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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/10/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI GI Presidente rel.
IC RO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1964 VG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ettore Lossi e C.F._2
dall'Avv. Fabio Sauchelli, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 14.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sarzana il 21.6.1997 (dall'unione dei
Per_ coniugi era nata il [...] la figlia non economicamente autosufficiente), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con decreto del 15.5.2014; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di contributo al mantenimento
Per_ della figlia (non economicamente autosufficiente); regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie quanto alla figlia;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sarzana il 21.6.1997 tra
, nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sarzana all'anno 1997, n. 19,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 14.10.2025
Il Presidente estensore
LI GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI GI Presidente rel.
IC RO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1964 VG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ettore Lossi e C.F._2
dall'Avv. Fabio Sauchelli, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 14.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sarzana il 21.6.1997 (dall'unione dei
Per_ coniugi era nata il [...] la figlia non economicamente autosufficiente), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con decreto del 15.5.2014; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di contributo al mantenimento
Per_ della figlia (non economicamente autosufficiente); regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie quanto alla figlia;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Sarzana il 21.6.1997 tra
, nata a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sarzana all'anno 1997, n. 19,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 14.10.2025
Il Presidente estensore
LI GI