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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 23/12/2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 288/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, dall'avv. Vincenzo Boncristiano;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva dall'anno 2008, tuttavia attualmente
[...] venuta meno, e che dall'unione della coppia erano nati i figli (05/03/2009) e Per_1 Per_2
(31/10/2017), – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di regolamentare le modalità di affidamento e di collocamento dei minori, nonché di visita da parte del genitore non collocatario e di mantenimento, secondo le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che le condizioni di affidamento previste nel ricorso introduttivo
(affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre) siano congrue e conformi al vigente panorama legislativo, che, com'è noto, a partire dalla legge n. 54/2006, ha elevato a regola fondamentale, in materia di affidamento dei figli, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori.
Del pari congrue devono reputarsi le condizioni previste dai ricorrenti:
- sia quanto alla previsione di una modalità flessibile di frequentazione dei minori da parte del genitore collocatario, attesa la non conflittualità dei rapporti all'interno della coppia genitoriale;
- sia quanto alla ripartizione degli oneri di mantenimento della prole. Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, nella causa iscritta al
n. 288 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, in accoglimento del ricorso proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
• Dispone che i rapporti personali e patrimoniali dei ricorrenti, e Parte_1
(in atti generalizzati), relativamente all'affidamento e al mantenimento dei Parte_2 figli minori, e (in atti generalizzati), siano regolamentati Persona_3 Persona_4 secondo le condizioni previste nel ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 23/12/2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 288/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, dall'avv. Vincenzo Boncristiano;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva dall'anno 2008, tuttavia attualmente
[...] venuta meno, e che dall'unione della coppia erano nati i figli (05/03/2009) e Per_1 Per_2
(31/10/2017), – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di regolamentare le modalità di affidamento e di collocamento dei minori, nonché di visita da parte del genitore non collocatario e di mantenimento, secondo le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che le condizioni di affidamento previste nel ricorso introduttivo
(affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre) siano congrue e conformi al vigente panorama legislativo, che, com'è noto, a partire dalla legge n. 54/2006, ha elevato a regola fondamentale, in materia di affidamento dei figli, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori.
Del pari congrue devono reputarsi le condizioni previste dai ricorrenti:
- sia quanto alla previsione di una modalità flessibile di frequentazione dei minori da parte del genitore collocatario, attesa la non conflittualità dei rapporti all'interno della coppia genitoriale;
- sia quanto alla ripartizione degli oneri di mantenimento della prole. Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, nella causa iscritta al
n. 288 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, in accoglimento del ricorso proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
• Dispone che i rapporti personali e patrimoniali dei ricorrenti, e Parte_1
(in atti generalizzati), relativamente all'affidamento e al mantenimento dei Parte_2 figli minori, e (in atti generalizzati), siano regolamentati Persona_3 Persona_4 secondo le condizioni previste nel ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda