, il pagamento CP_3 dell'indennità di malattia, senza ottenere positivo riscontro, neppure a seguito di ricorso amministrativo.
Si rivolgeva pertanto all'intestato Tribunale per sentir condannare l'istituto previdenziale al pagamento, in via diretta, dell'indennità di malattia per il periodo sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e CP_3
chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
Parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento in via diretta, da parte dell' , CP_3 dell'indennità di malattia per il periodo sopra specificato, sul presupposto dell'inadempimento del datore di lavoro, tenuto ad anticipare la corresponsione delle relative somme, salvo conguaglio con i versamenti dei contributi all' CP_1 previdenziale (si veda, in tal senso, l'art 1 comma 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni nella L.33/1980). Il comma 6 della norma citata, elenca una serie di categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, ossia: i lavoratori agricoli, i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, gli addetti ai servizi domestici e i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni. Ad ogni modo, è stata prevista la possibilità che l' paghi in via diretta l'indennità di malattia, CP_3
laddove tale obbligo non sia stato adempiuto dal datore di lavoro in via anticipata.
Possibilità espressamente prevista dalla nota n. 28997/2010, aggiornata con il messaggio . 30/08/2024.0002909, citato dal resistente, anche nei casi in CP_3 CP_4
cui sia stata comprovata la mancata anticipazione
Pag. 2 di 6 delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva.
A tal fine, le istruzioni operative contenute nel citato messaggio, a fronte dell'istanza del lavoratore, demandano agli operatori di effettuare le necessarie verifiche.
Per l'ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino di anticipare le indennità agli aventi diritto, l'operatore dovrà acquisire (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
PEC) formale diffida, effettuata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, circa l'obbligo di anticipare, entro e non oltre il termine di 30 giorni, la prestazione dovuta. Il datore di lavoro è tenuto a provvedere e a darne contestualmente comunicazione ufficiale all . Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, la Sede provvederà a CP_3 pagare direttamente l'indennità spettante con la massima tempestività segnalando all'Area flussi di sede l'inadempimento datoriale e l'avvenuto pagamento diretto.
A fronte della richiesta del lavoratore effettuata in data 29 maggio 2024 ( all.n.3), pertanto, l'istituto avrebbe dovuto attivare le verifiche di cui, in atti, non vi è documentazione.
Trattasi di indicazione operativa circa la gestione delle domande di pagamento diretto indirizzata ai funzionari , esplicativa dell'attività prodromica alla liquidazione CP_3 dell'indennità, con valenza meramente interna all'organizzazione . CP_3
Secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema, l'indennità di malattia, dovuta dall' , viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in CP_3
funzione di "adiectus solutionis causa" (tra le tante, Cass., 28 agosto 2000, n. 11296; 13 giugno 1997, n. 12673; vedi anche Cass. 22 gennaio 1997, n. 639, per l'indennità di maternità).
È stato affermato (Corte Di Cassazione – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 3076):
“Questa Corte, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell' , quale effettivo titolare dal CP_3
lato passivo del rapporto obbligatorio;
si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del CP_3
d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che “nella
Pag. 3 di 6 controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la CP_3 circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639 del 1997); analogamente, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l , mentre CP_3
il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto – e non il datore di CP_1
lavoro – è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981); pure in tema di cassa integrazione guadagni, l è parte del rapporto previdenziale CP_3 che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione
CP_ ai dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso CP_ in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che “l' è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”
(Cass. n. 2760 del 2003);
è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_3 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta CP_3 alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità
(Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017)”
Ancora: “l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 (…), con l'espressione: "a decorrere dal 1° gennaio 1980, per il lavoratori dipendenti…le indennità di malattia e di maternità... sono
Pag. 4 di 6 corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione", individua dei soggetti (i datori di lavoro), che non hanno la "facoltà" di adempiere l'obbligazione del terzo secondo la previsione dell'art. 1180 comma primo, cod. civ. ma, invece, "l'obbligo" di tale adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ciò si evince agevolmente dall'espressione sopra riportata, tenuto conto altresì dell'eventuale diritto di rimborso del datore di lavoro nei confronti dell a CP_3
norma del comma quinto dello stesso art. 1, avuto riguardo alla "ratio legis", che consiste nella necessità od opportunità di attuare una più energica tutela dei lavoratori
(art. 12 disp. sulla legge in generale). Ne è conferma la statuizione del penultimo comma dell'art. 1 che punisce con la sanzione amministrativa il datore di lavoro inadempiente. Ne consegue che in caso di tale inadempimento la lavoratrice (o il lavoratore) ha "diritto" di pretendere direttamente dall' la corresponsione CP_3
dell'indennità di maternità (o di malattia) riconosciutale dalla legge n. 1204 del 1971 (in tal senso Cass. 21 novembre 1991 n. 12511 (…))” (Cass. Civ., sez. L., n. 12673/1997).
Ora, parte ricorrente ha dimostrato in giudizio l'esistenza dell'evento assicurato (cfr. certificati di malattia allegati in atti), ed ha argomentato il mancato pagamento dell'indennità di malattia da parte del datore di lavoro, allegando una istanza inoltrata all' , nella quale deduce tale mancato pagamento. CP_3
Tale corredo probatorio è sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, sussistono tutti presupposti per il pagamento diretto da parte dell . CP_1
Ai sensi dell'art 2697 c.c. chiunque intenda far valer un diritto in giudizio deve provare il fatto giuridico posto a suo sostegno e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso costituenti le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. I criteri generali di distribuzione del carico probatorio non subiscono deroga nella fattispecie ove, venendo in rilievo una prestazione previdenziale di cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore in funzione di adiectus solutionis, grava sull' CP_3
Pag. 5 di 6 quale titolare passivo del rapporto obbligatorio, l'onere della prova dell'avvenuto adempimento ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per mezzo del proprio incaricato.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va accolto, e l' va condannato al CP_3 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo dal
26.02.2024 al 14.05.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia per CP_3
il periodo dal 26.02.2024 al 14.05.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_3
giudizio che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Palmi, 05-06 giugno 2025
Il Giudice
Fatima Francesca Mallamaci
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