Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
>
Versione
14 luglio 2006
14 luglio 2006
Art. 250. ((Caratteristiche e
modalita' di applicazione della targa per ciclomotori)) ((1. La targa e' composta da sei caratteri alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.)) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153))
4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita ((dal Dipartimento per i trasporti terrestri))
5. ((La targa non deve essere necessariamente illuminata)) salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. ((Essa)) deve essere applicato con le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153))
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate ((nei commi 1 e 2))
modalita' di applicazione della targa per ciclomotori)) ((1. La targa e' composta da sei caratteri alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.)) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153))
4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita ((dal Dipartimento per i trasporti terrestri))
5. ((La targa non deve essere necessariamente illuminata)) salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. ((Essa)) deve essere applicato con le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153))
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate ((nei commi 1 e 2))
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 6752Provvedimento: […] come disciplinati dalla normativa di settore (L. 29 luglio 2010 n. 120; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art, 250), non possono nutrirsi dubbi che si tratti di un veicolo dalla cilindrata di 50 cc e, […]Leggi di più...
- ragioni·
- reato·
- esclusione·
- persona sottoposta a misura di prevenzione personale·
- configurabilità·
- guida senza patente di un ciclomotore·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica