Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8828 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Luisa Avellis, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1 C.F._2
Pascariello, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 22/04/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Si è reso necessario un rinvio, all'udienza dell'11/11/2024 per consentire alle parti di depositare la sentenza di separazione al fine di conoscerne le condizioni cui si rinvia.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Castro (LE) il 18/09/2010 e che dalla loro CP_1
Per_ unione sono nate due figlie: nata il [...] e , nata il [...]; che i coniugi Per_1 si sono separati con sentenza n. 790/2021 del Tribunale di Siena (RG. 653/2020); che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di
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Durante si è costituito, con comparsa depositata il 18/04/2024, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 22/04/2024, le parti e i rispettivi difensori hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
a) Le condizioni di cui alla sentenza di separazione permangono in vigore, in particolare:
- le figlie minori sono affidate esclusivamente alla madre;
- il padre potrà tenere con sé le bambine un pomeriggio a settimana da individuarsi, in mancanza di accordo tra le parti, nel mercoledì dall'uscita da scuola all'ora di cena quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna e a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera all'ora di cena, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante il periodo natalizio le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le bambine per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
b) il padre verserà a titolo di mantenimento delle due figlie euro 150,00 per ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) l'assegno unico universale viene percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza dell'11/11/2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio
2 di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castro (Le) il
18/09/2010 da e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile di quel Comune al n. 12, Parte II, Serie A, anno 2010, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/12/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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